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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30977/2023 del 17/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Torino: i fratelli Gioffrè contestano la riconferma del concorso di Domenico nell'estorsione contestata al capo 20) e l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso a carico di Francesco; censurano inoltre motivazione sui tabulati telefonici, sulle immagini di videosorveglianza e la determinazione della pena e delle attenuanti generiche. Guerra (denominato anche Giunta in alcuni punti) impugna le condanne per intestazione fittizia (capi 59 e 60), sostenendo l'insussistenza delle condotte materiali e soprattutto del dolo specifico richiesto dalla fattispecie, nonché il rigetto delle attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha in parte accolto i ricorsi: ha annullato senza rinvio la condanna di Gioffrè Domenico per il capo 20) (assolto per non aver commesso il fatto) perché le prove (localizzazione tramite celle, videosorveglianza e dichiarazioni) non consentivano di affermare la sua partecipazione; ha annullato senza rinvio l'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 7 legge 203/1991, oggi art. 416 bis c.p.) in relazione al capo 20) a carico di Gioffrè Francesco, ritenendo insufficiente il richiamo all'evento incendiario senza adeguata contestualizzazione di natura mafiosa; ha altresì annullato senza rinvio le condanne relative ai capi 59) e 60) a carico di Antonio Guerra per mancanza di prova del dolo specifico richiesto dall'intestazione fittizia. Per le statuizioni residue la Cassazione ha disposto la revisione/rideterminazione delle pene in favore dei ricorrenti (ovvero ha ordinato alla Corte territoriale di ricalcolare le pene alla luce delle espunzioni operate).

Norme richiamate

  • legge n. 203 del 1991, art. 7 (oggi art. 416 bis, comma 1 c.p.)

    art. 7 legge n. 203 del 1991 (oggi, art. 416 bis. 1, comma 1, cod. pen.)

    La Corte ha ritenuto che l'aggravante del 'metodo mafioso' non possa risultare da un episodio intimidatorio isolato (es. incendio): è necessario dimostrare il contesto di infiltrazione mafiosa, la percepibilità esterna della forza intimidatrice e i collegamenti degli autori con la criminalità organizzata; in mancanza l'aggravante non regge

  • art. 512‑bis c.p. (intestazione fittizia)

    Per la configurazione dell'intestazione fittizia occorre provare il dolo specifico, ossia l'intenzione di eludere misure di prevenzione patrimoniale; mere indagini, sospetti o la mera esistenza di rapporti con ambienti criminali non sono sufficienti a dimostrare tale dolo

  • art. 62‑bis c.p. (attenuanti generiche)

    Il rigetto delle attenuanti generiche deve essere motivato con elementi concreti; deduzioni generiche sull'ottimo comportamento processuale non sono idonee a sostenere l'applicazione delle circostanze attenuanti

  • art. 63, n. 4 c.p. (criteri per la determinazione della pena)

    La Corte osserva che, se un'aggravante è stata utilizzata per identificare il fatto più grave in continuazione, la sua eliminazione impone la nuova individuazione del fatto più grave e la rideterminazione della pena

  • art. 16 d.lgs. 159/2011 (presupposti per misure di prevenzione)

    art. 16 del d.lgs. n. 159 del 2011

    La Corte richiama che il timore fondato dell'instaurazione di misure di prevenzione può giustificare una condotta elusiva solo se supportato da indizi concreti; non basta l'allegazione generica di indagini o interessenze criminali

Massime di principio

  • Per applicare l'aggravante 'metodo mafioso' non è sufficiente un singolo atto intimidatorio: occorre provare il contesto di riferimento (infiltrazioni, collegamenti organizzativi, percepibilità esterna della forza intimidatrice).
  • La partecipazione concorsuale a un'estorsione richiede prove concrete e coerenti della presenza o del supporto dell'imputato (dichiarazioni attendibili, video/inquadrature univoche, localizzazioni telefoniche chiaramente interpretabili); incertezze o travisamenti probatori devono favorire l'imputato.
  • L'uso dei tabulati e delle celle di aggancio telefonico per localizzare un imputato necessita di adeguata motivazione tecnica: il giudice non può neutralizzare tali elementi con affermazioni apodittiche sull'ampiezza della cella senza fornire dati che giustifichino la valutazione.
  • Per il reato di intestazione fittizia è cruciale dimostrare il dolo specifico (la finalità elusiva rispetto a misure di prevenzione); indizi generici di collegamenti o di indagini non sono sufficienti per la condanna.
  • Il diniego delle attenuanti generiche richiede motivazione puntuale e prova di elementi contrari; deduzioni generiche sull'ottimo comportamento processuale non sono persuasive.

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