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Sentenza

Sentenza n. 1078/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, previa sospensione degli effetti e adozione di ogni altra idonea misura cautelare 1) dell’esito della prova scritta svolta il 20.10.2025 del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP) per come pubblicato il 22.10.2025, nelle parti ritenute lesive; 2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per parte ricorrente; 3) della prova stessa nella parte in cui si prevedono i quesiti indicati in narrativa; 4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, e tra questi: a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui in narrativa; b) i verbali di correzione della prova scritta di parte ricorrente; c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio; d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio; e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio; f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso della ricorrente; g) l’avviso recante “Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma “concorsismart” gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025” limitatamente al risultato del ricorrente; h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove necessario; i) la delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblica il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno; l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove ritenuto opportuno; m) l’avviso inerente le modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive; n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive; o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per parte ricorrente; per l’accertamento del diritto della ricorrente al riesame e rettifica in melius del punteggio della prova scritta del concorso in relazione ai quiz di cui in narrativa e ad essere conseguentemente dichiarata idonea nonché ammessa al successivo step procedurale; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio di parte ricorrente per i motivi esposti in narrativa, incrementando consequenzialmente il punteggio della prova scritta con ammissione al successivo step; e, in generale, ad adottare ogni provvedimento opportuno e necessario per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515027

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esito della prova scritta e atti connessi di un concorso pubblico per 370 funzionari UNEP, con attribuzione del punteggio di 20,25/30, inferiore alla soglia di idoneità di 21/30

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e soggetti gestori della procedura concorsuale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esito della prova scritta del 20 ottobre 2025, chiedendo l'annullamento degli atti, il riesame e la rettifica in aumento del punteggio e la conseguente ammissione al successivo step concorsuale. Con un unico motivo ha dedotto l'illegittimità dei quesiti n. 20 e n. 21 per eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità, difetto di motivazione, violazione o falsa applicazione della lex specialis, violazione del buon andamento, della par condicio concorsorum e ingiustizia grave e manifesta. Quanto al quesito n. 20, relativo agli uffici che i magistrati possono assumere ai sensi del regio decreto n. 12/1941, la ricorrente ha lamentato un errore grammaticale nella formulazione e l'incompletezza del riferimento normativo, che avrebbe reso incerta la risposta esatta, anche in ragione delle modifiche normative intervenute nel tempo. Quanto al quesito n. 21 di lingua inglese, la ricorrente ha sostenuto che la risposta indicata come corretta fosse semanticamente incompleta per l'omesso riferimento al language course e che la risposta da lei selezionata fosse preferibile perché riconducibile al periodo ipotetico di tipo III. Le amministrazioni resistenti hanno eccepito, tra l'altro, il difetto di legittimazione del Ministero della Giustizia, di Formez PA e della Commissione Interministeriale Ripam, e hanno chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. Ha respinto preliminarmente l'eccezione di difetto di legittimazione: il Ministero della Giustizia è l'amministrazione presso cui i vincitori instaureranno il rapporto di servizio; la Commissione Interministeriale Ripam è competente per gli atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell'art. 35, comma 5, d.lgs. n. 165/2001; Formez PA è il soggetto di cui la Commissione si avvale nello svolgimento della procedura. Nel merito, il Collegio ha ribadito che la formulazione e la valutazione dei quiz rientrano in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica, sindacabile solo in presenza di assoluta incomprensibilità del quesito, irragionevolezza manifesta della risposta o prova, almeno indiziaria, dell'arbitrarietà o illogicità della soluzione. Ha tuttavia precisato che, nei test a risposta multipla, la domanda deve essere chiara, completa e non ambigua e deve prevedere una sola risposta indubitabilmente esatta. Il quesito n. 20 è stato ritenuto legittimo: il riferimento al regio decreto n. 12/1941 e successive modifiche individuava chiaramente il corpo normativo applicabile e la risposta corretta trovava fondamento nell'art. 16, comma 1, del regio decreto; non era necessario considerare ulteriori sopravvenienze o svolgere una valutazione giuridica sofisticata, trattandosi di una prova prevalentemente nozionistica. L'errore grammaticale non era decettivo, poiché ciascuna opzione riguardava un singolo ufficio e i candidati dovevano selezionare una sola risposta. Anche il quesito n. 21 è stato ritenuto legittimo: la risposta sub c) era quella semanticamente più vicina alla frase proposta e correttamente esprimeva un'ipotesi irreale o improbabile riferita al presente o al futuro mediante il periodo ipotetico di tipo II. La risposta sub a), invece, non esprimeva correttamente un periodo ipotetico di tipo III e comunque si riferiva a un passato alternativo, con significato diverso. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificati i presupposti previsti

    Il giudizio può essere definito con sentenza semplificata quando siano trascorsi i termini previsti e risultino completi il contraddittorio e l'istruttoria.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165

    a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici

    La Commissione Interministeriale Ripam è legittimata a intervenire nella procedura concorsuale e ad adottare gli atti connessi alle procedure, nei limiti delle competenze proprie delle commissioni esaminatrici.

  • art. 16, comma 1, regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12

    I magistrati non possono assumere pubblici o privati impieghi od uffici, ad eccezione di quelli di senatore, di consigliere nazionale o di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza

    La disposizione costituisce il fondamento della risposta corretta al quesito relativo agli uffici che i magistrati possono assumere.

  • art. 97, comma 2, Cost.

    La previsione di quesiti a risposta multipla può perseguire esigenze di buon andamento, celerità della correzione e par condicio, purché il quesito sia chiaro e presenti una sola risposta incontestabilmente corretta.

Massime di principio

  • La formulazione dei quiz nelle procedure concorsuali rientra in un'ampia discrezionalità amministrativa e tecnica; il giudice amministrativo può sindacarla soltanto quando emerga l'assoluta incomprensibilità del quesito, l'irragionevolezza manifesta della risposta prescelta o siano forniti elementi idonei a dimostrarne arbitrarietà, illogicità o erroneità.
  • Nei concorsi con quesiti a risposta multipla, l'amministrazione deve formulare domande chiare, complete e non ambigue, predisponendo una sola risposta indubitabilmente esatta; non è legittimo costringere il candidato a scegliere la risposta semplicemente meno errata o approssimativamente più accettabile.
  • Quando un quesito giuridico richiama espressamente una fonte normativa mediante formule come "in base al" e indica il testo normativo di riferimento, la risposta deve essere individuata in coerenza con il diritto positivo richiamato; non è necessario che il candidato svolga una valutazione interpretativa complessa o consideri ulteriori profili estranei al taglio nozionistico della prova.
  • Un errore grammaticale nella formulazione di un quesito a risposta multipla non determina di per sé l'illegittimità della domanda se, considerando il testo complessivo e le opzioni predisposte, il significato risulta comunque chiaro e il candidato è posto in condizione di individuare un'unica risposta.
  • La valutazione della correttezza di una risposta a un quesito linguistico deve essere compiuta in base al significato complessivo richiesto dalla domanda; è corretta l'opzione semanticamente più vicina alla frase proposta, mentre non è equiparabile una costruzione riferita a un passato alternativo a una costruzione ipotetica relativa al presente o al futuro.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciDecisione e riti speciali
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieProve e valutazione delle commissioni
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di motivazione

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