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Sentenza

Sentenza n. 539/2026 - Napoli, Sezione 5

per l'esecuzione del giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4917/2024, depositata e resa pubblica il 30.06.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 5311/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 18.06.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 18.06.2025.

Giustizia amministrativa202506049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata al Ministero. La sentenza aveva accertato il diritto della docente, in relazione ai contratti a tempo determinato, a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui mediante la carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2022/2023, con condanna dell'amministrazione all'erogazione di un buono elettronico complessivo di 1.000 euro e al pagamento delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia del Ministero, nonostante la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di un'astreinte per l'ulteriore ritardo.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato. Ha accertato la propria competenza a conoscere dell'ottemperanza alla sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e la tempestività dell'azione, rilevando inoltre il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Non essendo stata fornita prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, imponendo il deposito della prova dell'adempimento secondo le regole del processo amministrativo telematico. Ha nominato sin da subito quale commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega, attribuendogli un ulteriore termine di 60 giorni in caso di inerzia ministeriale. Il commissario dovrà, se necessario, reperire e allocare le risorse in bilancio e compiere tutte le fasi della spesa fino al pagamento; l'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimento legittimo all'esecuzione del giudicato. È stata accolta anche la domanda di astreinte: essa è stata determinata nella misura degli interessi legali sull'importo dovuto in base al giudicato, decorre dal sessantesimo giorno dalla notificazione o comunicazione della sentenza, cessa con l'adempimento spontaneo, anche tardivo, e comunque non può superare il 10% dell'importo dovuto. La liquidazione della penale eventualmente maturata spetterà al commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.

    La disposizione consente di esperire il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.

  • art. 114, comma 1, c.p.a.

    Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di disporre, anche d'ufficio, una somma di denaro dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la misura è stata parametrata agli interessi legali e limitata al 10% dell'importo dovuto.

  • art. 1 c.p.a.

    La funzione compulsiva dell'astreinte è stata collegata al principio di effettività della tutela.

  • art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.

    I termini processuali previsti per il rito camerale sono stati ritenuti rispettati.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997

    Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, riconosciuto dal giudicato presupposto.

  • art. 115 c.p.a.

    È richiamato in relazione alla notificazione del titolo giudiziale ai fini dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione.

  • art. 479 c.p.c.

    Come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, è richiamato per affermare che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.

  • art. 6 d.m. 17 gennaio 2025, n. 6

    Individua la struttura dirigenziale presso la quale opera il soggetto nominato commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione riferito al caso deciso.
  • In presenza di un giudicato favorevole e della mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza deve ordinare l'esatta e integrale esecuzione entro un termine assegnato e può nominare sin da subito un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
  • Nell'esecuzione di obblighi pecuniari derivanti da giudicato, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono una legittima causa di impedimento: l'amministrazione, o il commissario ad acta, deve adottare tutte le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. ha funzione compulsiva e di garanzia dell'effettività della tutela, non meramente risarcitoria; può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto, decorrere dopo il termine assegnato per l'adempimento e cessare con l'adempimento spontaneo anche tardivo.
  • La misura dell'astreinte deve essere non manifestamente iniqua e proporzionata alla funzione di coazione indiretta; è necessario individuare un tetto massimo, che nel caso esaminato è stato fissato nel 10% dell'importo dovuto in base al giudicato, per evitare che la penalità si trasformi in una sproporzionata locupletazione del privato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereSopravvenuta carenza di interesse

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