Ordinanza n. 40/2026 - Potenza, Sezione 1
Ricorso ex art. 116 cod. proc. amm., per l’annullamento dell’atto prot. n. 7859 del 24.4.2025, con il quale il Direttore Generale dell’ARPAB ha accolto parzialmente l’istanza di accesso del sig. Giancarlo Casamassima del 12.3.2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dispositivo della sentenza del TAR Basilicata n. 406 del 10 luglio 2025, limitatamente alla statuizione sulle spese di giudizio
Esito
Favorevole al ricorrente (difensore antistatario)
Prevale il privato
La controversia
Il giudizio trae origine da un ricorso ex art. 116 c.p.a. proposto contro l’atto con cui il Direttore generale dell’ARPAB aveva accolto solo parzialmente un’istanza di accesso. Il ricorso era stato accolto con sentenza, che aveva condannato l’ARPAB al pagamento delle spese di giudizio in favore del ricorrente, compensandole nei confronti delle controinteressate. Il difensore del ricorrente, che nelle conclusioni aveva chiesto la distrazione delle spese in proprio favore dichiarandosi antistatario, ha presentato istanza di correzione di errore materiale, sostenendo che il dispositivo avrebbe dovuto indicare lui stesso quale destinatario delle spese.
La decisione
Il TAR ha accolto l’istanza ai sensi dell’art. 86, comma 2, c.p.a., rilevando che la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario risultava dalle conclusioni del ricorso. Ha quindi disposto la sostituzione del secondo capoverso del dispositivo della sentenza precedente, individuando nell’avvocato dichiaratosi antistatario il beneficiario della condanna alle spese, liquidate in complessivi euro 1.500, oltre rimborso forfettario, IVA, CPA e contributo unificato nella misura versata. È stata confermata la compensazione delle spese nei confronti delle controinteressate, con incarico alla Segreteria di annotare la correzione e comunicarla al difensore.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
Disciplina il rito speciale in materia di accesso, nell’ambito del quale era stato originariamente proposto il ricorso.
art. 86, comma 2, c.p.a.
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nelle sentenze; la norma è stata applicata per correggere l’individuazione del beneficiario della distrazione delle spese.
art. 86, comma 3, c.p.a.
Impone l’annotazione della correzione sull’originale della decisione e gli adempimenti di comunicazione.
art. 2, comma 2, D.M. n. 55/2014
Richiamato per il rimborso forfettario spettante sulle spese di giudizio.
Massime di principio
- È correggibile ai sensi dell’art. 86 c.p.a. l’errore materiale del dispositivo che individui il ricorrente, anziché il difensore dichiaratosi antistatario, quale beneficiario della distrazione delle spese, quando la richiesta di distrazione risulti espressamente dalle conclusioni del ricorso.
- La correzione dell’errore materiale non modifica il contenuto sostanziale della decisione sulle spese, ma rende il dispositivo coerente con la statuizione richiesta e con gli elementi già risultanti dagli atti processuali.
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