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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20335/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi, ritenendo che le censure formulate non rientrassero nei casi tassativi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 4.000 complessivi in favore della Cassa delle ammende, valorizzando l'evidente inammissibilità dell'impugnazione quale indice di colpa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Sei imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che aveva applicato la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. per furto pluriaggravato. Due ricorsi deducevano vizio di motivazione per asserita mancanza della motivazione della sentenza impugnata; un ricorso lamentava violazione di legge per omessa valutazione, da parte del giudice, dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e anche difetto di motivazione; gli altri ricorsi censuravano la violazione di legge in relazione alla mancata verifica di una causa di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte ha ritenuto che tali doglianze esulassero dai motivi consentiti contro la sentenza di patteggiamento, perché il ricorso è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta, avverso la quale opera un regime di impugnazione speciale e limitato

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione fra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed alla illegalità della pena o della misura di sicurezza"

    stabilisce il catalogo tassativo dei motivi di ricorso per cassazione contro il patteggiamento; sono esclusi motivi diversi, inclusa la dedotta omessa valutazione ex art. 129 c.p.p.

  • art. 129 c.p.p.

    la mancata valutazione delle condizioni per pronunciare il proscioglimento non è deducibile con ricorso contro la sentenza di patteggiamento, perché non rientra nei casi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    consente la declaratoria de plano di inammissibilità per impugnazioni avverso sentenze di applicazione della pena pronunciate dopo la riforma, quando proposte fuori dai casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    in caso di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 129 c.p.p.

    richiamato come parametro delle cause di proscioglimento che i ricorrenti volevano fossero verificate dal giudice di merito

Massime di principio

  • Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta è ammesso ricorso per cassazione soltanto per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza estranea a tale catalogo è inammissibile.
  • Non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento la lamentata omessa valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., perché tale controllo non rientra tra i motivi consentiti.
  • Il vizio di motivazione, da solo, non costituisce motivo di ricorso per cassazione contro una sentenza di patteggiamento se non si traduce in uno dei vizi espressamente previsti dalla legge.
  • L'inammissibilità dell'impugnazione proposta fuori dai casi consentiti può essere dichiarata de plano, senza necessità di passare da un'ordinaria trattazione camerale.
  • L'evidente inammissibilità del ricorso giustifica la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, perché integra profili di colpa.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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