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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22347/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza ritenendo: (1) che fosse stata omessa la concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 c.p. (danno patrimoniale di particolare tenuità), distinto dall'attenuante prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p.; (2) che non fosse stata applicata la diminuzione di pena prevista per il rito abbreviato, nonostante il dispositivo della sentenza di primo grado avesse enunciato "concessa la diminuente per il rito abbreviato".

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo che l'attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, c.p., già concessa dal Tribunale e confermata in appello, implicasse la valutazione del valore della merce come "di particolare tenuità" e quindi assorbisse la questione contestata. Il secondo motivo è stato invece ritenuto fondato: si è constatata una discrasia tra il dispositivo (che indicava la diminuzione per il rito abbreviato) e il calcolo delle pene nella motivazione; in tali casi la motivazione prevale sul dispositivo e l'errore materiale può essere rettificato secondo la procedura di cui all'art. 619 c.p.p. In conseguenza della rettifica e della ricostruzione del trattamento sanzionatorio, si è rilevata l'intervenuta prescrizione del reato contestato al capo A (reato commesso il 4/12/2013, prescrizione maturata il 4/3/2022), per cui la sentenza è stata annullata senza rinvio limitatamente al capo A perché estinto per prescrizione. La pena per il reato di ricettazione relativo al capo B è stata rideterminata in mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 200 di multa (già con la riduzione per il rito abbreviato). Il ricorso è stato rigettato nel resto.

Norme richiamate

  • art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen.

    Si tratta dell'attenuante per il danno patrimoniale di speciale tenuità; la Corte ha ricordato che essa è compatibile con la forma attenuata del delitto solo se la valutazione del danno patrimoniale è rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto.

  • art. 648, secondo comma, cod. pen.

    Norma relativa alla ricettazione nella sua forma attenuata; il Tribunale ha concesso questa attenuante in ragione del valore particolarmente esiguo della merce contraffatta, valutazione che la Cassazione ha ritenuto assorbente rispetto al motivo relativo all'art. 62 n.4.

  • art. 619 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la correzione di errori materiali nelle sentenze; la Corte ha applicato il principio che la motivazione prevale sul dispositivo quando dalla motivazione sia ricostruibile il procedimento seguito nel determinare la pena, consentendo la rettifica dell'errore materiale.

Massime di principio

  • L'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità (art. 62 n.4 c.p.) può coesistere con la forma attenuata del reato solo se la valutazione del danno è stata trattata separatamente dalla valutazione della particolare tenuità del fatto; se la riduzione di pena per valore della merce è già stata utilizzata per qualificare il fatto come "di particolare tenuità", non è necessario riconoscere anche l'ulteriore attenuante a parte.
  • Se nel dispositivo della sentenza è indicata una diminuzione di pena (es. per rito abbreviato) ma la parte motiva non la applica nel calcolo, si configura una discrasia correggibile; prevale la motivazione purché da essa sia chiaramente ricostruibile il percorso logico del giudice e l'errore sia meramente materiale (correzione secondo art. 619 c.p.p.).
  • La prescrizione va verificata a seguito della rideterminazione della pena: la rettifica di segmenti di pena o l'eliminazione di reati concorrenti può determinare l'estinzione per prescrizione di uno dei capi, comportando l'annullamento limitato ai capi estinti senza rinvio.
  • Nelle impugnazioni è importante dedurre in modo specifico e non generico le censure sulle statuizioni di merito: censure generiche in appello o in cassazione rischiano di essere ritenute inammissibili o infondate.
  • I giudici di merito devono assicurare coerenza fra dispositivo e motivazione nel calcolo delle pene: incongruenze formali possono essere corrette, ma espongono al rischio di revisione in Cassazione e a possibili rettifiche che possono favorire l'imputato.

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