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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28439/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

L'imputato era stato condannato in primo grado e in appello per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, e art. 80, comma 2, d.P.R. 309/1990, in relazione a un'operazione di prelievo di cocaina occultata in un container giunto dall'Ecuador al porto di Livorno. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, il 28 marzo 2023 erano stati sequestrati 43 panetti di cocaina e, con autorizzazione del pubblico ministero, erano stati lasciati nel container 3 panetti per proseguire le indagini; i successivi partecipanti al recupero, tra cui l'imputato, venivano arrestati in flagranza mentre si avvicinavano al container con mezzi e strumenti idonei. La difesa sosteneva che l'imputato non avesse mai conseguito la disponibilità della sostanza già sequestrata e che, per la porzione di condotta rimasta interrotta dall'arresto, al più potesse configurarsi un tentativo di detenzione, non potendosi invece ascrivere un concorso nel reato di ricezione o nell'importazione dopo il sequestro. Con il ricorso per cassazione si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione per mancata riqualificazione del fatto in detenzione, aggravata o meno, nella forma tentata, censurando la motivazione della Corte di appello che aveva ricondotto l'imputato a un concorso nelle fasi di importazione e acquisto dello stupefacente nonostante il precedente sequestro e la mancanza di disponibilità della droga.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha osservato che la motivazione della Corte di appello era perplessa e non aveva risposto in modo puntuale alla censura difensiva sull'impossibilità di configurare un concorso nel reato di ricezione di stupefacente già sequestrato e quindi non più disponibile. Pur non affrontando in via generale il tema del momento consumativo dell'importazione, la Corte ha rilevato che, secondo la ricostruzione delle sentenze di merito, il ricorrente era stato reclutato solo dopo il sequestro del carico, e che la condotta di ricezione/disponibilità si era già esaurita con il sequestro stesso. Ne è conseguito l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Firenze, affinché si accerti se l'imputato abbia partecipato anche alle fasi precedenti della programmazione dell'importazione oppure no.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990

    norma incriminatrice contestata per i fatti di importazione/ricezione/detenzione di cocaina

  • art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990

    aggravante contestata per l'ingente quantità di stupefacente

  • art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

    richiamato nel ragionamento come fattispecie di riferimento per la condotta di importazione e/o detenzione di stupefacente

Massime di principio

  • Non è sufficiente una motivazione apodittica per affermare il concorso dell'imputato in un reato già consumato prima del suo intervento: occorre verificare e spiegare se la sua condotta abbia inciso su fasi ancora rilevanti del fatto.
  • Quando la sostanza stupefacente è stata già sequestrata prima dell'intervento dell'agente, non è automaticamente configurabile un concorso successivo nella ricezione o nella disponibilità del bene, dovendosi accertare se vi sia stata una partecipazione alle fasi precedenti o una condotta comunque idonea a incidere sul reato ancora in corso.
  • Il concorso successivo è ammissibile solo in presenza di reati a condotta frazionata o a consumazione prolungata; se invece la condotta tipica si è già esaurita, il subentrante non può essere chiamato a rispondere ex post del medesimo reato senza una specifica base fattuale.
  • In materia di stupefacenti, la nozione di disponibilità/detenzione richiede un potere di fatto sulla sostanza, ma tale disponibilità non può essere presunta quando il bene sia già stato sottratto alla sfera di disponibilità degli autori per effetto del sequestro.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
IstitutiNesso di causalità

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