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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9334/2024 del 05/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Roma che aveva rigettato la richiesta di parziale dissequestro di somme per euro 395.214,00 già sottoposte a sequestro preventivo in un procedimento per violazione dell'art. 2 d.lgs. n. 74/2000. Il ricorrente sosteneva che la cartiera emittente le fatture aveva regolarmente versato l'IVA, le sanzioni e gli interessi ottenendo l'archiviazione per estinzione del reato, e che, per il principio di neutralità dell'IVA e per la giurisprudenza comunitaria e nazionale, la Gruppo SD (utilizzatrice delle fatture) avrebbe dovuto ottenere la corrispondente detrazione IVA e il dissequestro parziale. Ha invocato anche il principio di proporzionalità ai fini del profitto del reato.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato manifestamente infondato e inammissibile. La Corte ha ritenuto che, siccome non è contestato il fumus commissi delicti (esistenza di frode), la regola di indetraibilità dell'IVA per operazioni inesistenti trova applicazione. La Corte ha interpretato la giurisprudenza della CGUE (es. EN.SA.) come ammettente rettifica/detraibilità solo nei casi in cui non vi sia frode e il rischio di perdita del gettito sia stato eliminato; tale condizione non ricorre nel caso di specie. È stato inoltre richiamato che la provvista usata per pagare l'IVA proveniva dalla capogruppo con modalità fraudolente, elemento che aggrava la posizione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, all'onere previsto dall'art. 616 c.p.p. e a versare in via equitativa euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000

    Norma penale contestata per frode fiscale; la Corte ha rilevato il fumus commissi delicti ai sensi di tale articolo e ha escluso che il pagamento dell'IVA da parte dell'emittente comporti automaticamente la detraibilità per l'utilizzatore quando sussiste la frode.

  • DPR n. 633 del 1972

    art. 17, art. 19, art. 21

    L'interpretazione combinata di queste norme nazionali conferma l'indetraibilità dell'IVA sugli acquisti relativi ad operazioni inesistenti; la scelta normativa di negare la detrazione in tali ipotesi è ritenuta coerente con il funzionamento del sistema IVA e con le misure antielusive.

  • Direttiva 2006/112/CE

    La Corte ha richiamato il principio comunitario secondo cui il diritto alla detrazione sussiste per imposte gravanti su beni e servizi impiegati nelle 'proprie' operazioni tassate; in presenza di operazioni inesistenti il collegamento viene meno e il diritto alla detrazione non nasce, salvo casi eccezionali di rettifica quando non vi sia frode e il rischio di perdita del gettito sia eliminato.

  • Codice di procedura penale

    Predisposizione dell'onere a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha imposto al ricorrente le spese processuali secondo tale norma.

  • Sentenza Corte costituzionale

    Richiamata quale criterio per la determinazione dell'eventuale mancata colpa nella presentazione del ricorso e per la liquidazione equitativa da versare alla Cassa delle Ammende.

  • Giurisprudenza CGUE - EN.SA. (C-712/17) e altre pronunce comunitarie

    La Corte ha spiegato che le pronunce comunitarie (EN.SA., Stroy Trans, Portugal Telecom, SGI e Valériane, Schate, Terracult, HUMDA, ecc.) vanno lette con rigore: EN.SA. ammette rettifica/detraibilità solo se non è in gioco la frode e se l'emittente ha eliminato il rischio di perdita del gettito; in presenza di frode comprovata l'indetraibilità rimane.

Massime di principio

  • Se è accertato il fumus commissi delicti (esistenza di frode), l'IVA esposta in fatture relative ad operazioni inesistenti è in linea generale indetraibile e non determina diritto automatico al dissequestro delle somme.
  • La giurisprudenza della Corte di giustizia UE ammette la rettifica e la detrazione dell'IVA pagata su fatture inesistenti solo quando, sulla base di elementi oggettivi, non sussiste frode e il rischio di perdita del gettito è stato completamente eliminato dall'emittente in tempo utile.
  • Il semplice pagamento dell'IVA da parte dell'emittente non garantisce il dissequestro da parte dell'utilizzatore se esistono collegamenti fraudolenti o se la provvista proviene da operazioni fraudolente intra-gruppo.
  • Il principio di proporzionalità non consente di derogare alle norme nazionali antielusive quando sussistono ragioni fondate per ritenere la frode; i giudici nazionali possono rifiutare la detrazione per esigenze di tutela del gettito e di contrasto delle frodi.
  • In contesti di operazioni infragruppo e crisi d'impresa, il giudice valuta anche la stabilità dei risultati tributari ottenuti e la provenienza dei fondi; trasferimenti preferenziali o pagamenti ottenuti in modo fraudolento possono precludere benefici fiscali e influire sul caso cautelare.
  • Chi chiede il dissequestro deve fornire elementi idonei a dimostrare che il rischio di perdita del gettito è stato eliminato e che non sussistono profili di collegamento con condotte fraudolente; l'onere probatorio grava sul richiedente.

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