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Sentenza

Sentenza n. 728/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'annullamento: - del provvedimento del dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari n. 840/2025 del 2 settembre 2025, avente a oggetto <<PNRR 4468/2024_ procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, previo avviso di manifestazione di interesse volto a individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -90° c per il biobanking mediante codice a barre e 2d dei campioni biologici completi di rack, funzionali alle attività di ricerca nell’ambito del progetto PNRR HEAL ITALIA codice MUR: PE0000019 a valere sulla missione 4 componente 2 investimento 1.3 - “creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall'Unione europea “NEXT GENERATION EU” - CUI: F80019600925202500024 CUP: F53C22000750006 CIG: B76EE71468 - Determinazione di aggiudicazione di cui all’art. 17 co. 5 del D. Lgs. 36/2023>>; - del provvedimento del dirigente della Direzione per la Ricerca e il Territorio dell’Università degli Studi di Cagliari n. 948/2025 del 29 settembre 2025 avente a oggetto <<PNRR 4468/2024_ procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. e), del decreto legislativo n. 36 del 31.03.2023, previo avviso di manifestazione di interesse volto a individuare gli operatori economici in possesso dei requisiti di qualificazione da invitare alla successiva procedura negoziata, per l’affidamento della fornitura di ultracongelatori per temperature fino a -150 e fino a -90° c per il biobanking mediante codice a barre e 2d dei campioni biologici completi di rack, funzionali alle attività di ricerca nell’ambito del progetto PNRR HEAL ITALIA codice MUR: PE0000019 a valere sulla missione 4 componente 2 investimento 1.3 - “creazione di partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base” del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) finanziato dall’unione europea “NEXT GENERATION EU” - CUI: F80019600925202500024 CUP: F53C22000750006 CIG: B76EE71468 - Provvedimento di conferma della disposizione di aggiudicazione Rep. n. 840 del 02/09/2025 ai sensi dell'art. 17 co. 5 del D.Lgs. 36/2023>>; - di qualsiasi altro atto presupposto e/o connesso e/o consequenziale “ancorché non conosciuto e/o incognito”, tra cui il verbale di gara telematica n. 1 del 28.7.2025 e il verbale di gara telematica n. 2 del 31.7.2025 – affidamento fornitura ultracongelatori – importo stimato corrispettivi a base d’asta € 171.500 oltre IVA e altri oneri - art. 12-bis d.l. n. 68/2022, come convertito.

Giustizia amministrativa202500873

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione e successiva conferma dell’aggiudicazione della procedura negoziata per la fornitura di ultracongelatori a favore dell’impresa prima classificata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione e il provvedimento di conferma, sostenendo che l’offerta dell’aggiudicataria dovesse essere esclusa perché gli ultracongelatori di tipo A offerti disponevano di due compressori anziché dei quattro compressori ermetici indicati dall’art. 2.4 del capitolato speciale. Sono stati dedotti la violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2 e 48, comma 4, del d.lgs. 36/2023, dell’art. 97 Cost., della lex specialis e dell’art. 2.4 del capitolato, nonché degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, dei principi di trasparenza, correttezza, non discriminazione, parità di trattamento e par condicio. La ricorrente ha inoltre lamentato travisamento dei fatti, carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione, difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta. In particolare, ha sostenuto che l’amministrazione avesse illegittimamente modificato dopo la presentazione delle offerte le condizioni tecniche della gara, applicando il principio di equivalenza nonostante la previsione di requisiti minimi specifici e nonostante una precedente risposta a un quesito avesse escluso soluzioni tecniche diverse. Ha contestato anche l’adeguatezza della motivazione e dell’istruttoria sul diverso sistema di refrigerazione, evidenziando presunti maggiori costi di manutenzione, minore affidabilità e diversa capacità di mantenimento della temperatura in caso di guasto. È stata proposta anche domanda risarcitoria, in forma specifica mediante aggiudicazione e subentro, previa eventuale dichiarazione di inefficacia del contratto stipulato, e in subordine per equivalente.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, inclusa la domanda risarcitoria. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla presenza di due anziché quattro compressori. La lex specialis richiedeva un doppio impianto di refrigerazione a cascata indipendente, funzionale a garantire la conservazione dei campioni anche in caso di guasto; il numero dei compressori costituiva invece una modalità tecnica per realizzare tale funzionalità. In applicazione del principio di equivalenza, la stazione appaltante poteva ammettere una soluzione tecnologicamente diversa, purché sostanzialmente e funzionalmente conforme alle prestazioni richieste. Dalla scheda tecnica e dalle precisazioni dell’aggiudicataria risultava che il prodotto offerto disponeva di due impianti e circuiti indipendenti, ciascuno con un compressore, in grado autonomamente di mantenere la temperatura di -80 °C anche in caso di guasto dell’altro circuito. Il Collegio ha ritenuto che tale soluzione soddisfacesse la finalità essenziale del capitolato, ossia la ridondanza e l’indipendenza dei sistemi di refrigerazione. Ha inoltre escluso la contraddizione con la risposta al quesito n. 3.4, poiché quest’ultima riguardava una soluzione diversa, basata su un modulo di backup ad azoto liquido o anidride carbonica liquida, mentre l’offerta aggiudicataria conservava il doppio impianto di refrigerazione indipendente. Il giudizio di equivalenza contenuto nel provvedimento di conferma è stato ritenuto adeguatamente motivato, fondato sulle caratteristiche tecniche del prodotto, sulla documentazione acquisita e sulla verifica dell’utilizzo del prodotto presso altre amministrazioni, senza macroscopica illogicità né travisamento. Le spese sono state integralmente compensate tra le parti costituite; nulla è stato disposto nei confronti della controinteressata non costituita.

