Cassazione Penale, Sentenza n. 18062/2022 del 06/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del GIP dell'11/01/2022 che ordina al P.M. la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'art. 409, comma 5, cod. proc. pen. Nella premessa prospetta questione di legittimità costituzionale per pretesa disparità di trattamento dovuta alla limitazione del reclamo ex art. 410-bis solo alla persona offesa (riforma Orlando, legge n. 103/2017). Nel merito deduce la nullità assoluta dell'udienza camerale perché il decreto indicava inizio alle 13:50 mentre il verbale riporta le 13:38, cagionando l'assenza dell'indagato per indebita anticipazione dell'udienza e dunque omesso avviso.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato. La Corte afferma che: (i) la questione di illegittimità costituzionale è infondata; (ii) non è ammissibile il ricorso per cassazione contro il provvedimento che, ai sensi dell'art. 409, comma 5, dispone la formulazione dell'imputazione o nuove indagini; (iii) il rimedio del reclamo ex art. 410-bis, introdotto dalla riforma Orlando, riguarda esclusivamente le nullità dell'ordinanza di archiviazione e può essere proposto solo dalla persona offesa, e l'ordinanza che decide sul reclamo è priva di impugnabilità in Cassazione; (iv) la mancata presenza dell'indagato all'udienza camerale non integra automaticamente un vizio impugnabile, soprattutto quando il difensore ha partecipato e ha formulato le conclusioni a verbale, come nel caso di specie (nessun pregiudizio). Conseguentemente il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 409 cod. proc. pen., comma 5
Il provvedimento con cui il giudice, non accogliendo la richiesta di archiviazione, dispone la formulazione dell'imputazione o nuove indagini non è soggetto a ricorso per cassazione; tale ordine non costituisce ordinanza di archiviazione impugnabile in Cassazione.
art. 410-bis cod. proc. pen.
commi 1-3 (introduzione del reclamo per la persona offesa; comma 3: ordinanza non impugnabile)
Il reclamo disciplinato dall'art. 410-bis riguarda specifiche nullità dell'ordinanza di archiviazione e può essere proposto esclusivamente dalla persona offesa; l'ordinanza che decide sul reclamo è espressamente non impugnabile in Cassazione.
legge n. 103/2017 (riforma Orlando)
Ha introdotto il reclamo ex art. 410-bis limitandone l'ambito alle nullità dell'archiviazione e attribuendone la promozione alla sola persona offesa, con scelta legislativa motivata a privilegiare rimedi più proporzionati rispetto alla Cassazione.
art. 568 cod. proc. pen. (principio di tassatività dei mezzi di impugnazione)
Sottolinea la necessità di rispettare la disciplina tassativa dei rimedi impugnatori: se la legge non prevede un mezzo di impugnazione per un certo provvedimento, il ricorso è inammissibile.
art. 127 cod. proc. pen., comma 7
Citato dal ricorrente come possibile strada di ricorso per cassazione nella particolare configurazione normativa, ma la Corte ricorda che la giurisprudenza esclude la cassazione avverso i provvedimenti di cui all'art. 409, comma 5.
art. 24 Cost. e art. 2 del VII protocollo addizionale CEDU
Menziolate dalla giurisprudenza: la previsione di non impugnabilità dell'ordinanza emessa sul reclamo della persona offesa non è ritenuta in contrasto con tali garanzie costituzionali/ convenzionali.
Massime di principio
- Non è possibile proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento del GIP che ordina al P.M. la formulazione dell'imputazione o nuove indagini ai sensi dell'art. 409, comma 5: il rimedio non è previsto dalla legge.
- Il reclamo ex art. 410-bis, introdotto dalla riforma Orlando, è limitato alle nullità dell'ordinanza di archiviazione e può essere proposto soltanto dalla persona offesa; l'ordinanza che decide sul reclamo è non impugnabile in Cassazione.
- Le questioni di legittimità costituzionale che deducono una disparità di trattamento tra le parti rispetto ai mezzi di impugnazione richiedono una motivazione solida: la scelta legislativa che attribuisce rimedi specifici alla persona offesa può essere considerata giustificata in base alla funzione e natura dell'archiviazione.
- L'assenza dell'indagato all'udienza camerale non determina automaticamente una nullità, specie se il difensore è intervenuto e ha partecipato attivamente; per ottenere l'annullamento occorre dimostrare un concreto pregiudizio derivante dall'omesso avviso.
- In situazioni analoghe, prima di proporre impugnazioni straordinarie, verificare la tipologia del provvedimento e i rimedi espressamente previsti dalla legge: la tassatività dei mezzi di impugnazione può portare all'inammissibilità e a condanne alle spese.
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