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Sentenza

Sentenza n. 7021/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202601374

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma e della relativa ordinanza di correzione di errore materiale, nella parte concernente l’erogazione dello speciale assegno vitalizio ex art. 5, comma 3, l. n. 206/2004

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza della Corte d’Appello di Roma del 7 febbraio 2024, come corretta dalla relativa ordinanza di correzione di errore materiale, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna delle amministrazioni a una penalità di mora per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del giudicato. Nel corso del giudizio hanno comunicato di avere ricevuto dal Ministero dell’Interno quanto dovuto in esecuzione della pronuncia e dell’ordinanza di correzione, dichiarando tuttavia di accettare le somme in acconto e chiedendo che l’amministrazione producesse il provvedimento ministeriale di pagamento o accredito dello speciale assegno vitalizio, con il calcolo distinto per mesi e anni, interessi e rivalutazione.

La decisione

Il TAR ha preso atto dell’avvenuto adempimento della pronuncia azionata e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, anche con riferimento alla domanda di penalità di mora, poiché il giudicato era stato eseguito nei termini rappresentati dai ricorrenti. Ha invece respinto la domanda di produzione del provvedimento ministeriale di pagamento o accredito e dei relativi conteggi. Tale domanda è stata ritenuta priva di interesse nel giudizio di ottemperanza e comunque infondata, perché non risultava previamente proposta all’amministrazione e non era coperta da alcun giudicato eseguibile contenuto nella sentenza della Corte d’Appello. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di euro 1.000, oltre accessori se dovuti, in favore del Ministero dell’Interno; le spese sono state compensate nei confronti delle altre amministrazioni costituite, che non avevano svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Il testo non riporta la formulazione della norma.

    La disposizione è stata applicata per prendere atto dell’avvenuto adempimento dell’amministrazione e dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 5, comma 3, l. n. 206/2004

    Il testo non riporta la formulazione della norma.

    Costituisce la base normativa dello speciale assegno vitalizio la cui erogazione era stata richiesta dai ricorrenti.

  • art. 4 l. n. 302/1990

    Il testo non riporta la formulazione della norma.

    È richiamato nella pronuncia della Corte d’Appello tra le provvidenze oggetto dell’esecuzione.

  • art. 2 l. n. 407/1998

    Il testo non riporta la formulazione della norma.

    È richiamato nella pronuncia della Corte d’Appello quale disposizione relativa all’assegno vitalizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’avvenuto integrale adempimento della pronuncia azionata determina la cessazione della materia del contendere anche rispetto alla domanda di penalità di mora per il ritardo, quando non residuino ulteriori obblighi esecutivi accertabili sulla base del giudicato.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può ordinare all’amministrazione la produzione di documentazione o l’esecuzione di attività non previste dal giudicato e non precedute da una specifica istanza amministrativa sulla quale l’amministrazione abbia omesso di provvedere.
  • La domanda proposta in sede di ottemperanza è inammissibile o comunque infondata, per difetto di interesse e di copertura nel giudicato, quando mira a ottenere accertamenti o adempimenti ulteriori rispetto a quelli contenuti nella pronuncia da eseguire.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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