Sentenza del 03/11/2016 n. 22224 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale sostenendo la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, e della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161. Secondo il Comune, il termine iniziale per calcolare la decadenza dall'accertamento Tarsu/TIA relativo all'anno 2003 avrebbe dovuto decorrere dal 31 dicembre 2004, e non dal 31 dicembre 2003, con conseguente tempestività dell'avviso notificato l'11 marzo 2009.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Comune e confermato la decadenza dall'accertamento. Ha chiarito che, quando l'occupazione o detenzione dei locali è iniziata tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dello stesso anno; quando invece è iniziata dopo il 20 gennaio, la denuncia deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo. Poiché nel caso concreto l'occupazione era già in corso all'inizio del 2003, il termine per l'accertamento relativo a tale annualità scadeva il 31 dicembre 2008. L'avviso notificato l'11 marzo 2009 era quindi tardivo. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 70, comma 1
I soggetti di cui all'art. 63, presentano al comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune.
Il termine del 20 gennaio va riferito alla data effettiva di inizio dell'occupazione. Se l'occupazione inizia tra il 1° e il 19 gennaio, la denuncia scade il 20 gennaio dello stesso anno; se inizia dopo il 20 gennaio, scade il 20 gennaio dell'anno successivo.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161
Gli avvisi di accertamento in rettifica o d'ufficio devono essere notificati a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.
La norma stabilisce un termine quinquennale di decadenza per la notifica degli accertamenti degli enti locali, applicabile anche ai rapporti d'imposta precedenti al 1° gennaio 2007.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 171
Le nuove disposizioni sui termini e sulle procedure di accertamento si applicano anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007.
L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 172
La disposizione ha comportato, con decorrenza dal 1° luglio 2007, l'abrogazione del previgente termine triennale previsto dal D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 71, comma 1.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 10, comma 4
I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio dello Stato ... entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio.
La Corte lo richiama come esempio di disposizione che prevede espressamente un differimento all'anno successivo; tale differimento non è previsto dall'art. 70 del D.Lgs. n. 507 del 1993.
Massime di principio
- Per determinare la decadenza dell'ente impositore occorre individuare anzitutto il termine entro cui il contribuente avrebbe dovuto presentare la denuncia, considerando la data concreta di inizio dell'occupazione o detenzione.
- Nella disciplina Tarsu/TIA, un'occupazione iniziata tra il 1° e il 19 gennaio comporta un termine dichiarativo molto ravvicinato: il 20 gennaio dello stesso anno. Un'occupazione iniziata dal 20 gennaio in poi comporta invece, in linea generale, la scadenza del 20 gennaio dell'anno successivo.
- Il termine quinquennale per l'accertamento decorre dall'anno in cui la dichiarazione o il versamento erano dovuti, e scade il 31 dicembre del quinto anno successivo.
- L'amministrazione non può posticipare automaticamente il dies a quo all'anno successivo se la legge non prevede espressamente tale differimento.
- Quando l'avviso di accertamento è notificato oltre il termine di decadenza, la pretesa tributaria deve essere annullata, indipendentemente dalla sua eventuale fondatezza sostanziale.
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