Ordinanza n. 252/2026 - Milano, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento avente n. -OMISSIS- e prot. n. -OMISSIS- (c.d. “DASPO fuori contesto”) emesso dal Questore della Provincia di Pavia in data 13.1.2026, e notificato alla parte ricorrente in data 14.1.2026, a mani della madre del minore; e per il risarcimento del danno;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del Questore di Pavia recante DASPO fuori contesto, adottato il 13 gennaio 2026
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Pavia, notificato il 14 gennaio 2026, chiedendone l’annullamento previa sospensione dell’efficacia e il risarcimento del danno. In sede cautelare, il ricorrente ha contestato la legittimità della misura limitativa della libertà personale, ma il testo dell’ordinanza non specifica analiticamente i singoli motivi di ricorso. Il giudice ha esaminato sommariamente la legittimità del DASPO alla luce dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, con riferimento alla presenza del destinatario alle manifestazioni calcistiche e al concreto pericolo di turbativa del regolare svolgimento delle gare e per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris in senso favorevole all’amministrazione, rilevando che il provvedimento non appariva arbitrario o ingiustificato e risultava fondato su una corretta lettura dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989. Secondo il giudice, la presenza del destinatario alle manifestazioni calcistiche poteva costituire motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare e determinare un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica, a tutela dell’incolumità dei partecipanti. La domanda cautelare è stata inoltre ritenuta priva del necessario periculum in mora, in considerazione del fatto che il ricorrente era già destinatario di una misura limitativa della libertà personale. Le spese della fase cautelare sono state compensate. L’ordinanza dispone altresì l’oscuramento dei dati identificativi del minore e degli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
Norme richiamate
art. 6, comma 1, l. n. 401/1989
corretta lettura e interpretazione dell'art. 6, comma 1, della L. n. 401/1989
La misura di DASPO può essere giustificata quando la presenza della persona alle manifestazioni calcistiche possa costituire motivo di turbativa per il regolare svolgimento delle gare e determini un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità dei partecipanti.
art. 55 c.p.a.
Costituisce la base processuale della domanda cautelare incidentale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. n. 196/2003
È richiamato quale presupposto per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a identificare il minore e gli esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato insieme alla normativa nazionale quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nella riproduzione e diffusione del provvedimento.
Massime di principio
- In sede cautelare, il giudice può ritenere insussistente il fumus boni iuris quando il DASPO fuori contesto risulti, a un primo esame, non arbitrario né ingiustificato e fondato sull’accertamento che la presenza dell’interessato a manifestazioni calcistiche possa determinare un concreto pericolo di turbativa per l’ordine e la sicurezza pubblica e per l’incolumità dei partecipanti.
- Ai fini dell’applicazione dell’art. 6, comma 1, l. n. 401/1989, la misura di DASPO può essere sorretta anche da una valutazione prognostica riguardante la possibile incidenza della presenza dell’interessato sul regolare svolgimento delle manifestazioni sportive, purché riferita a un pericolo concreto per l’ordine e la sicurezza pubblica.
- La domanda cautelare richiede la dimostrazione sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora; la carenza del periculum è sufficiente a giustificare il rigetto dell’istanza, anche quando la misura impugnata incida sulla libertà personale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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