Ordinanza n. 10838/2026 - Roma, Sezione 2B
per la correzione, ex art. 86 c.p.a., dell’errore materiale che inficia la sentenza n. 4578, pubblicata dall’intestato Tribunale in data 11.3.2026;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: errore materiale contenuto nella sentenza n. 4578 dell’11 marzo 2026, relativo alla data di ricezione della notificazione dell’atto di rinuncia al ricorso
Esito
Favorevole al ricorrente (parte privata)
Prevale il privato
La controversia
È stata proposta istanza di correzione, ai sensi dell’art. 86 c.p.a., della sentenza n. 4578, nella quale era stato indicato che l’atto di rinuncia al ricorso era stato notificato alla parte resistente e alla controinteressata il 23 dicembre 2025, data di ricezione della notificazione. Secondo l’istanza, la sentenza avrebbe dovuto indicare il 17 dicembre 2025, data di invio della notificazione. La parte resistente e la controinteressata, ritualmente intimate, non si sono costituite nel procedimento di correzione.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza di correzione. Ha ritenuto che l’indicazione della data del 23 dicembre 2025 costituisse un errore materiale emendabile ai sensi dell’art. 86 c.p.a., trattandosi di un’inesattezza immediatamente rilevabile e correggibile senza modificare il contenuto concettuale e sostanziale della decisione. Ha quindi disposto che, a pagina 2, rigo 24, della sentenza n. 4578, dopo le parole “in data” e prima delle parole “ha notificato”, si legga “in data 17.12.2025”, anziché “in data 23.12.2025”. L’ordinanza deve essere annotata in calce alla sentenza. Nulla sulle spese, poiché il procedimento di correzione dell’errore materiale non ha natura contenziosa.
Norme richiamate
art. 86 c.p.a.
Consente la correzione delle inesattezze materiali della decisione, quando siano rilevabili ictu oculi e correggibili senza alterare il contenuto della pronuncia.
Massime di principio
- Il procedimento di correzione dell’errore materiale è utilizzabile quando sussiste una divergenza meramente grafica o letterale tra il contenuto ideato dal giudice e la sua rappresentazione nella decisione, rilevabile immediatamente sulla base della sentenza stessa e correggibile senza alcuna ricostruzione del giudizio né modifica della decisione sostanziale.
- L’errore materiale non ricorre quando la sua eliminazione richieda una nuova valutazione giuridica o fattuale della controversia; il rimedio è limitato alle sviste manifeste e non può essere utilizzato per incidere sul contenuto concettuale della pronuncia.
- Il procedimento ex art. 86 c.p.a. non ha natura contenziosa; pertanto, in tale procedimento, il giudice non è tenuto a provvedere sulle spese di lite.
Come è indicizzato
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