Cassazione Civile, Ordinanza n. 23871/2021 del 03/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (condominio)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda del condominio volta a ottenere l'accertamento dell'inefficacia e dell'inopponibilità nei suoi confronti della clausola contenuta nel verbale di separazione consensuale omologato, con la quale i coniugi avevano dichiarato che la casa coniugale, con arredamento, rimaneva assegnata al marito, asserito unico ed esclusivo proprietario. Il condominio chiedeva inoltre di dichiarare che la moglie fosse condomina al 50%. Il tribunale aveva respinto la domanda, ma la corte d'appello, in riforma, aveva dichiarato la nullità della statuizione del verbale di separazione e affermato la qualità di condomina della moglie. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto tre motivi: 1) nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio, sostenendo che la decisione avrebbe dovuto essere pronunciata anche nei confronti degli altri comproprietari; 2) erronea interpretazione della L. n. 47 del 1985, artt. 17 e 40; 3) erronea applicazione dei principi in tema di azione revocatoria, per insussistenza dell'elemento soggettivo e vizio di motivazione. Nel corso del giudizio di legittimità, tuttavia, è stata depositata istanza di estinzione per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione di una transazione intervenuta tra le parti nel 2016.
La decisione
La Corte di cassazione ha preso atto della transazione intervenuta tra ricorrenti e controricorrente e ha dichiarato l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che tale esito comporta la caducazione delle pronunce emesse nei gradi precedenti e non ancora passate in giudicato e che, per questo motivo, non si applica il raddoppio del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, richiamando Cass. 3542/2017.
Norme richiamate
artt. 17 e 40 L. n. 47/1985
Sono richiamati nel motivo di ricorso per lamentare una loro erronea interpretazione, ma il testo della decisione non sviluppa il merito della questione perché il ricorso viene dichiarato sopravvenutamente inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si chiude con cessazione della materia del contendere, poiché tale esito non equivale all'integrale conferma della sentenza impugnata né alla ordinaria declaratoria di inammissibilità.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata come fonte dell'introduzione del meccanismo del raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- La transazione sopravvenuta tra le parti nel giudizio di cassazione determina l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per cessazione della materia del contendere, per difetto di interesse alla decisione.
- Quando sopravviene la cessazione della materia del contendere, le pronunce di merito non passate in giudicato restano travolte, con conseguente venir meno dell'assetto processuale oggetto di impugnazione.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica se il processo di cassazione si conclude per cessazione della materia del contendere, poiché il presupposto sanzionatorio è limitato ai casi di rigetto integrale o di ordinaria inammissibilità del ricorso.
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