Sentenza n. 1136/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'ottemperanza alla Sentenza n. 2703/2024 del 12.04.2024, emessa dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, pubblicata il 12.04.2024, nell'ambito del procedimento RG n. 11992/2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 2703/2024, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per determinati anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precari)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti avevano ottenuto dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, una sentenza parzialmente favorevole che aveva accertato il loro diritto a usufruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, per gli anni scolastici indicati nel dispositivo e alle medesime condizioni dei docenti a tempo indeterminato. La sentenza era stata notificata al Ministero, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Nonostante ciò, il Ministero era rimasto totalmente inerte. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ricevibile e ammissibile il ricorso, poiché risultavano comprovati il titolo giudiziale definitivo, il suo passaggio in giudicato, la notificazione al Ministero e l’inerzia dell’Amministrazione; inoltre, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Nel merito, ha accertato la persistente e ingiustificata mancata esecuzione del giudicato e ha ordinato al Ministero di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza del Tribunale di Napoli, emettendo e accreditando ai ricorrenti la Carta elettronica del docente per gli anni e gli importi riconosciuti, pari a 500 euro per ciascun anno, entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dall’insediamento. Ha inoltre accolto la domanda di penalità di mora, fissandola nella misura degli interessi legali sulla sorte capitale per ogni giorno di ritardo successivo alla scadenza del termine assegnato, fino all’effettivo pagamento, con limite massimo complessivo del 10% della sorte capitale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva del beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del diritto riconosciuto dal giudicato da eseguire.
art. 112 c.p.a.
Subordina l’azione di ottemperanza alla sussistenza di un titolo giudiziale definitivo e alla mancata o inesatta esecuzione da parte dell’Amministrazione obbligata.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice dell’ottemperanza il potere di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e adottare misure coercitive indirette, inclusa la penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente la nomina di un commissario ad acta per assicurare l’esecuzione del giudicato in caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente di fissare una penalità di mora quale misura pecuniaria compulsiva e sanzionatoria, compatibile anche con sentenze aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro; la penalità non è risarcitoria e può essere parametrata agli interessi legali.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo quale condizione di procedibilità delle azioni esecutive nei confronti delle pubbliche amministrazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro.
art. 124 disp. att. c.p.c.
È richiamato quale fondamento del certificato di cancelleria attestante il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è ammissibile quando il ricorrente dimostri l’esistenza di un titolo giudiziale definitivo, la sua conoscenza da parte dell’Amministrazione obbligata e la mancata o inesatta esecuzione del comando giudiziale.
- Il decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per le obbligazioni pecuniarie delle pubbliche amministrazioni, costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva e di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme di denaro.
- In presenza di persistente e ingiustificata inerzia dell’Amministrazione nell’esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’adempimento entro un termine perentorio e nominare, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta incaricato di compiere gli atti necessari all’attuazione della decisione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è una misura coercitiva indiretta, con funzione compulsiva e sanzionatoria e non risarcitoria; può essere applicata anche per l’esecuzione di condanne al pagamento di somme di denaro e può essere determinata in misura pari agli interessi legali, salvo manifesta iniquità o altre ragioni ostative.
- La penalità di mora decorre dalla scadenza del termine assegnato per l’adempimento spontaneo e può essere assoggettata a un limite massimo rapportato alla sorte capitale, secondo quanto stabilito dal giudice dell’ottemperanza.
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