Sentenza n. 285/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione - del provvedimento prot. n. 4328 del 20 gennaio 2026 dell’Ufficio Direzione Procurement – Area Acquisti Altri Business – notificato in data 21 gennaio 2026 con cui l’Acquedotto Pugliese S.p.A. ha comunicato l’esclusione della società Itron Italia S.p.A. dal prosieguo delle operazioni della gara; - del verbale recante il “resoconto della verifica dei campioni, modello della fornitura, del concorrente Itron, ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 8.2.4 del Disciplinare di gara” trasmesso alla ricorrente il 4 dicembre 2025 e i relativi Allegati; - dell’art. 8 del Disciplinare di Gara e dell’art. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto nella misura in cui dovessero essere anche solo interpretati nel senso di considerare la campionatura quale elemento costitutivo dell’offerta tecnica, pertanto preclusivo al soccorso istruttorio, nonché nella parte in cui stabiliscono l’esclusione dalla gara in caso di asserito esito negativo delle verifiche di conformità condotte sui campioni prodotti; - della nota prot. n. 13688/2026 del 19.02.2026 notificata il 19.02.2026 con la quale l’Amministrazione ha respinto l’istanza di annullamento in autotutela proposta dalla ricorrente; - di tutti i verbali e di tutte le valutazioni compiute dalla Stazione Appaltante a seguito del provvedimento di esclusione della ricorrente, allo stato non conosciuti; - del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, allo stato non conosciuto, che fosse stato adottato; - di ogni altro atto connesso, presupposto, collegato, consequenziale o in rapporto di correlazione con gli atti sopra impugnati ancorché attualmente non conosciuto, ivi compresa la dichiarazione di inefficacia dell’accordo quadro e degli eventuali contratti applicativi, ove stipulati, con conseguente condanna della Stazione Appaltante a disporre il subentro nell’esecuzione degli stessi in favore dell’odierna ricorrente, che a tal fine si dichiara sin d’ora disponibile, ai sensi dell’art. 124 c.p.a.; - con riserva di proporre motivi aggiunti e di agire separatamente per il risarcimento del danno per equivalente monetario, ai sensi e nei termini di cui all’art. 30 co.5 c.p.a..
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dalla gara per il mancato superamento dei test pratici di trasmissione dati sui campioni di smart meter
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva partecipato a una procedura per la fornitura di smart meter, risultando prima nella graduatoria provvisoria, ma era stata esclusa dopo la verifica dei campioni e il mancato superamento di alcuni test pratici di trasmissione dati. Ha dedotto la violazione dell'art. 101 del d.lgs. n. 36/2023 per la mancata attivazione del soccorso istruttorio, sostenendo che la campionatura avesse funzione meramente dimostrativa e che le anomalie fossero riconducibili a un errato settaggio parametrico del firmware, risolvibile mediante aggiornamento e riconfigurazione senza modificare le caratteristiche dell'offerta tecnica. L'amministrazione ha sostenuto, invece, che i campioni costituissero elemento essenziale dell'offerta e che la loro riconfigurazione tardiva integrasse una modifica inammissibile dell'offerta tecnica originaria.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso con sentenza in forma semplificata e ha annullato il provvedimento di esclusione e tutti gli atti conseguenti. Ha ritenuto che la campionatura avesse funzione meramente dimostrativa delle caratteristiche del prodotto e non costituisse elemento integrativo o sostitutivo della documentazione tecnica. La riconfigurazione del firmware non integrava una modifica dell'offerta, poiché le qualità prestazionali dei dispositivi erano già state indicate nell'offerta tecnica e l'intervento serviva soltanto a consentire ai campioni di esprimere funzionalità già dichiarate, senza alterarne la consistenza tecnologica. L'anomalia era riconducibile a un episodio contingente di errato setting informatico e non dimostrava l'incapacità dell'operatore di fornire il prodotto offerto. In tale contesto, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo la riconfigurazione o la trasmissione di nuovi dispositivi per verificare l'effettiva conformità alle specifiche di gara. L'esclusione è stata ritenuta formalistica e sproporzionata, anche alla luce del principio del risultato e del dovere di leale collaborazione. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Nel peculiare caso esaminato, imponeva alla stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio per consentire la riconfigurazione o la sostituzione dei campioni, quando l'intervento non modifica l'offerta tecnica ma rende verificabili funzionalità già dichiarate.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Il principio del risultato orienta l'azione della stazione appaltante verso l'effettiva acquisizione del miglior prodotto alle condizioni più vantaggiose, evitando esclusioni meramente formalistiche e sproporzionate.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
Massime di principio
- La campionatura richiesta in una procedura di gara ha funzione meramente dimostrativa quando serve a verificare le caratteristiche del prodotto già descritte nell'offerta tecnica e non costituisce, di per sé, un elemento integrativo o sostitutivo dell'offerta.
- La riconfigurazione o l'aggiornamento del firmware di un campione non costituisce modifica dell'offerta tecnica se consente soltanto di rendere operative funzionalità già dichiarate, senza alterare la consistenza tecnologica o le qualità prestazionali del prodotto offerto.
- Il mancato superamento contingente di test su campioni, riconducibile a un errato settaggio informatico e non a una carenza intrinseca del prodotto, non legittima automaticamente l'esclusione del concorrente.
- Quando l'intervento sul campione è privo di effetti modificativi sull'offerta e consente una verifica effettiva della conformità del prodotto, la stazione appaltante deve valutare l'attivazione del soccorso istruttorio, evitando un'esclusione meramente formalistica e sproporzionata.
- Il principio del risultato e il dovere di leale collaborazione impongono alla stazione appaltante di privilegiare, senza sensibile aggravamento del procedimento, la verifica sostanziale dell'idoneità del prodotto rispetto all'esclusione fondata su un'anomalia contingente della campionatura.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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