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Ordinanza

Ordinanza n. 1007/2026 - Roma, Sezione 5

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, SI CHIEDE CHE il Tribunale provveda, previa fissazione di apposita udienza, all'accoglimento dell'istanza cautelare disponendo il riesame dei provvedimenti di esclusione con l'ammissione delle ricorrenti alla valutazione dei titoli presentati e delle prove di selezione svolte, con loro conseguente inserimento nella graduatoria in conformità del punteggio conseguito. Nel merito, che il Tribunale annulli gli atti impugnati perché illegittimi con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna dell'INPS alla rifusione delle spese di lite.

Giustizia amministrativa202600800

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimenti di esclusione dalla valutazione dei titoli e delle prove di selezione, con mancato inserimento nella graduatoria

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Le ricorrenti hanno chiesto in via cautelare il riesame dei provvedimenti di esclusione, l'ammissione alla valutazione dei titoli posseduti e delle prove svolte e il conseguente inserimento in graduatoria; nel merito hanno domandato l'annullamento degli atti e la condanna dell'INPS alle spese. Dal testo emerge che le censure contestavano, in sostanza, la mancata equiparazione dei titoli posseduti, relativi a materie ritenute affini ma non equipollenti, con espresso riferimento, a titolo esemplificativo, a cardiologia e medicina dello sport. Il TAR ha inoltre rilevato, senza doverla definire ai fini della decisione cautelare, la questione dell'ammissibilità del ricorso collettivo in presenza di censure sostanzialmente diverse.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che il provvedimento impugnato apparisse congruamente motivato alla luce della qualificazione delle materie dei titoli come affini ma non equipollenti. Non è stata quindi disposta l'ammissione con riserva, il riesame degli atti né l'inserimento delle ricorrenti nella graduatoria. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti. L'ordinanza dispone altresì l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone citate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR l'ha respinta ritenendo non adeguatamente emergente il fumus, in ragione della congrua motivazione degli atti impugnati.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce base normativa, insieme alla disciplina europea e all'art. 2-septies del medesimo decreto, per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute in caso di diffusione del provvedimento.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento in caso di diffusione dell'ordinanza.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per la protezione dei dati relativi alla salute e l'oscuramento disposto dall'ordinanza.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la domanda di ammissione con riserva a una procedura selettiva può essere respinta quando il provvedimento di esclusione risulti congruamente motivato sulla base della distinzione tra titoli relativi a materie affini e titoli formalmente equipollenti.
  • La mera affinità tra le materie cui si riferiscono i titoli posseduti non determina, di per sé, l'equipollenza del titolo ai fini dell'ammissione o della valutazione in una procedura selettiva; occorre una corrispondenza qualificata secondo la disciplina applicabile alla selezione.
  • La questione dell'ammissibilità di un ricorso collettivo può assumere rilievo quando le censure dei ricorrenti siano sostanzialmente diverse, ma può restare non definita se la domanda cautelare è respinta per l'infondatezza del fumus relativo agli atti impugnati.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelare
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieRequisiti di ammissione ed esclusione dal concorso
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazione

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