Cassazione Civile, Ordinanza n. 19071/2022 del 14/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IRES per l'anno 2008, emesso nei confronti di una società consolidante e della consolidata, con recupero a tassazione di tre poste: una svalutazione crediti di euro 79.307,24 relativa a fatture emesse verso una ASL per adeguamenti tariffari contestati; euro 3.945,93 per tre fatture ritenute di competenza dell'anno precedente; euro 1.244,00 per sopravvenienze attive per le quali non era stata iniziata azione di recupero. La CTP aveva accolto il ricorso sulle prime e terze riprese e lo aveva respinto sulla seconda; la CTR, invece, aveva accolto l'appello dell'Ufficio sulla svalutazione crediti e sulle sopravvenienze, e rigettato l'incidentale delle contribuenti sulla terza ripresa. In cassazione le ricorrenti deducevano: 1) nullità della sentenza per motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile, perché la CTR aveva affermato la legittimità della ripresa sulla svalutazione crediti richiamando l'art. 106 TUIR ma, al tempo stesso, aveva motivato in modo sovrapponibile e incoerente rispetto alla decisione di primo grado; 2) violazione dell'art. 106 TUIR, sostenendo che per la deduzione della svalutazione forfetaria contano solo l'iscrizione in bilancio del credito e il limite dello 0,5%, non la sua esigibilità o l'assenza di azioni di recupero, con confusione tra svalutazione forfetaria e perdite su crediti; 3) nullità della sentenza per motivazione solo apparente/per relationem sulla ripresa delle tre fatture del 2007, senza esame dei motivi di appello; 4) violazione del giudicato interno e del principio di domanda, perché la CTR aveva riformato anche sulla ripresa di euro 1.244,00 benché l'Ufficio non avesse impugnato quel capo. La Corte ha accolto il primo, il terzo e il quarto motivo, assorbendo il secondo, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania in diversa composizione anche per le spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i motivi sul vizio di motivazione della sentenza d'appello e sulla ultrapetizione/violazione del devolutum. In particolare ha rilevato che la CTR, sulla svalutazione crediti, aveva una motivazione intrinsecamente contraddittoria e perplessa, perché enunciava il principio corretto sull'art. 106 TUIR ma poi lo applicava in modo incoerente; sulla ripresa relativa alle tre fatture, si era limitata a un richiamo meramente adesivo alla decisione di primo grado senza illustrare i motivi di gravame né le ragioni del rigetto; sulla ripresa di euro 1.244,00 aveva deciso oltre i limiti dell'appello dell'Ufficio, in assenza di devoluzione della questione. Il secondo motivo, relativo alla corretta interpretazione dell'art. 106 TUIR, è stato assorbito. La sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione della sentenza deve consentire la comprensione dell'iter logico della decisione; la motivazione perplessa o incomprensibile integra un vizio rilevante in cassazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea e intelligibile; la sua mancanza, apparenza o perplessità determina nullità della decisione.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione solo apparente o incomprensibile equivale a mancanza di motivazione e determina nullità della sentenza.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio di nullità della sentenza per motivazione mancante, apparente o perplessa è deducibile come error in procedendo.
art. 106, comma 1, TUIR
La Corte richiama la disciplina della svalutazione forfetaria dei crediti iscritti in bilancio; il motivo sul merito è stato però assorbito, senza una decisione definitiva sul punto.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel processo tributario di appello si applicano i requisiti motivazionali della sentenza previsti per il primo grado.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Il rinvio alla sentenza di primo grado è ammissibile solo se consente di ricostruire le ragioni della decisione e il confronto con i motivi di appello.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può pronunciare oltre i limiti della domanda o dell'impugnazione devoluta.
art. 53 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'appello tributario deve contenere motivi specifici, esponendo in modo chiaro e univoco le ragioni della censura.
art. 375 c.p.c.
Disposizione richiamata per la trattazione in camera di consiglio.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Disposizione richiamata per la decisione in camera di consiglio.
art. 6, comma 10, d.l. 119/2018
Richiamato in relazione all'istanza di sospensione del processo per definizione agevolata della lite.
Massime di principio
- La motivazione della sentenza è nulla quando, pur esistente graficamente, è perplessa, obiettivamente incomprensibile o tale da non consentire di individuare il percorso logico seguito dal giudice.
- Nel processo tributario il semplice rinvio alla sentenza di primo grado è legittimo solo se il giudice d'appello mostra di aver esaminato i motivi di gravame e rende controllabile la conferma della decisione; la mera adesione apodittica comporta nullità.
- L'art. 53 del processo tributario richiede motivi di appello specifici, ma tali motivi possono risultare anche implicitamente dall'atto complessivamente considerato, purché in modo univoco; in mancanza, il capo non è devoluto al giudice di secondo grado.
- Il giudice d'appello non può decidere su un capo non impugnato: la pronuncia resa oltre i limiti dell'appello viola il principio della domanda e il devolutum.
- La disciplina della svalutazione forfetaria dei crediti iscritti in bilancio non può essere confusa con quella delle perdite su crediti: il diverso regime normativo richiede di distinguere tra mera svalutazione fiscale e deducibilità della perdita su crediti.
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