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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20553/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il Comune aveva emesso un avviso di accertamento ICI per l'anno 2006 relativo a un compendio immobiliare e a una corte urbana, contestando l'omessa dichiarazione di area edificabile e il conseguente omesso versamento. La contribuente, indicata come erede del coniuge deceduto, aveva impugnato l'atto; la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune, ritenendo che il debito tributario pregresso del de cuius si fosse trasferito agli eredi come passività ereditaria ex art. 754 c.c. e che la contribuente fosse tenuta al pagamento, salvo rivalsa interna. In cassazione la contribuente ha proposto cinque motivi: 1) ha sostenuto che, essendo usufruttuaria per il 50% del bene e non erede del coniuge nel rapporto d'imposta, non potesse rispondere dell'intero debito e che l'avviso fosse comunque viziato perché non riferiva chiaramente l'imposta alla sua quota; ha inoltre dedotto omesso esame di fatti decisivi; 2) ha censurato la motivazione dell'avviso e la sua qualificazione come omessa denuncia/omesso versamento, lamentando contraddizioni sui pagamenti già effettuati e incertezza sul quantum; 3) ha contestato la superficie tassabile, sostenendo che fosse stata illegittimamente ampliata rispetto a quella reale e che non fosse stata considerata la limitazione edificatoria dovuta alla vicinanza alla linea ferroviaria; 4) ha dedotto la mancata valutazione di un vincolo storico-architettonico e di delibere comunali che avrebbero escluso o ridotto l'imposizione per gli immobili in fascia litoranea; 5) ha denunciato l'omesso esame della natura dei lavori eseguiti sul bene, che sarebbero stati di manutenzione straordinaria e non di recupero, con rilievo sulla base imponibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi difettassero di autosufficienza e specificità, perché il ricorso non ricostruiva in modo completo il thema decidendum dei gradi di merito, non chiariva quali domande e difese fossero state effettivamente svolte, non riportava il contenuto dell'avviso di accertamento né quello delle delibere comunali invocate, e talora introduceva questioni nuove o non pertinenti rispetto alla ratio della sentenza impugnata. Quanto al primo motivo, la Corte ha osservato che la decisione di merito era fondata sul principio per cui l'erede risponde pro quota del debito ereditario ma deve eccepire e provare il limite della propria responsabilità; la censura, invece, si appuntava su un profilo diverso e non confutava tale ratio. Gli altri motivi sono stati ritenuti inammissibili perché diretti a contestare il merito della pretesa, la motivazione dell'atto impositivo o questioni interpretative non idonee a integrare il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese ed è stato disposto il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 754 c.c.

    gli eredi rispondono dei debiti del de cuius in relazione al valore della quota nella quale sono chiamati a succedere

    la responsabilità degli eredi per i debiti ereditari è pro quota; il coerede convenuto deve indicare e far valere il limite della propria partecipazione, altrimenti il creditore può chiedere il pagamento per l'intero

  • art. 565 c.c.

    richiamato per la qualità di erede legittima della ricorrente

  • art. 1010 c.c.

    invocato dalla ricorrente per sostenere che l'usufruttuario non subentra nella situazione giuridica del defunto come un erede

  • art. 3 del D.Lgs. 504/1992

    richiamato nel primo motivo di ricorso in relazione alla soggettività passiva ICI

  • art. 5 del D.Lgs. 504/1992

    richiamato in tema di determinazione della base imponibile e della superficie tassabile

  • art. 6 del D.Lgs. 504/1992

    richiamato dalla ricorrente per contestare la quantificazione dell'imposta, ma la censura è stata ritenuta generica e non scrutinabile

  • art. 7 del D.Lgs. 504/1992

    richiamato nel secondo motivo per il profilo della motivazione e della qualificazione dell'atto

  • art. 49 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 753

    invocato per sostenere l'esistenza di un vincolo di inedificabilità prossima alla ferrovia

  • art. 366 c.p.c.

    il ricorso per cassazione deve contenere una compiuta esposizione dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità

  • art. 366 c.p.c.

    quando si censura il contenuto di un atto amministrativo o di delibere, occorre riportarne o riassumerne il contenuto e indicarne la produzione, pena l'inammissibilità

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del fatto o del merito della pretesa

  • art. 360 c.p.c.

    il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, non di argomentazioni difensive o di questioni meramente interpretative

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non ricostruisce in modo completo e autosufficiente i fatti di causa, le domande e difese dei gradi di merito e il contenuto degli atti decisivi richiamati.
  • Le questioni non trattate o non specificamente dedotte nel giudizio di appello non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
  • La censura per violazione di legge non è ammissibile quando, sotto la veste del n. 3 dell'art. 360 c.p.c., mira in realtà a contestare l'apprezzamento del fatto, la quantificazione del tributo o la ricostruzione del merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5 c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non l'omessa confutazione di argomentazioni difensive, né la scelta tra diverse letture interpretative della stessa vicenda.
  • In materia di debiti ereditari, la responsabilità degli eredi è pro quota ai sensi dell'art. 754 c.c.; tuttavia, il coerede convenuto deve eccepire tempestivamente e provare il limite della propria quota, altrimenti il creditore può agire per l'intero.
  • Quando si invocano esenzioni o agevolazioni tributarie fondate su vincoli urbanistici o storico-artistici, il contribuente deve allegare e provare il presupposto normativo in modo puntuale, compresa la natura del vincolo quando la legge richieda quello diretto.
  • Il ricorso che contesti la motivazione di un avviso di accertamento deve riportarne o riassumerne il contenuto essenziale, così da consentire alla Corte di verificare la dedotta carenza senza accedere ad atti esterni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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