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Sentenza

Sentenza n. 1380/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero all’erogazione di buoni elettronici di spesa per complessivi euro 6.000,00

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendenti pubbliche)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di una sentenza del Tribunale di Palermo, sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a erogare buoni elettronici di spesa di valore nominale pari a euro 500,00, euro 500,00, euro 1.000,00, euro 1.500,00, euro 1.000,00 ed euro 2.000,00 in favore delle rispettive beneficiarie. È stato dedotto l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo, senza integrale adempimento da parte dell’amministrazione. Le ricorrenti hanno inoltre richiesto il riconoscimento della rivalutazione monetaria e l’applicazione della penalità di mora.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, rilevando la sussistenza dei presupposti dell’art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato e il termine per l’adempimento era inutilmente decorso. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, ha nominato quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, disponendo che intervenisse entro ulteriori sessanta giorni su istanza della parte interessata. Ha riconosciuto, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento fino all’effettivo soddisfo oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento. Ha respinto la domanda di rivalutazione monetaria, poiché il giudice ordinario non si era pronunciato sul punto e, per le somme dovute al pubblico dipendente relative al periodo successivo al 31 dicembre 1994, opera il divieto di cumulo tra rivalutazione e interessi, salva la possibilità di riconoscere la rivalutazione soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi legali, non documentata nel caso concreto. Ha precisato che l’incarico di commissario ad acta costituisce munus obbligatorio, non rifiutabile né condizionabile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza, e che gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite il Processo Amministrativo Telematico. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in euro 857,00 oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e autorizza il giudice a ordinare l’adempimento, nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente di imporre una penalità di mora a carico dell’amministrazione inadempiente; nel caso concreto è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso infruttuoso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie risultanti da titolo esecutivo costituisce presupposto per l’azione di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    La regola sull’assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per i giudizi relativi ai decreti emessi ai sensi della legge Pinto, è stata ritenuta applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, quando il commissario appartenga alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015

    Richiamato quale disposizione che ha previsto la disciplina dell’art. 5-sexies, comma 8, della l. n. 89/2001.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Esclude, in materia retributiva, il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi; la rivalutazione può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale differenza eccedente gli interessi legali, se provata.

  • artt. 26 c.p.a. e 91 c.p.c.

    Fondano la condanna dell’amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione per l’esecuzione di una condanna pecuniaria, il passaggio in giudicato del titolo e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996 legittimano il giudice amministrativo a ordinare l’integrale adempimento entro un termine fissato nella sentenza.
  • In caso di persistente inadempimento dell’amministrazione all’ordine di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta, prevedendo un ulteriore termine per l’esecuzione su istanza della parte interessata.
  • La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata, per l’inadempimento di una condanna pecuniaria, in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, con decorrenza dall’ordine di pagamento e fino all’effettivo soddisfo o alla scadenza del termine assegnato per l’adempimento.
  • L’incarico di commissario ad acta costituisce un munus obbligatorio, che non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; quando il commissario è un dirigente dell’amministrazione resistente, l’incarico non dà luogo a compenso aggiuntivo se rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • La rivalutazione monetaria su somme retributive dovute per periodi successivi al 31 dicembre 1994 non si cumula con gli interessi legali e può essere riconosciuta soltanto per l’eventuale eccedenza rispetto agli interessi, che deve essere documentata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàRisarcimento del danno da attività amministrativa

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