Ordinanza n. 1941/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma dell’ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, sede di Bologna, Sezione Prima, 1 aprile 2026, n. 613, nella sola parte in cui è stata rigettata l’istanza cautelare incidentalmente formulata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza del TAR per l'Emilia-Romagna che ha rigettato la domanda cautelare proposta contro l'esclusione dell'impianto dai benefici derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE
Esito
La controversia
La società aveva impugnato il provvedimento del Comitato nazionale del 28 novembre 2025, con cui il proprio impianto era stato escluso, dal 1° gennaio 2026, dai benefici derivanti dall'applicazione della direttiva 2003/87/CE. Il TAR Lazio aveva inizialmente declinato la competenza in favore del TAR per l'Emilia-Romagna. Riassunto il giudizio, il TAR per l'Emilia-Romagna ha sollevato conflitto di competenza e, ai sensi dell'art. 15, commi 6 e 7, c.p.a., ha rigettato la domanda cautelare, ritenendo che l'interesse azionato avesse contenuto esclusivamente patrimoniale e che il pregiudizio non fosse grave e irreparabile. La società ha proposto appello cautelare avverso tale statuizione. Nelle more, il Consiglio di Stato ha definito il regolamento di competenza d'ufficio, individuando nel TAR Lazio il giudice competente.
La decisione
Il Consiglio di Stato non ha esaminato nel merito l'appello cautelare e ha dichiarato che non vi è luogo a provvedere. Dopo avere individuato il TAR Lazio quale giudice competente a conoscere del ricorso principale, ha ritenuto che tale giudice fosse anche l'unico competente a pronunciarsi sulle esigenze cautelari della società. L'art. 15, comma 7, c.p.a. e la giurisprudenza dell'Adunanza plenaria assicurano il doppio grado di giudizio anche in sede cautelare e impediscono al Consiglio di Stato di decidere in appello su una misura cautelare adottata da un tribunale poi riconosciuto incompetente, sia quando la cautela sia stata concessa sia quando sia stata negata. Una decisione del Consiglio di Stato avrebbe infatti sostituito il TAR competente nella prima valutazione cautelare. Nulla sulle spese, stante la mancata costituzione delle controparti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato.
art. 15, commi 6 e 7, c.p.a.
I provvedimenti cautelari pronunciati dal giudice dichiarato incompetente perdono efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’ordinanza che regola la competenza
La disciplina della competenza cautelare, letta alla luce del principio del doppio grado, impedisce che il Consiglio di Stato decida l'appello contro un provvedimento cautelare emesso dal TAR dichiarato incompetente; il giudice competente deve pronunciarsi nuovamente sulle esigenze cautelari.
Massime di principio
- Il Consiglio di Stato non può decidere l'appello cautelare contro un provvedimento emesso da un TAR successivamente dichiarato incompetente, anche quando il provvedimento abbia rigettato la domanda cautelare: il principio del doppio grado richiede che la prima valutazione cautelare provenga dal tribunale competente.
- L'art. 15, comma 7, c.p.a., secondo cui i provvedimenti cautelari del giudice dichiarato incompetente perdono efficacia entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza che regola la competenza, si applica sia alle misure cautelari di accoglimento sia ai provvedimenti di rigetto.
- Individuata la competenza di un diverso TAR, quest'ultimo è l'unico giudice deputato, allo stato, a pronunciarsi sulle esigenze cautelari relative al ricorso; il giudice d'appello non può sostituirsi ad esso decidendo direttamente sull'appello cautelare contro il provvedimento del TAR incompetente.
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