Cassazione Civile, Ordinanza n. 22640/2023 del 26/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha contestato per l’anno d’imposta 2007 una società formalmente olandese, ritenuta in realtà residente in Italia per esterovestizione e riconducibile alla persona fisica ricorrente e ai suoi familiari. L’accertamento era stato esteso anche ad altri tre soggetti, qualificati dall’Amministrazione come soci di fatto ai fini delle imposte dirette. In primo grado la CTP aveva respinto il ricorso della persona fisica in proprio e accolto quello degli altri soggetti; in appello la CTR aveva rigettato entrambi i gravami, ritenendo la società un mero contenitore dell’operazione commerciale, la persona fisica “dominus assoluto” e insussistente la prova dei rapporti societari di fatto degli altri. In cassazione la persona fisica ha dedotto cinque motivi: 1) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché la CTR avrebbe attribuito integralmente a lui la ripresa benché l’Ufficio avesse contestato solo il 50% del reddito di partecipazione; 2) ulteriore censura, assorbita nella ricostruzione della CTR, relativa all’imputazione del reddito quale dominus della società; 3) violazione delle norme fiscali sull’imputazione del reddito, perché la conferma dell’accertamento personale sarebbe incompatibile con l’annullamento dell’avviso alla società; 4) illegittimità della qualificazione della società come esterovestita, per violazione dell’art. 73, comma 2, TUIR; 5) omessa pronuncia sulla fondatezza delle riprese a tassazione nei confronti della società. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale con due motivi: il primo, volto a contestare la ritenuta assenza di prova della partecipazione dei tre soggetti come soci di fatto, e il secondo, centrale, contro l’annullamento dell’avviso alla società per la sua asserita estinzione. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo del ricorso incidentale e ha cassato senza rinvio, limitatamente al ricorso proposto dalla persona fisica quale legale rappresentante della società, perché dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese l’atto impositivo andava validamente indirizzato ai soci e il giudizio non poteva essere introdotto ab origine dalla società estinta. Ha invece rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, confermando la decisione quanto al diniego della qualifica di soci di fatto dei tre altri soggetti. Le spese sono state compensate per la parte relativa alla società estinta; sono state poste invece a carico della persona fisica in proprio e dell’Agenzia, secondo reciproca soccombenza, nei rapporti con gli altri soggetti.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso principale della persona fisica; ha accolto il secondo motivo del ricorso incidentale dell’Agenzia delle Entrate, dichiarando inammissibile il primo; per l’effetto ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’originario ricorso proposto dalla persona fisica nella qualità di legale rappresentante della società estinta, perché la relativa domanda non poteva essere proposta ab origine. Ha inoltre compensato integralmente le spese tra le parti nei rapporti relativi alla società estinta e ha regolato le spese tra le altre parti secondo soccombenza.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
violazione o falsa applicazione di legge
è il parametro invocato per i motivi di ricorso e ricorso incidentale fondati su errori di diritto
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.
è il parametro invocato per la censura di ultrapetizione/omessa corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 112 c.p.c.
principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
la Corte esclude che la CTR abbia violato tale principio, perché non ha modificato la ripresa fiscale contestata
art. 73, comma 2, TUIR
residenza fiscale della società
la censura è dichiarata inammissibile perché mira a rivalutare il merito dell’accertamento sulla sede dell’amministrazione e sull’esterovestizione
artt. 39 e 40 D.P.R. n. 600 del 1973
richiamati dal ricorrente incidentale per sostenere la legittimità dell’accertamento ai soci dopo l’estinzione della società
art. 5 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
invocato dal ricorrente principale per contestare l’imputazione del reddito di partecipazione
art. 40 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
invocato dal ricorrente principale per contestare l’imputazione del reddito dopo l’annullamento dell’avviso societario
art. 2495 c.c.
la cancellazione della società dal registro delle imprese produce estinzione dell’ente e fenomeno successorio in capo ai soci
art. 65, comma 4, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato in via analogica per affermare che la notifica ai successori soddisfa la funzione di portare a conoscenza la pretesa fiscale
art. 382 c.p.c.
consente la cassazione senza rinvio quando la domanda non poteva essere proposta ab origine
art. 36 D.Lgs. 546/92
richiamato nel motivo incidentale sul rilievo dell’estinzione della società e sulla sorte dell’avviso di accertamento
Massime di principio
- La cancellazione della società dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e un fenomeno successorio nei rapporti obbligatori: gli atti impositivi possono essere validamente riferiti ai soci, nei limiti del regime di responsabilità applicabile, anche se la società non è più esistente.
- Se l’avviso di accertamento è stato notificato a una società già estinta prima della sua emissione o del giudizio, la domanda proposta in nome della società è improponibile ab origine e la decisione impugnata va cassata senza rinvio nella parte corrispondente.
- Nelle controversie sull’esterovestizione, la residenza fiscale non può essere affermata o esclusa con una mera sovrapposizione tra direzione e coordinamento della capogruppo e sede dell’amministrazione della controllata; occorre verificare se la controllante agisca come vero amministratore indiretto, usurpando l’iniziativa imprenditoriale della controllata.
- La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è infondata quando la sentenza di merito si limita a confermare la ripresa fiscale originaria senza alterarne il contenuto sostanziale.
- La qualificazione di un soggetto come socio di fatto richiede la prova certa non solo della collaborazione all’attività, ma anche della partecipazione al rischio d’impresa e agli utili; la mera collaborazione operativa è, da sola, neutra.
- In cassazione non sono ammissibili censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio già apprezzato dal giudice di merito.
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