Cassazione Penale, Ordinanza n. 36147/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi disposto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La decisione non ha inciso sul merito della responsabilità già affermata nei gradi di merito, che restano confermati.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Pordenone per i reati di cui agli artt. 48 e 476 c.p. Nel ricorso ha dedotto, con un unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per il reato contestato. La Corte ha rilevato che le censure erano in realtà mere contestazioni di fatto, non consentite in sede di legittimità, e inoltre erano aspecifiche perché non conformi all'art. 581 c.p.p., essendo svolte secondo un approccio critico generico e senza esplicitare il ragionamento a fondamento delle doglianze contro la decisione impugnata.
Norme richiamate
art. 48 c.p.
Richiamato insieme all'art. 476 c.p. quale base della responsabilità penale già affermata nei giudizi di merito; dal testo non emerge ulteriore interpretazione autonoma della norma.
art. 476 c.p.
Indicata come norma incriminatrice per il reato contestato e confermato in appello; dal testo non emerge una specifica elaborazione ermeneutica sul contenuto della fattispecie.
art. 581 c.p.p.
La Corte lo richiama per affermare che il ricorso deve essere specifico e deve esporre il ragionamento critico in modo autosufficiente; la mancata conformità a tale requisito rende il motivo aspecifico e inammissibile.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammesse censure che si risolvano in una mera rivalutazione del fatto o delle risultanze probatorie, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: non è sufficiente un approccio critico generico alla sentenza impugnata, ma occorre indicare in modo chiaro il ragionamento censurato e le ragioni dell'errore denunciato.
- La violazione del requisito di specificità del ricorso, ove il motivo non si confronti realmente con la decisione impugnata, comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende consegue alla declaratoria di inammissibilità.
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