Sentenza n. 62/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, n. 168 del 12.09.2024, concernente assegnazione carta docenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Spoleto, sez. lavoro, n. 168 del 12 settembre 2024, relativa al pagamento del bonus carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza civile, notificata in forma esecutiva e divenuta definitiva per mancata impugnazione, con la quale il Ministero era stato condannato a corrisponderle il beneficio economico della carta del docente, pari a 500 euro annui, oltre alle spese legali. Deduceva di avere atteso il decorso del termine previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, senza ricevere il bonus. Chiedeva l’assegnazione al Ministero di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Il Ministero si è costituito chiedendo formalmente il rigetto. La difesa dell’Amministrazione richiamava, secondo quanto riportato in sentenza, la pubblicazione di avvisi ministeriali e dell’USR Umbria per la rinnovazione delle richieste di pagamento tramite procedura amministrativa, nonché i doveri di leale collaborazione, buona fede e correttezza del creditore.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che dagli atti non risultava il pagamento integrale delle somme dovute in esecuzione della sentenza civile. Ha ritenuto non necessario che la docente presentasse ulteriori richieste tramite la procedura telematica predisposta dal Ministero e attendesse, senza tempi certi, la presa in carico della propria posizione: tale pretesa eccederebbe i limiti dei doveri di correttezza e buona fede gravanti sul creditore e nessuna norma sospendeva l’obbligo di eseguire il giudicato civile. Ha assegnato al Ministero il termine di sessanta giorni per pagare tutte le somme dovute, nominando sin d’ora quale commissario ad acta il Prefetto di Perugia, o un funzionario da lui delegato, con poteri sostitutivi in caso di inutile decorso del termine, inclusi il rilascio della carta docente e l’accredito delle somme. Al commissario spetterà un compenso di 500 euro a carico del Ministero inottemperante, da liquidarsi sulla base della relazione sull’attività svolta. La penalità di mora è stata invece negata: pur rilevando le difficoltà degli uffici ministeriali, il TAR ha ritenuto iniqua l’astreinte in quanto riferita all’erogazione di un contributo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e accessori. È stata inoltre disposta la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per l’Umbria e alla Ragioneria Generale dello Stato-Ispettorato Generale di Finanza.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
beneficio economico c.d. bonus “carta del docente”, pari ad euro 500 annui, utilizzabili mediante carta elettronica, per l’aggiornamento e la formazione
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto alla docente e oggetto della condanna civile da eseguire.
art. 112 c.p.a.
Consente di chiedere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare gli adempimenti necessari e di nominare un commissario ad acta; la penalità di mora prevista dal comma 4, lettera e), è stata ritenuta iniqua nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.
La penalità di mora non è stata applicata poiché, trattandosi dell’erogazione di un contributo, la misura sarebbe risultata iniqua.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito nella l. 30/1997
È richiamato quale termine dilatorio per l’esecuzione delle decisioni di condanna nei confronti delle amministrazioni pubbliche, decorso il quale la ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza civile passata in giudicato che condanna una pubblica amministrazione al pagamento di somme, l’Amministrazione deve dare integrale esecuzione al comando giudiziale e non può subordinare il pagamento alla reiterazione, da parte del creditore, di ulteriori adempimenti amministrativi non previsti dal titolo giudiziale o dalla legge.
- Gli avvisi amministrativi e le procedure telematiche predisposte dall’Amministrazione per raccogliere nuovamente le richieste di pagamento non sospendono né condizionano l’esecuzione del giudicato, soprattutto quando non offrano al creditore tempi certi di definizione.
- I doveri di correttezza, buona fede e leale collaborazione del creditore non possono essere interpretati in modo da imporgli un’attesa indefinita o ulteriori attività amministrative prive di base normativa prima di poter agire in ottemperanza.
- In presenza di mancata esecuzione integrale di una condanna pecuniaria, il giudice dell’ottemperanza può assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere e nominare preventivamente un commissario ad acta, incaricato di operare in via sostitutiva in caso di inutile decorso del termine.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negata quando, avuto riguardo alla natura dell’obbligazione da eseguire e alle circostanze concrete, la sua applicazione risulti iniqua; nel caso dell’erogazione di un contributo pubblico, il giudice ha ritenuto sproporzionata tale misura.
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