Cassazione Civile, Ordinanza n. 05458/2025 del 01/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di annotazione in catasto della ruralità di un immobile sito in Gaiole in Chianti, destinato ad attività agrituristica e censito in categoria A/8. Il contribuente, proprietario del fabbricato, lo aveva concesso in comodato a una società semplice agricola da lui partecipata in misura quasi totalitaria e di cui era socio amministratore. La Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso, e la Commissione tributaria regionale aveva confermato il rigetto ritenendo decisivo il classamento A/8, quindi ostativo al riconoscimento della ruralità. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, sostenendo che il giudice di appello non avesse realmente esaminato in modo circostanziato i motivi di gravame e avesse richiamato solo in modo formale le norme applicate; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 3-bis, d.l. 557/1993 e del d.m. 26 luglio 2012, perché la CTR avrebbe errato nel ritenere incompatibile la ruralità con la classificazione A/8, nonostante la destinazione del bene ad agriturismo e la sua strumentalità all’attività agricola.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, era comunque sufficiente a superare la soglia del "minimo costituzionale" e consentiva di comprendere la ratio decidendi. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la classificazione catastale in A/8 non esclude di per sé la ruralità quando l’immobile, non destinato ad abitazione, sia strumentale all’attività agricola e specificamente all’agriturismo. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4), d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione; la sua mancanza o inidoneità integra nullità solo se la motivazione è radicalmente assente o meramente apparente.
art. 132, secondo comma, n. 4), c.p.c.
la motivazione deve rendere percepibile la ratio decidendi; la motivazione apparente ricorre solo se non consente alcun controllo sull'iter logico-giuridico seguito.
art. 111 Cost.
la motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, cioè un livello tale da consentire il controllo della decisione.
art. 9, comma 3, lett. e), d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
"i fabbricati ad uso abitativo, che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8 ... non possono comunque essere riconosciute rurali"
l'esclusione dalla ruralità opera per i fabbricati ad uso abitativo con caratteristiche di lusso o classificazione A/1 o A/8, ma solo quando la destinazione sia abitativa.
art. 9, comma 3-bis, d.l. 30 dicembre 1993, n. 557
"Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola..."
la ruralità dipende dalla strumentalità necessaria all'attività agricola; tra le destinazioni esemplificative rientra l'agriturismo.
art. 2135 c.c.
l'attività agricola comprende anche le attività connesse, incluse quelle di ricezione e ospitalità definite dalla legge, quando svolte dall'imprenditore agricolo.
L. 20 febbraio 2006, n. 96
definisce le attività agrituristiche come attività di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività agricole.
d.m. 26 luglio 2012
regola l'annotazione catastale della ruralità e conferma che il riconoscimento non è automatico per mera autocertificazione, ma richiede il procedimento previsto dalla normativa.
art. 7, comma 2-bis, d.l. 13 maggio 2011, n. 70
ha previsto una procedura di variazione catastale basata su autocertificazione per ottenere il riconoscimento della ruralità con effetti retroattivi limitati.
art. 13, comma 14-bis, d.l. 6 dicembre 2011, n. 201
le domande di variazione catastale producono gli effetti del riconoscimento della ruralità, fermo il classamento originario degli immobili abitativi.
art. 1, comma 1, lett. a), L. 31 agosto 2022, n. 130
indica la nuova denominazione del giudice di rinvio, cioè Corte di giustizia tributaria di secondo grado.
Massime di principio
- La nullità per motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consenta di ricostruire la ratio decidendi o presenti argomentazioni inconciliabili, perplesse o incomprensibili; non basta una motivazione sintetica se il nucleo argomentativo è intelligibile.
- Ai fini del riconoscimento della ruralità dei fabbricati strumentali all'attività agricola, ciò che rileva è la loro effettiva strumentalità rispetto alle attività agricole di cui all'art. 2135 c.c., compresa l'attività agrituristica, e non la sola classificazione catastale abitativa o il richiamo automatico alla categoria A/8.
- L'esclusione dalla ruralità prevista per gli immobili abitativi di lusso o classificati A/1 o A/8 opera solo per i fabbricati ad uso abitativo; non si estende ai fabbricati strumentali all'attività agricola, anche se classificati in A/8, quando destinati ad agriturismo o ad altra attività agricola connessa.
- La ruralità catastale e fiscale non discende automaticamente dalla mera autocertificazione del contribuente, ma presuppone l'attivazione e il perfezionamento della procedura prevista dalla normativa catastale; l'annotazione in catasto conserva rilievo decisivo per gli effetti fiscali.
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