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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14246/2026 del 20/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Lecce (riesame) che aveva rigettato l'istanza di riesame e confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP il 15/9/2025. La difesa proponeva quattro motivi: (1) illegittimo diniego dell'acquisizione dei decreti autorizzativi e di proroga delle intercettazioni, ritenuti 'aspecifici e globali'; (2) vizi nell'ordinanza cautelare 'genetica' del GIP, con recepimento acritico degli atti del PM e difetto di autonoma motivazione e valutazione degli indizi e delle esigenze cautelari, nonché motivazione unitaria non individualizzata; (3) carenza dei gravi indizi di colpevolezza per i reati ascritti (associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti e plurimi episodi di detenzione e cessione di droga), con contestazioni specifiche capo per capo circa la riconducibilità delle condotte a Troisi e la prova delle materialità e della consapevolezza; (4) difetto di motivazione sull'attualità e proporzionalità delle esigenze cautelari, con critica alla valutazione astratta della gravità dei reati e insufficiente prova di pericolo di reiterazione.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile perché l'indagata ha personalmente rinunciato al ricorso con atto trasmesso il 12/3/2026. La Corte ha ritenuto valida la rinuncia, richiamando gli effetti preclusivi della rinuncia all'impugnazione ai sensi dell'art. 591 c.p.p., primo comma lett. a). Non essendo stata esaminata la fondatezza dei motivi, la decisione si è limitata a dichiarare l'inammissibilità. Quanto agli oneri, la Corte ha disposto una liquidazione equitativa a carico della ricorrente per la Cassa delle Ammende, mitigata in ragione della prontezza della rinuncia e dell'assenza di colpevolezza nella determinazione dell'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    La rinuncia personale dell'indagato all'impugnazione ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale; la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso in virtù di questa norma.

  • art. 616 cod. proc. pen. (c.p.p.)

    Richiamata in relazione al principio della soccombenza e alla determinazione della sanzione per la Cassa delle Ammende; la Corte ha mitigato la sanzione in via equitativa per la tempestiva rinuncia.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione dedotti dalla difesa (vizi di motivazione e valutazione degli elementi probatori); i motivi sono stati enunciati ma la Corte non li ha esaminati per effetto della rinuncia.

  • art. 309 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'acquisizione degli atti autorizzativi delle intercettazioni; la Corte non si è pronunciata sul merito a causa della rinuncia.

  • art. 89 disp. att. c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in connessione alle modalità di accesso agli atti d'intercettazione; dal testo non emerge una decisione della Corte sul punto, essendo il ricorso inammissibile.

  • art. 89-bis disp. att. c.p.p.

    Invocato dalla difesa per contestare che l'accesso all'archivio digitale escluda l'obbligo del riesame di acquisire i provvedimenti autorizzativi; nessuna decisione di merito resa dalla Corte.

  • art. 292 c.p.p.

    comma 2, lett. c) e c-bis

    Richiamato in relazione alla contestazione della validità dell'ordinanza genetica; la Corte non ha deciso sul merito delle censure a causa della rinuncia.

  • art. 273 c.p.p.

    Norma relativa alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza; la difesa ne ha chiesto l'applicazione per tutti i reati contestati, ma la Corte non ha esaminato le censure sostanziali.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma che impone la motivazione sull'attualità delle esigenze cautelari e sulla proporzionalità della misura; la difesa ha lamentato carenze motivazionali, non valutate in considerazione della rinuncia.

Massime di principio

  • La rinuncia personale e tempestiva all'impugnazione comporta l'inammissibilità del ricorso e impedisce alla Corte di esaminare il merito delle censure; pertanto la strategia difensiva che preveda rinuncia comporta la chiusura del giudizio di legittimità.
  • Anche in presenza di questioni rilevanti (es. acquisizione provvedimenti autorizzativi delle intercettazioni, vizi di motivazione del GIP, carenza dei gravi indizi), tali censure non saranno valutate se l'impugnante rinuncia validamente al ricorso.
  • La Corte può mitigare le spese e le sanzioni connesse all'inammissibilità quando la rinuncia è tempestiva e non risulta che il ricorso sia stato proposto con colpa o mala fede.
  • Per contestare con efficacia una misura cautelare è necessario formulare richieste specifiche e ben delimitate (es. acquisizione di atti particolari) e far emergere in modo chiaro e documentato la carenza del compendio indiziario e l'assenza delle esigenze cautelari; richieste 'aspecifiche e globali' rischiano di essere rigettate dal giudice del riesame.
  • Le doglianze su motivazione 'unitaria' e su copia-incolla dalla richiesta del PM richiedono che venga dimostrata l'assenza di autonoma valutazione del GIP o la carenza di passaggi logico-argomentativi; tali profili, per essere esaminati in Cassazione, devono arrivare non pretermessi da vicende processuali come la rinuncia.

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