Norme richiamate

  • art. 50, comma 1, lett. e), d.lgs. 36/2023

    Costituisce la base normativa della procedura negoziata preceduta da avviso di manifestazione di interesse.

  • art. 50, comma 4, d.lgs. 36/2023

    È richiamato insieme all’art. 108 quale base del criterio di aggiudicazione del minor prezzo.

  • art. 108 d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disposizione concorrente per l’individuazione del minor prezzo come criterio di aggiudicazione.

  • art. 1 d.lgs. 36/2023

    Il principio del risultato valorizza il conseguimento del miglior risultato possibile e concorre a giustificare l’applicazione del principio di equivalenza, soprattutto nelle gare aggiudicate al minor prezzo.

  • art. 79 d.lgs. 36/2023

    Cristallizza, insieme all’Allegato II.5, il principio di equivalenza delle specifiche tecniche, consentendo soluzioni diverse purché sostanzialmente conformi alle prestazioni e ai requisiti funzionali prescritti.

  • Allegato II.5, Parte II, lett. A, n. 7 e n. 8, d.lgs. 36/2023

    l’offerente dimostra, nella propria offerta, con qualsiasi mezzo appropriato, compresi i mezzi di prova di cui all’articolo 105 del codice, che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente alle prestazioni, ai requisiti funzionali e alle specifiche tecniche prescritti

    L’equivalenza deve essere dimostrata con mezzi appropriati e consente l’ammissione di soluzioni tecniche differenti quando assicurano in modo equivalente le prestazioni e i requisiti funzionali richiesti.

  • art. 68, comma 7, d.lgs. 50/2016

    È richiamato come precedente disciplina legislativa del principio di equivalenza, oggi previsto dall’art. 79 e dall’Allegato II.5 del d.lgs. 36/2023.

  • art. 17, comma 5, d.lgs. 36/2023

    È richiamato quale disposizione relativa alla determinazione di aggiudicazione e al provvedimento di conferma dell’aggiudicazione.

Massime di principio

  • Nelle procedure di gara, il principio di equivalenza consente di ammettere prodotti o soluzioni tecniche non identici alle specifiche descrittive della lex specialis quando assicurino in modo sostanzialmente e funzionalmente equivalente le prestazioni e i requisiti essenziali richiesti.
  • La stazione appaltante deve valutare l’equivalenza secondo criteri sostanziali e funzionali, senza arrestarsi a un confronto meramente formalistico tra le caratteristiche nominali del prodotto offerto e quelle indicate nel capitolato.
  • Quando la lex specialis richiede una determinata configurazione tecnica per conseguire una finalità funzionale, la difformità dalla configurazione descrittiva non impone l’esclusione se la soluzione alternativa realizza la medesima finalità essenziale, purché il giudizio di equivalenza sia adeguatamente istruito e motivato.
  • Il principio di equivalenza non comporta una modifica postuma della lex specialis quando l’amministrazione si limita a verificare che una soluzione tecnica diversa soddisfi comunque i requisiti funzionali già posti dalla disciplina di gara.
  • Il giudizio tecnico di equivalenza è sindacabile dal giudice amministrativo in presenza di macroscopica illogicità, travisamento o carenza di istruttoria, ma non può essere sostituito da una diversa valutazione tecnica meramente opinabile.
  • La domanda risarcitoria proposta insieme all’impugnazione dell’aggiudicazione deve essere respinta quando l’atto di gara risulta legittimo e non sussiste il presupposto della lesione ingiusta.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblicaDifetto di istruttoria

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