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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35189/2021 del 18/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Ufficio aveva emesso per l'anno d'imposta 2006 un avviso di accertamento ai fini IVA, IRAP e IRES, oltre sanzioni, assumendo che la società fosse coinvolta in un sistema di frode carosello nel settore della telefonia. La società aveva impugnato l'atto e aveva ottenuto accoglimento in primo grado; in appello la CTR aveva confermato il favore al contribuente ritenendo non provata dall'Ufficio la fittizietà delle operazioni di acquisto, anche perché la merce risultava acquistata a prezzo di mercato. L'Agenzia ha ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 17, 18, 19 e 21 del DPR 633/1972 e degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nella distribuzione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti, valorizzando un elemento non decisivo e omettendo di esaminare il compendio indiziario dell'Ufficio; con il secondo ha dedotto la nullità della sentenza per motivazione apparente.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che la CTR non avesse correttamente applicato i principi in tema di IVA e operazioni soggettivamente inesistenti: il giudice di merito si era limitato a osservare che la merce era stata acquistata a prezzo di mercato, senza confrontarsi con gli elementi presuntivi allegati dall'Amministrazione nel PVC e nell'avviso. Il secondo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    violazione e falsa applicazione

    consente di censurare in cassazione l'errore di diritto nella decisione impugnata.

  • artt. 17, 18, 19 e 21 DPR 633/1972

    richiamati in relazione al diritto alla detrazione IVA e alla regolarità della fatturazione.

  • artt. 2727, 2729 e 2697 c.c.

    richiamati per la disciplina delle presunzioni e della ripartizione dell'onere della prova.

  • art. 168, lett. a), direttiva 2006/112/CE

    per fruire del diritto a detrazione occorre che il soggetto passivo utilizzi i beni o servizi per operazioni imponibili e che essi provengano da altro soggetto passivo.

Massime di principio

  • In tema di IVA per operazioni soggettivamente inesistenti o inserite in frodi carosello, la regolare fattura non è di per sé decisiva: l'Amministrazione può superarne l'efficacia dimostrando, anche per presunzioni, la fittizietà del fornitore e la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario.
  • L'Amministrazione finanziaria deve provare, con elementi oggettivi e specifici, non solo l'assenza sostanziale del fornitore ma anche che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere, con l'ordinaria diligenza correlata alla propria qualità professionale, che l'operazione si inseriva in un'evasione fiscale.
  • Una volta fornita tale prova indiziaria dall'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare la propria buona fede e di avere adottato la massima diligenza esigibile per non essere coinvolto nella frode; non rilevano, di per sé soli, la regolarità contabile, la regolarità dei pagamenti o l'assenza di vantaggi dalla rivendita.
  • Il giudice di merito non può limitarsi a valorizzare un singolo elemento neutro o non decisivo, ma deve valutare il complesso del quadro indiziario offerto dall'Ufficio quando contesta la detrazione IVA per operazioni soggettivamente inesistenti.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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