Cassazione Civile, Ordinanza n. 01477/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento collettivo intimato a un dipendente con lettera del 22.12.2017. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il recesso, ordinando la reintegra e applicando la tutela risarcitoria di cui all'art. 18, comma 4, L. 300/1970; la corte d'appello aveva confermato. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: (1) nullità della sentenza per violazione degli artt. 99, 112 e 278 c.p.c., sostenendo che non poteva essere pronunciata d'ufficio una condanna generica al risarcimento e che comunque mancava prova del credito; (2)-(3) nullità per violazione degli artt. 100 e 414 c.p.c. e dell'art. 132, co. 2, n. 4, c.p.c., deducendo carenza di interesse ad agire e indeterminatezza del ricorso originario, proposto cumulativamente da più lavoratori poi separati in cause individuali; (4) omessa pronuncia sull'appello relativo all'omesso svolgimento dell'istruttoria sulle posizioni dei singoli ricorrenti; (5) violazione degli artt. 5 L. 223/1991 e 3 L. 604/1966, per avere la corte escluso la possibilità di limitare la comparazione dei lavoratori alla sola sede di L'Aquila nonostante le sedi fossero geograficamente distanti e organizzativamente autonome; (6) violazione degli artt. 4, co. 9, e 5, commi 1 e 3, L. 223/1991, sostenendo che l'eventuale vizio fosse meramente formale e non dovesse condurre alla reintegrazione ma solo alla tutela indennitaria. La Corte di cassazione ha respinto tutti i motivi: ha ritenuto inammissibili le censure nuove o non correlate alla ratio decidendi, e comunque infondate quelle sulla condanna generica, sull'interesse ad agire, sull'istruttoria e sulla delimitazione territoriale della platea dei licenziandi. Ha ribadito che, in tema di licenziamento collettivo, il datore che voglia limitare l'ambito di comparazione a una sola unità produttiva deve allegare e provare specifiche oggettive esigenze tecnico-produttive coerenti con la comunicazione di avvio della procedura; nel caso concreto la limitazione alla sola sede era stata motivata in modo standardizzato e senza considerare fungibilità professionale e riutilizzabilità delle competenze in altre sedi. È stata quindi confermata l'illegittimità del licenziamento e la tutela reintegratoria con risarcimento ex art. 18, co. 4, Statuto dei lavoratori. La società è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso della società datrice di lavoro, confermando la decisione di merito che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento collettivo del lavoratore e disposto la reintegrazione nel posto di lavoro con tutela risarcitoria ex art. 18, comma 4, L. 300/1970. Le doglianze sui profili processuali sono state ritenute in parte inammissibili perché nuove o non pertinenti alla ratio decidendi e in parte infondate; la censura sulla scelta dei lavoratori è stata respinta perché la limitazione della platea alla sola sede di L'Aquila non era sorretta da specifiche e coerenti esigenze tecnico-produttive, mentre la questione sanzionatoria è stata risolta nel senso della tutela reintegratoria prevista per la violazione dei criteri di scelta. La società è stata inoltre condannata alle spese di legittimità e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 99, 112 c.p.c.
Invocati dalla ricorrente per sostenere la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il vizio di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili o infondate, anche perché la domanda di risarcimento era stata proposta in termini generici.
art. 278 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente contro la pronuncia di condanna generica; la Corte ha escluso la violazione osservando che l'ordinamento ammette sentenze di condanna generica e che nel caso concreto la domanda era stata effettivamente formulata in termini generici.
artt. 100, 414 c.p.c.
Richiamati per contestare l'interesse ad agire e la determinatezza del ricorso introduttivo; la Corte ha ritenuto le censure non correlate alla ratio decidendi e infondate alla luce del contenuto sufficientemente specifico dell'atto introduttivo.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre motivazione apparente o mancante; la Corte ha escluso il vizio, rilevando che la motivazione della sentenza d'appello era esistente e comprensibile.
art. 5, comma 1, L. 223/1991
La Corte ha ribadito che la violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi, quando il datore limiti unilateralmente la platea a una sola unità produttiva senza adeguata giustificazione, comporta l'applicazione della tutela reintegratoria prevista dall'art. 18, comma 4, L. 300/1970.
art. 3 L. 604/1966
Richiamato dalla ricorrente nel tentativo di giustificare la limitazione territoriale; la Corte non ha accolto la tesi e ha riaffermato la necessità di specifiche esigenze oggettive e della prova del datore di lavoro.
art. 4, comma 9, L. 223/1991
Richiamato in relazione al sistema sanzionatorio e alla comunicazione di avvio/chiusura della procedura di mobilità; la Corte ha confermato la correttezza della qualificazione del vizio e della conseguente tutela reintegratoria.
art. 5, commi 1 e 3, L. 223/1991
Norme sulla scelta dei lavoratori da collocare in mobilità e sul regime sanzionatorio; la Corte ha ritenuto legittima la decisione di merito che ha applicato la reintegrazione per violazione dei criteri di scelta.
art. 18, comma 4, L. 300/1970
Applicato quale tutela conseguente all'illegittimità del licenziamento collettivo per violazione dei criteri di scelta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per il raddoppio del contributo unificato a carico della parte soccombente in cassazione.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel licenziamento collettivo, la delimitazione della platea dei lavoratori da comparare a una sola unità produttiva o a un ambito territoriale ristretto è legittima solo se il datore di lavoro alleghi e provi specifiche esigenze tecnico-produttive, coerenti con la comunicazione di avvio della procedura, e non si limiti a motivazioni standardizzate o meramente geografiche.
- La violazione dei criteri di scelta nei licenziamenti collettivi non si esaurisce in un vizio formale quando incide sulla corretta individuazione dei lavoratori da porre in mobilità; in tale ipotesi opera la tutela reintegratoria prevista dalla disciplina speciale e dallo Statuto dei lavoratori.
- Le censure di legittimità devono confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata: sono inammissibili quelle che insistono su profili non decisivi o non dedotti in modo specifico rispetto alla motivazione posta a fondamento della decisione.
- La domanda di risarcimento può essere proposta in forma generica quando la parte chieda la condanna al pagamento senza specificazione dell'importo; in tal caso il giudice può emettere condanna generica, senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- In tema di licenziamento collettivo, il datore di lavoro deve dimostrare l'effettiva fungibilità professionale dei lavoratori e l'eventuale impossibilità di ricollocazione; la mera distanza geografica tra sedi non basta, da sola, a escludere la comparazione tra dipendenti di unità diverse.
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