Sentenza n. 2350/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - della nota “-OMISSIS-, recante Ordinanza occupazione suolo pubblico da contenitori rifiuti -OMISSIS-”, del Settore VI Tutela dell'Ambiente della Città di -OMISSIS-, pervenuta all'Amministratore condominiale in data 07/09/2022 a mezzo P.E.C.; - di tutti gli atti e provvedimenti antecedenti, presupposti, consequenziali o comunque connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza comunale di rimozione immediata dei contenitori della raccolta differenziata collocati su una strada privata aperta al pubblico transito e di loro ricollocazione nell’area privata condominiale
Esito
Favorevole al ricorrente (condominio)
Prevale il privato
La controversia
Il condominio ha impugnato l’ordinanza comunale adottata in applicazione di un’ordinanza sindacale e del Regolamento di Polizia Urbana, il quale imponeva agli amministratori di individuare un’area interna alla proprietà privata per la collocazione dei contenitori, consentendo eccezionalmente lo spostamento su suolo pubblico quando non esistano spazi condominiali adeguati, previa autorizzazione comunale. Sono stati dedotti: la violazione del diritto di un portatore di handicap a utilizzare uno spazio interno condominiale per il parcheggio vicino all’ingresso; la violazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e della CEDU; la violazione dell’art. 9, comma 2, del Regolamento di Polizia Urbana, nonché eccesso di potere per illogicità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. In particolare, il condominio ha contestato l’affermazione comunale circa l’esistenza di spazi privati adeguati, evidenziando che il cortile, destinato a circa trenta unità abitative, comprendeva stalli riservati a persone con disabilità e con gravi problemi sanitari e di deambulazione. Ha inoltre dedotto che l’amministratore, prima dell’adozione degli atti impugnati, aveva chiesto al Comune di fissare un incontro per valutare soluzioni alternative. Il Comune ha sostenuto l’idoneità degli spazi privati e la necessità della previa presentazione di una formale istanza di autorizzazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, ritenendo fondato il terzo motivo. Il Comune, pur non avendo ricevuto una formale istanza protocollata di autorizzazione ai sensi dell’art. 9, comma 2, del Regolamento, era stato comunque sollecitato dall’amministratore, con istanza del 18 luglio 2022 anteriore agli atti impugnati, a fissare un incontro per valutare congiuntamente soluzioni alternative. Considerati i bisogni e le esigenze sottesi a tale richiesta, l’amministrazione avrebbe dovuto convocare formalmente l’amministratore e valutare in modo effettivo l’eventuale soluzione alternativa, esplicitando puntualmente le ragioni di un eventuale diniego. L’omessa istruttoria e l’insufficiente motivazione hanno determinato l’annullamento degli atti impugnati, restando salvo il potere del Comune di adottare una nuova determinazione adeguatamente motivata. Gli ulteriori profili dedotti non risultano espressamente esaminati come autonomamente decisivi. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 9, comma 2, lett. b), Regolamento di Polizia Urbana del Comune
nel caso in cui non esistano spazi condominiali adeguati alla sistemazione dei contenitori, può essere consentito, in via eccezionale e sempre previa apposita autorizzazione da parte del Comune, lo spostamento degli stessi su suolo pubblico
La disposizione imponeva al Comune di esaminare concretamente la possibilità di una soluzione alternativa quando fosse stata rappresentata l’inadeguatezza degli spazi condominiali; tale valutazione doveva essere preceduta da un’istruttoria effettiva e seguita da una motivazione puntuale in caso di esito negativo.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale base processuale per la trattazione da remoto dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità
Invocata dal ricorrente, ma non espressamente esaminata dal giudice quale autonoma ragione decisoria.
CEDU
Invocata dal ricorrente, ma non espressamente esaminata dal giudice quale autonoma ragione decisoria.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione deve decidere sulla collocazione di contenitori o impianti in presenza di una disciplina che consente eccezionalmente una soluzione alternativa, la rappresentazione concreta dell’inadeguatezza dell’area privata impone una valutazione istruttoria effettiva dell’alternativa, anche se il privato non ha presentato un’istanza formalmente protocollata con la specifica denominazione prevista dal regolamento.
- La richiesta del privato di un incontro finalizzato a valutare soluzioni alternative, se anteriore all’adozione del provvedimento, non può essere ignorata quando evidenzi esigenze concrete e rilevanti: l’amministrazione deve convocare l’interessato e dare conto delle ragioni dell’eventuale esito negativo.
- Un provvedimento che impone la collocazione di contenitori nell’area privata condominiale è illegittimo per difetto di istruttoria e motivazione se l’amministrazione afferma l’idoneità degli spazi senza confrontarsi con le esigenze rappresentate dal condominio e senza valutare le alternative previste dalla disciplina comunale.
- L’annullamento per carenza di istruttoria e motivazione non impedisce all’amministrazione di rieditare il potere, purché adotti una nuova determinazione preceduta da un’adeguata valutazione e corredata da motivazione puntuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 332/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 333/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 334/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 335/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 338/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 6 feb 2026Sentenza n. 339/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →