Sentenza n. 803/2026 - Ancona, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego prefettizio di revoca del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, destinatario dal 2009 di un divieto di detenzione di armi adottato ai sensi dell’art. 39 T.U.L.P.S. in relazione a un arresto e a una successiva condanna per il reato previsto dall’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto la revoca del divieto dopo avere ottenuto la riabilitazione nel 2024. La Prefettura ha respinto l’istanza valorizzando la vicenda penale, un incidente stradale del 2019 nel corso del quale il ricorrente era risultato positivo a sostanze stupefacenti e i dubbi sull’affidabilità e sulla buona condotta. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 43 T.U.L.P.S., nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e contraddittorietà, sostenendo che l’amministrazione non avesse considerato adeguatamente la riabilitazione, il decorso di oltre quindici anni dai fatti, l’assenza di ulteriori episodi significativi, l’inserimento lavorativo e familiare e il radicale cambiamento dello stile di vita. Ha inoltre dedotto la violazione dell’art. 179 c.p. e travisamento dei fatti, affermando che la riabilitazione avrebbe dovuto essere valutata concretamente, e ha contestato il rilievo attribuito all’incidente stradale del 2019, ritenuto isolato, risalente e privo di diretta attinenza con l’uso delle armi. È stata altresì proposta domanda risarcitoria.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha distinto tra il giudizio di pericolosità sociale, fondato sulla buona condotta, e il diverso giudizio di affidabilità nell’uso delle armi e di rischio di abuso, che può dipendere anche da condotte prive di rilievo penale, quali l’uso di sostanze stupefacenti o alcool. Ha ritenuto che la Prefettura avesse considerato la riabilitazione, ma avesse legittimamente attribuito rilievo negativo all’incidente del 2019 e alla positività alle sostanze stupefacenti, quale elemento sintomatico di una non piena affidabilità nell’uso delle armi. Secondo il Collegio, l’autorità di pubblica sicurezza non deve provare che l’interessato abuserà certamente delle armi, essendo sufficiente un fondato rischio di abuso. L’art. 1, punto 5, del D.M. Sanità 28 aprile 1998 considera causa di inidoneità anche l’assunzione occasionale di sostanze stupefacenti; pertanto, la risalenza dell’episodio non ne esclude la rilevanza. Il rinnovo della patente di guida non è decisivo, poiché i requisiti richiesti per la guida sono diversi da quelli previsti per le autorizzazioni di polizia in materia di armi. La valutazione prefettizia è stata ritenuta concreta e non fondata esclusivamente sul decreto ministeriale. Le condizioni lavorative e familiari del ricorrente non sono state ritenute sufficienti, poiché rilevanti soprattutto per la pericolosità sociale, mentre la decisione si fondava sulla specifica affidabilità nell’uso delle armi. La domanda risarcitoria è stata comunque respinta, essendo stata formulata soltanto nell’epigrafe, non riprodotta nelle conclusioni e priva di prova del danno. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 39 T.U.L.P.S.
Consente l’adozione del divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente quando sussistano elementi tali da escludere l’affidabilità del soggetto.
art. 43 T.U.L.P.S.
Richiamato dal ricorrente quale parametro della disciplina dei requisiti e delle cause ostative in materia di armi; il ricorso è stato comunque respinto.
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Indica il reato per il quale il ricorrente era stato arrestato e successivamente condannato; la vicenda penale è stata valutata nel quadro complessivo dell’affidabilità.
art. 179 c.p.
Disciplina la riabilitazione, che non determina automaticamente il venir meno del giudizio di inaffidabilità, ma deve essere considerata dall’autorità nell’ambito della valutazione concreta.
art. 1, punto 5, D.M. Sanità 28 aprile 1998
l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti è causa di inidoneità alla detenzione di armi
L’assunzione anche episodica di sostanze stupefacenti costituisce causa di inidoneità alla detenzione di armi; la risalenza dell’episodio non ne elimina automaticamente la rilevanza.
art. 30 c.p.a.
Rilevante per la domanda risarcitoria, respinta per la carente formulazione e per l’assenza di dimostrazione del pregiudizio.
Massime di principio
- In materia di detenzione di armi, il giudizio dell’autorità di pubblica sicurezza può fondarsi sia sulla pericolosità sociale e sulla mancanza di buona condotta, sia sulla distinta e autonoma inaffidabilità nell’uso delle armi e sul fondato rischio di abuso, anche in assenza di una condotta penalmente rilevante.
- Per negare la revoca di un divieto di detenzione di armi non è necessario dimostrare che l’interessato abuserà certamente delle armi: è sufficiente un fondato rischio di abuso desunto da elementi concreti, tra cui l’assunzione di sostanze stupefacenti.
- Ai sensi dell’art. 1, punto 5, del D.M. Sanità 28 aprile 1998, l’assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti costituisce causa di inidoneità alla detenzione di armi; la natura episodica o la risalenza dell’assunzione non ne escludono automaticamente la rilevanza.
- La riabilitazione penale non determina automaticamente il venir meno del divieto di detenzione di armi né vincola l’autorità alla revoca, ma impone una valutazione concreta dei suoi effetti insieme agli ulteriori elementi attuali e storici sull’affidabilità del richiedente.
- Il rinnovo della patente di guida non dimostra necessariamente l’idoneità alla detenzione di armi, poiché i requisiti psicofisici e le finalità delle due valutazioni amministrative sono diversi.
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