Cassazione Penale, Sentenza n. 41519/2025 del 29/12/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva richiesto la modifica della prescrizione dell'ordinanza di detenzione domiciliare per ottenere visite e comunicazioni telefoniche con la madre, il marito della madre, la figlia minore e la madre di quest'ultima. Il Magistrato di sorveglianza autorizzò solo le comunicazioni con la figlia minore e la madre di quest'ultima "esclusivamente in relazione alle esigenze della minore" e respinse le restanti richieste. Il difensore denunciò la manifesta violazione di legge per carenza di motivazione e violazione del diritto costituzionale ai rapporti familiari. Il Tribunale di Sorveglianza di Messina dichiarò formalmente inammissibile il reclamo e trasmise gli atti alla Corte di Cassazione; la Procura generale chiese l'annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha qualificato la declaratoria di inammissibilità del Tribunale come riqualificazione ex art. 568, comma 5, c.p.p., in ricorso per cassazione per violazione di legge. Ha riscontrato una carenza assoluta di motivazione nel provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che si era limitato a richiamare genericamente l'assenza di "ragioni di necessità" senza sviluppare un percorso argomentativo coerente e comprensibile. Per tale motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alle richieste di visite e comunicazioni non accolte e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Messina per nuovo giudizio. Ha inoltre ordinato che, in caso di diffusione del provvedimento, siano oscurati i dati identificativi ai sensi dell'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Norme richiamate
art. 568, comma 5, c.p.p.
Usato per giustificare la riqualificazione del reclamo proposto in ricorso per cassazione quando il Tribunale ha trasmesso gli atti alla Corte nonostante la formale declaratoria di inammissibilità; la declaratoria è stata interpretata come lapsus calami e il rimedio corretto è la cassazione per violazione di legge.
art. 111, comma 7, Cost.
Richiamato quale fondamento per ammettere il ricorso per cassazione avverso provvedimenti che incidono sulla libertà personale, in diretta applicazione del principio costituzionale.
art. 47-ter, comma 1-bis, ord. pen.
Norma relativa alla detenzione domiciliare che inquadra la situazione del ricorrente quale beneficiario di una misura alternativa; la prescrizione originaria prevedeva il divieto di comunicazioni con persone diverse dai coabitanti.
art. 52, comma 1, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Invocato per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi qualora il provvedimento venga diffuso, a tutela della privacy.
Massime di principio
- I provvedimenti del Magistrato di Sorveglianza che incidono sulla libertà personale (anche se relativi a misure alternative come la detenzione domiciliare) sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge, ai sensi del principio di cui all'art. 111 Cost.
- La motivazione di atti che limitano diritti o prescrivono divieti deve essere completa, coerente e logica: giustificazioni generiche (es. "assenza di ragioni di necessità") sono insufficienti e costituiscono motivo di annullamento per carenza assoluta di motivazione.
- Il giudice che decide su richieste di contatti con familiari deve affrontare e argomentare specificamente ciascuna richiesta nominativa, esplicitando le ragioni di necessità o di sicurezza che giustificano un eventuale diniego.
- Se un organo giudiziario dichiara formalmente un atto inammissibile ma trasmette gli atti alla Cassazione, tale dichiarazione può essere interpretata come riqualificazione procedurale (art. 568 c.p.p.) e non impedisce la valutazione di merito da parte della Corte di legittimità.
- In caso di diffusione del provvedimento, vanno oscurati i dati personali ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali.
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