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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00213/2025 del 07/01/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (speditore)

La controversia

Una società aveva convenuto in giudizio la raccomandataria marittima della nave, quale presunta rappresentante processuale in Italia della società armatrice/proprietaria, chiedendo il risarcimento dei danni subiti da un carico di grano avariato e il rimborso delle spese legali e peritali. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo che la convenuta fosse legittimata a stare in giudizio per conto dell'armatore. In appello la convenuta sosteneva invece di aver ricevuto mandato dal noleggiatore della nave e non dall'armatore, e quindi di non poter essere citata come sostituto processuale del soggetto indicato dall'attrice; contestava inoltre la quantificazione del danno. La Corte d'appello rigettava il gravame. Con il ricorso per cassazione la società raccomandataria deduceva, formalmente ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., omessa/insufficiente motivazione e omesso esame di fatti decisivi, lamentando che non fosse stata adeguatamente valutata la documentazione da cui, secondo la ricorrente, emergeva che il mandato era stato conferito dal noleggiatore e non dall'armatore, con conseguente difetto di rappresentanza processuale e di legittimazione passiva; sosteneva anche che non vi fosse prova del conferimento, neppure tacito, dell'incarico di raccomandatario da parte dell'armatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura richiedesse una rivalutazione del materiale documentale e dei fatti già esaminati nei gradi di merito, trasformando impropriamente il giudizio di legittimità in un terzo grado di merito. Ha inoltre osservato, ad abundantiam, che, se la doglianza fosse stata davvero sussumibile nell'art. 360, n. 5, c.p.c., sarebbe comunque stata inammissibile per la presenza di doppia conforme, in assenza della specifica indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omessa/insufficiente motivazione; omesso/carente esame di fatti rilevanti

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché, pur formalmente evocando il vizio motivazionale, mirava in realtà a una nuova valutazione dei fatti e dei documenti, preclusa in cassazione.

  • artt. 287 ss. cod. nav.

    Il mandato di raccomandazione può essere conferito all'agenzia raccomandataria soltanto dall'armatore o dal vettore.

  • art. 2 L. n. 135 del 1977

    Il mandato al raccomandatario marittimo non richiede la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem.

  • art. 3 L. n. 135 del 1977

    La ricorrente lo invocava per sostenere che il raccomandatario non può essere convenuto come sostituto processuale di un soggetto diverso da quello che gli abbia conferito il mandato.

  • art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorso ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non indica le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni e la loro diversità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato disposto l'obbligo per la ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ricorrendone i presupposti.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del compendio documentale e una diversa ricostruzione dei fatti già scrutinati dai giudici di merito.
  • La censura formulata ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando, sotto l'apparenza del vizio motivazionale, mira in realtà a contestare l'accertamento di fatto e la qualificazione giuridica operati in sentenza.
  • In presenza di doppia conforme, il vizio di omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se il ricorrente non indica specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e di secondo grado.
  • La rappresentanza del raccomandatario marittimo e la sua legittimazione passiva devono essere valutate sulla base del quadro fattuale e documentale accertato nei gradi di merito, non potendo essere rimesse integralmente in discussione in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMandato
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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