Sentenza n. 70/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 151/2024 in data 20 febbraio 2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inottemperanza del Ministero dell’Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 151/2024, relativa al riconoscimento della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno proposto ricorso ex artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 151/2024 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero. La sentenza aveva riconosciuto a una ricorrente il diritto alla carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per l’importo di 500 euro annui, e all’altra il diritto alla carta docente per l’anno scolastico 2022/2023, per l’importo di 500 euro, condannando l’Amministrazione a mettere a disposizione la carta docente o altro equipollente. Le interessate hanno dedotto l’omessa esecuzione del giudicato, documentando il passaggio in giudicato mediante certificazione della Cancelleria del Tribunale di Parma. Il Ministero, benché destinatario della notificazione della sentenza il 13 dicembre 2024, non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È stato inoltre rilevato il decorso del termine di centoventi giorni previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario, la sua notificazione al Ministero, l’omesso adempimento e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti riconosciuti dovuti dalla sentenza del Tribunale di Parma entro novanta giorni dalla notificazione della pronuncia. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta delle ricorrenti entro i successivi sessanta giorni. Non è stato riconosciuto alcun compenso per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.200 euro oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione del giudicato e dei provvedimenti giurisdizionali ineseguiti.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, applicato per ordinare all’Amministrazione l’esecuzione del giudicato del giudice ordinario.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il termine di centoventi giorni concesso alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici non economici per eseguire i provvedimenti giurisdizionali deve essere decorso prima dell’esperimento del rimedio esecutivo; la notificazione della sentenza al domicilio digitale istituzionale idoneo è sufficiente a far decorrere tale termine.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo può essere adito con il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario, quando l’Amministrazione sia rimasta inadempiente agli obblighi esecutivi stabiliti dalla pronuncia.
- Ai fini dell’esperibilità del giudizio di ottemperanza nei confronti di un’amministrazione statale, deve essere decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del provvedimento giurisdizionale a un domicilio digitale istituzionale idoneo.
- La mancata costituzione dell’Amministrazione e l’assenza di contestazioni, unite alla documentazione del passaggio in giudicato e della notificazione della sentenza, consentono di ritenere provata l’inottemperanza quando l’obbligo esecutivo risulti determinato e non adempiuto.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento e nominare preventivamente un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta dell’interessato in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’attività commissariale può essere svolta senza liquidazione di compenso aggiuntivo.
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