Regolamento (UE) 2025/453
Regolamento delegato (UE) 2025/453 della Commissione, del 18 dicembre 2024, che integra il regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio definendo un modello per il documento di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del medesimo regolamento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato stabilisce un modello standardizzato del documento richiesto quando una spedizione di prodotti della pesca, già coperta da certificato di cattura e, se del caso, da ulteriori dichiarazioni, viene frazionata durante il transito o il magazzinaggio in un paese terzo. La finalità è garantire uniformità, coerenza e chiarezza delle informazioni, nonché il corretto funzionamento del sistema CATCH. Il regolamento entra in vigore venti giorni dopo la pubblicazione, ma si applica solo dal 10 gennaio 2026.
Definizione del modello uniforme del documento di convalida da utilizzare per la frazione di spedizioni di prodotti della pesca ai fini del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Ambito di applicazione
Si applica alle operazioni di importazione nell’Unione di prodotti della pesca trasportati nella stessa forma da un paese terzo che non sia lo Stato di bandiera o lo Stato di trasformazione, quando la spedizione originaria viene frazionata e occorre presentare un documento convalidato dalle autorità competenti del paese terzo ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1005/2008. Riguarda quindi importatori, esportatori, autorità competenti del paese terzo di magazzinaggio/sorveglianza e, in pratica, le autorità dello Stato membro importatore. Non disciplina altre categorie di prodotti o operazioni estranee al sistema di certificazione delle catture del regolamento INN.
Modello di documento per la frazione di spedizioni di prodotti della pesca
Il regolamento delegato (UE) 2025/453 della Commissione integra il regolamento (CE) n. 1005/2008, che istituisce il regime dell’Unione contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN). La disciplina si colloca nel sistema di certificazione delle catture previsto dal capo III del regolamento di base e risponde all’esigenza di uniformare il documento da produrre quando una spedizione di prodotti della pesca viene frazionata durante il transito o il magazzinaggio in un paese terzo.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il certificato di cattura serve a dimostrare che i prodotti della pesca importati derivano da catture effettuate nel rispetto delle misure internazionali di conservazione e gestione e, se del caso, di altre norme applicabili al peschereccio interessato. Quando una spedizione originaria viene frazionata, l’importatore deve presentare alle autorità dello Stato membro importatore un documento convalidato dalle autorità competenti del paese terzo interessato, al fine di attestare la regolarità della conservazione e della sorveglianza della merce. Il regolamento delegato istituisce quindi un modello unico per garantire coerenza, chiarezza dei dati e corretta operatività del sistema CATCH.
Ambito di applicazione
La disciplina riguarda esclusivamente i prodotti della pesca importati nell’Unione che transitano o sostano in un paese terzo diverso dallo Stato di bandiera o dallo Stato di trasformazione, e per i quali la spedizione originaria sia stata frazionata. Il documento standardizzato è destinato a essere convalidato dall’autorità competente del paese terzo e utilizzato dall’importatore davanti alle autorità dello Stato membro importatore. Non introduce un nuovo regime sostanziale sulle catture, ma specifica la forma del documento di prova richiesto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (CE) n. 1005/2008.
Struttura del modello allegato
L’allegato definisce un modello articolato in sezioni, con campi relativi a:
- numero del documento;
- identità e recapiti dell’autorità dichiarante;
- dati sul luogo di partenza del prodotto, la data di partenza, l’ultimo porto/aeroporto/luogo di partenza prima dell’arrivo nel paese di magazzinaggio, e le informazioni sul trasporto, compresi nome e bandiera del peschereccio o riferimenti al mezzo di trasporto, oltre al numero dei container se del caso;
- dati della spedizione all’arrivo nel luogo di magazzinaggio, con descrizione del prodotto, specie, codice prodotto, numeri di certificato di cattura o delle dichiarazioni pertinenti e peso netto all’ingresso;
- informazioni sull’impianto di magazzinaggio, inclusi nome, indirizzo, eventuale numero di riconoscimento e tipo di magazzinaggio (refrigerazione, congelamento o altro);
- dati della spedizione alla partenza dal luogo di magazzinaggio, con le medesime informazioni essenziali e peso netto all’uscita;
- informazioni sulla partenza dal luogo di magazzinaggio, compresi data, porto/aeroporto/luogo di partenza, mezzi di trasporto, container e luogo di destinazione;
- dati dell’esportatore, con ragione sociale, indirizzo e data di presentazione del documento all’autorità competente;
- dichiarazione finale dell’autorità competente, che attesta la correttezza delle informazioni e conferma l’assenza di operazioni diverse da scarico, ricarico o altre operazioni necessarie alla conservazione nello stato originario, nonché la sorveglianza continua da parte dell’autorità dichiarante.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica soltanto a decorrere dal 10 gennaio 2026. Il testo precisa inoltre la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti UE.
Disposizioni principali
Finalità e base normativa
Il regolamento è adottato dalla Commissione come regolamento delegato che integra il regolamento (CE) n. 1005/2008, in particolare l’articolo 54 bis. Serve a definire il modello del documento previsto dall’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento di base.
Modello uniforme del documento
L’articolo 1 rinvia all’allegato, nel quale è specificato il modello del documento da utilizzare per attestare che i prodotti della pesca, in caso di spedizione frazionata, non hanno subito operazioni diverse dallo scarico e ricarico o da altre operazioni necessarie a conservarli nello stato originario e sono rimasti sotto la sorveglianza delle autorità competenti.
Contenuto obbligatorio del modello
L’allegato richiede una serie di informazioni strutturate: numero del documento; dati dell’autorità dichiarante; informazioni sull’arrivo al luogo di magazzinaggio e sul trasporto; dettagli della spedizione all’arrivo e alla partenza dal magazzinaggio, inclusi specie, codice prodotto, riferimenti ai certificati di cattura o dichiarazioni rilevanti e pesi netti; dati dell’impianto di magazzinaggio; informazioni sull’esportatore; dichiarazione finale dell’autorità competente con firma, timbro e data.
Entrata in vigore e applicazione differita
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma l’applicazione è differita al 10 gennaio 2026. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3143
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3144
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3145
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3153
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3162
- Regolamento · 18 dic 2024Regolamento (UE) 2024/3163
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →