Sentenza n. 1053/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione: - dell’ordinanza dirigenziale n. -OMISSIS- del 15.10.2025 avente ad oggetto lo sgombero relativo all’alloggio ERP di proprietà del Comune di Catanzaro e il rigetto della richiesta di regolarizzazione del rapporto locatizio, nonché di ogni altro atto e provvedimento pregressi e propedeutici e connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale di sgombero di un alloggio ERP e di rigetto dell'istanza di regolarizzazione del rapporto locatizio
Esito
Favorevole al ricorrente (occupante ERP)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, che dichiarava di vivere da lungo tempo nell'alloggio ERP comunale insieme al figlio, ha impugnato l'ordinanza di sgombero e il rigetto della richiesta di regolarizzazione presentata ai sensi della legge regionale n. 8/1995. Con un unico motivo ha dedotto difetto di motivazione, difetto dei presupposti, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione della legge regionale n. 8/1995 e dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990. In particolare, ha contestato di avere la disponibilità di un diverso immobile nel quale risultava anagraficamente residente, sostenendo di dimorare invece nell'alloggio ERP oggetto del provvedimento; ha inoltre lamentato l'omessa comunicazione del preavviso di rigetto e affermato la sussistenza dei requisiti per la regolarizzazione. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, sostenendo che la controversia riguardasse lo sgombero dell'immobile, e ha chiesto il rigetto nel merito, sostenendo la carenza dei requisiti per la regolarizzazione.
La decisione
Il TAR ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia riguardasse anche il diniego di regolarizzazione dell'occupazione abusiva, cioè la fase iniziale della procedura di assegnazione dell'alloggio ERP, riconducibile all'esercizio di pubblici poteri e devoluta alla giurisdizione amministrativa. Ha respinto la censura relativa all'art. 10-bis della legge n. 241/1990, poiché il Comune aveva già acquisito dalla ricorrente informazioni e chiarimenti utili sulla sua situazione abitativa, evidenziando le ragioni potenzialmente ostative alla regolarizzazione. Ha invece accolto la censura sul difetto dei presupposti. La regolarizzazione prevista dalla legge regionale n. 8/1995 presuppone il possesso dei requisiti per l'assegnazione degli alloggi ERP, tra cui l'assenza di un alloggio alternativo adeguato o di una autonoma possibilità alloggiativa. Nel caso concreto non era stata raggiunta la piena prova che la ricorrente risiedesse stabilmente nel diverso immobile indicato dal Comune né che ne disponesse validamente a titolo di comodato. L'Amministrazione, inoltre, non aveva dato seguito all'ordine istruttorio disposto in sede cautelare e aveva essa stessa accertato che la ricorrente dimorava nell'alloggio ERP. Ne conseguiva l'illegittimità del rigetto della regolarizzazione per mancato adeguato accertamento del requisito relativo all'assenza di alloggi alternativi. Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati e l'ordinanza è stata annullata, salva la possibilità per il Comune di riesercitare il potere con una nuova determinazione fondata sui necessari presupposti. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La violazione del preavviso di rigetto non è configurabile quando l'amministrazione abbia comunque acquisito dal privato informazioni e chiarimenti utili alla decisione, rendendo note le ragioni potenzialmente ostative all'accoglimento dell'istanza.
art. 1, comma 1, l.r. Calabria 30 marzo 1995, n. 8
la regolarizzazione dei rapporti locativi di alloggi di edilizia residenziale pubblica è subordinato al possesso da parte degli occupanti dei requisiti previsti dalla vigente normativa per l'assegnazione dei medesimi alloggi
La regolarizzazione del rapporto locatizio di un alloggio ERP richiede il possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione degli alloggi.
art. 10, comma 1, lett. c), l.r. Calabria 25 novembre 1996, n. 32
assenza di titolarità in capo al richiedente e ai componenti del suo nucleo familiare del diritto di proprietà, usufrutto, uso e comodato d'uso abitativo su un alloggio adeguato
Tra i requisiti per l'assegnazione ERP rientra l'assenza di disponibilità di un alloggio alternativo adeguato, requisito che deve permanere alla data di assegnazione.
art. 12 l.r. Calabria 25 novembre 1996, n. 32
Il requisito relativo all'assenza di un alloggio adeguato deve permanere alla data di assegnazione.
art. 2, lett. f), Regolamento comunale di Assistenza Alloggiativa
non deve avere alcuna possibilità alloggiativa autonoma nel territorio del Comune di Catanzaro o in quello di comuni distanti meno di 50 km
La disciplina comunale considera rilevante l'assenza di una autonoma possibilità alloggiativa nel Comune o in comuni limitrofi entro la distanza prevista.
artt. 1803 ss. c.c.
Il comodato è un contratto reale di godimento gratuito con obbligo di restituzione; nel caso concreto non è stata provata la disponibilità del bene in capo al soggetto che avrebbe dichiarato di concederlo.
art. 133, comma 1, lett. b), c.p.a.
La controversia relativa alla fase pubblicistica di assegnazione o regolarizzazione di un alloggio ERP rientra nella giurisdizione amministrativa.
Massime di principio
- La controversia sul diniego di regolarizzazione dell'occupazione abusiva di un alloggio ERP appartiene alla giurisdizione amministrativa quando riguarda la fase iniziale di assegnazione o regolarizzazione, espressione di pubblici poteri; lo sgombero costituisce conseguenza connessa e consequenziale a tale diniego.
- La regolarizzazione di un rapporto locatizio relativo a un alloggio ERP è subordinata alla prova del possesso, da parte dell'occupante, dei requisiti previsti per l'assegnazione, compresa l'assenza di un alloggio alternativo adeguato o di una autonoma possibilità alloggiativa.
- Il rigetto di una domanda di regolarizzazione ERP è illegittimo per difetto dei presupposti quando l'amministrazione fondi la decisione sulla presunta residenza o disponibilità di un diverso immobile senza averne fornito adeguata e certa dimostrazione, soprattutto quando risultino accertamenti amministrativi incompatibili con tale ricostruzione.
- La disponibilità di un immobile a titolo di comodato non può essere ritenuta provata sulla base della sola dichiarazione del proprietario o concedente quando la sua legittimazione a disporre del bene sia contestata o non risulti certa; l'amministrazione deve svolgere un adeguato accertamento istruttorio prima di negare la regolarizzazione ERP.
- L'omessa comunicazione formale del preavviso di rigetto non determina, nel caso esaminato, l'illegittimità del provvedimento quando l'amministrazione abbia già instaurato un effettivo contraddittorio, richiesto documenti e chiarimenti e rappresentato all'interessato le ragioni potenzialmente ostative all'accoglimento dell'istanza.
- L'annullamento del diniego di regolarizzazione per insufficiente accertamento dei presupposti non attribuisce automaticamente il diritto all'assegnazione o alla regolarizzazione, ma consente all'amministrazione di riesercitare il potere mediante una nuova determinazione adeguatamente istruita e motivata.
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