Cassazione Civile, Ordinanza n. 03077/2024 del 02/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per l’anno d’imposta 2008, con cui l’Amministrazione aveva determinato un reddito pari a euro 64.294,00 a fronte del reddito dichiarato di euro 28.742,00. La contribuente aveva impugnato l’atto: il ricorso era stato respinto in primo grado, mentre in appello la CTR aveva accolto solo in parte, riducendo il reddito accertato a euro 41.482,00. In Cassazione la contribuente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione incompleta, contraddittoria e apparente, anche in relazione al rigetto della questione sul difetto di delega del funzionario firmatario dell’avviso; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 156 c.p.c., 42 d.P.R. n. 600/1973, 17 e 52 d.lgs. n. 165/2001, sostenendo che la CTR avesse erroneamente attribuito alla delega natura interna e che il calcolo sintetico fosse illogico; (3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la documentazione prodotta per giustificare gli elementi-indice del redditometro.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, poiché la sentenza d’appello, seppur sintetica, aveva affrontato la questione della delega del funzionario firmatario e aveva espresso le ragioni del parziale accoglimento nel merito, richiamando anche le risultanze del procedimento di accertamento con adesione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per commistione di censure eterogenee e per genericità delle doglianze sul merito; ha inoltre ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la CTR aveva ben considerato la documentazione e le eccezioni della contribuente nella ricostruzione sintetica del reddito. Nessuna statuizione sulle spese, perché l’Agenzia si era costituita solo formalmente e fuori termine. È stato inoltre dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 132 c.p.c.
La censura di motivazione apparente è scrutinabile solo nei limiti del reale vizio motivazionale; nella specie la motivazione della sentenza d'appello, pur succinta, è stata ritenuta esistente e idonea a dare conto della decisione.
art. 156 c.p.c.
Richiamato dal ricorrente, ma non ritenuto decisivo; la Corte ha comunque rilevato l'inammissibilità del motivo per commistione di censure e genericità.
art. 42 d.P.R. n. 600/1973
Norma invocata per contestare la validità dell'avviso di accertamento e la sottoscrizione dell'atto; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo sulla delega del funzionario firmatario.
artt. 17 e 52 d.lgs. n. 165/2001
Richiamati nel secondo motivo in relazione alla delega di firma/funzioni; la Corte ha osservato che la distinzione è nozione amministrativistica recepita dall'ordinamento e dalla giurisprudenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dichiarato il presupposto processuale per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando manca un effettivo apparato argomentativo; non ricorre se il giudice di merito espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione e consente di comprendere l'iter logico seguito.
- Nel ricorso per cassazione non è ammissibile cumulare in modo promiscuo doglianze eterogenee, né formulare censure meramente generiche sul merito senza indicare specifici errori di diritto o vizi motivazionali nei limiti consentiti.
- La contestazione della sottoscrizione dell'avviso di accertamento per difetto di delega non può essere accolta quando il giudice di merito abbia ritenuto la delega valida e la relativa questione non sia sorretta da specifiche e decisive doglianze.
- Nel giudizio di legittimità il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non sussiste se il fatto/documento invocato risulta già considerato, anche implicitamente, dal giudice di merito nell'ambito della motivazione complessiva.
- In materia di accertamento sintetico, la valutazione delle giustificazioni e della documentazione prodotta dal contribuente va apprezzata dal giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per specifici vizi di legittimità, non per una nuova rivalutazione del merito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03054/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03055/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03057/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03059/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03062/2024 del 02/02/2024
- ordinanza_civile · 2 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 03064/2024 del 02/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →