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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19071/2022 del 14/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno 2008, emesso nei confronti di una società consolidante e della consolidata, con recupero a tassazione di tre poste: una svalutazione crediti di euro 79.307,24 relativa a fatture emesse verso una ASL per adeguamenti tariffari contestati; euro 3.945,93 per tre fatture ritenute di competenza dell'anno precedente; euro 1.244,00 per sopravvenienze attive per le quali non era stata iniziata azione di recupero. La CTP aveva accolto il ricorso sulle prime e terze riprese e lo aveva respinto sulla seconda; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio sulla svalutazione crediti e sulle sopravvenienze, e rigettato l'incidentale delle contribuenti sulla terza ripresa. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché la CTR aveva affermato la legittimità della ripresa sulla svalutazione crediti richiamando l'art. 106 TUIR ma, al tempo stesso, aveva motivato in modo sovrapponibile e incoerente rispetto alla decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 106 TUIR, sostenendo che per la deduzione della svalutazione forfetaria contano solo l'iscrizione in bilancio del credito e il limite dello 0,5%, non la sua esigibilità o l'assenza di azioni di recupero, con confusione tra svalutazione forfetaria e perdite su crediti; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente/per relationem sulla ripresa delle tre fatture del 2007, senza esame dei motivi di appello; 4) violazione del giudicato interno e del principio di domanda, perché la CTR aveva riformato anche sulla ripresa di euro 1.244,00 benché l'Ufficio non avesse impugnato quel capo. La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i motivi sul vizio di motivazione della sentenza d'appello e sulla ultrapetizione/violazione del devolutum. In particolare ha rilevato che la CTR, sulla svalutazione crediti, aveva una motivazione intrinsecamente contraddittoria e perplessa, perché enunciava il principio corretto sull'art. 106 TUIR ma poi lo applicava in modo incoerente; sulla ripresa relativa alle tre fatture, si era limitata a un richiamo meramente adesivo alla decisione di primo grado senza illustrare i motivi di gravame né le ragioni del rigetto; sulla ripresa di euro 1.244,00 aveva deciso oltre i limiti dell'appello dell'Ufficio, in assenza di devoluzione della questione. Il secondo motivo, relativo alla corretta interpretazione dell'art. 106 TUIR, è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La motivazione della sentenza deve consentire la comprensione dell'iter logico della decisione; la motivazione perplessa o incomprensibile integra un vizio rilevante in cassazione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e intelligibile; la sua mancanza, apparenza o perplessità determina nullità della decisione.

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione solo apparente o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e determina nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o perplessa è deducibile come error in procedendo.

  • art. 106, comma 1, TUIR

    La Corte richiama la disciplina della svalutazione forfetaria dei crediti iscritti in bilancio; il motivo sul merito è stato però assorbito, senza una decisione definitiva sul punto.

  • art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario di appello si applicano i requisiti motivazionali della sentenza previsti per il primo grado.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Il rinvio alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se consente di ricostruire le ragioni della decisione e il confronto con i motivi di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione devoluta.

  • art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello tributario deve contenere motivi specifici, esponendo in modo chiaro e univoco le ragioni della censura.

  • art. 375 c.p.c.

    Disposizione richiamata per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Disposizione richiamata per la decisione in camera di consiglio.

  • art. 6, comma 10, d.l. 119/2018

    Richiamato in relazione all'istanza di sospensione del processo per definizione agevolata della lite.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistente graficamente, è perplessa, obiettivamente incomprensibile o tale da non consentire di individuare il percorso logico seguito dal giudice.
  • Nel processo tributario il semplice rinvio alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d'appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame e rende controllabile la conferma della decisione; la mera adesione apodittica comporta nullità.
  • L'art. 53 del processo tributario richiede motivi di appello specifici, ma tali motivi possono risultare anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato, purché in modo univoco; in mancanza, il capo non è devoluto al giudice di secondo grado.
  • Il giudice d'appello non può decidere su un capo non impugnato: la pronuncia resa oltre i limiti dell'appello viola il principio della domanda e il devolutum.
  • La disciplina della svalutazione forfetaria dei crediti iscritti in bilancio non può essere confusa con quella delle perdite su crediti: il diverso regime normativo richiede di distinguere tra mera svalutazione fiscale e deducibilità della perdita su crediti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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