Cassazione Civile, Ordinanza n. 01757/2024 del 16/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietari)
La controversia
La controversia origina da danni subiti da due immobili di proprietà di coniugi, uno abitativo e uno adibito ad officina artigiana, situati a Caltanissetta. Nel 1997 il Comune aveva avviato lavori di realizzazione della rete fognaria tramite un'impresa appaltatrice; durante gli scavi si verificò una frana che interessò i fabbricati, con conseguente ordine di sgombero del sindaco. I proprietari promossero dapprima accertamento tecnico preventivo e poi azione risarcitoria contro Comune e impresa. In un primo giudizio il Tribunale rigettò la domanda ritenendo che la pretesa, come formulata nelle difese finali, fosse fondata sulla cattiva manutenzione di un muro di contenimento comunale e non sui lavori di scavo inizialmente dedotti; la sentenza d'appello di conferma passò in giudicato. Successivamente i proprietari instaurarono un nuovo giudizio ex art. 702-bis c.p.c. contro il solo Comune, fondato sulla responsabilità da custodia per l'inadeguata manutenzione del muro di contenimento, e ottennero accoglimento in primo grado. In appello il Comune ottenne la riforma della decisione: la Corte territoriale dichiarò prescritto il diritto al risarcimento. Con il ricorso per cassazione i proprietari dedussero cinque motivi: 1) errata applicazione delle norme sulla prescrizione e sulla sua interruzione, sostenendo che la domanda risarcitoria originaria avesse comunque interrotto la prescrizione anche per la diversa causa di danno poi azionata; 2) violazione dei principi sul dies a quo della prescrizione, che non dovrebbe coincidere con la sola esteriorizzazione del danno ma con l'accertamento della sua origine; 3) violazione delle norme su interruzione e riconoscimento del debito, sostenendo che il ricorso per ATP e le ammissioni tecniche avrebbero avuto efficacia interruttiva o ricognitiva; 4) omessa pronuncia sui motivi di appello incidentale; 5) erronea statuizione sulle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo, perché la prima domanda risarcitoria e la seconda avevano causa petendi radicalmente diversa, sicché l'interruzione riferita alla prima non spiegava effetti sulla seconda. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che, quando tra fatto illecito e manifestazione del danno intercorre un apprezzabile intervallo temporale, la prescrizione dell'azione risarcitoria decorre non dalla mera esteriorizzazione del fatto dannoso, ma dal momento in cui il danno è percepibile dal danneggiato usando l'ordinaria diligenza e se ne individua l'origine; nel caso concreto ciò avvenne nel 2002, non nel 1997. Da ciò discende che la domanda proposta nel 2013 era tempestiva, poiché la prescrizione quinquennale era stata interrotta nel 2004, sospesa fino al giudicato del 2011 e quindi non ancora maturata. Il terzo, quarto e quinto motivo sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Caltanissetta in diversa composizione per il riesame e la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo motivo di ricorso, ha rigettato il primo e ha dichiarato assorbiti il terzo, il quarto e il quinto. Ha cassato la sentenza d'appello che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento e ha rinviato alla Corte d'appello di Caltanissetta, in diversa composizione, affinché si uniformi al principio secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il danno, non la sola causa del fatto, è percepibile e riconoscibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state rimesse al giudice di rinvio.
Norme richiamate
art. 2934 c.c.
richiamato come norma generale sulla prescrizione estintiva del diritto.
art. 2935 c.c.
la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, quindi non dalla mera esteriorizzazione del fatto se il danno non è ancora percepibile.
art. 2943 c.c.
la domanda giudiziale proposta nel precedente giudizio ha efficacia interruttiva della prescrizione.
art. 2944 c.c.
invocato dai ricorrenti come riconoscimento del debito, ma non decisivo ai fini dell'accoglimento.
art. 2945 c.c.
l'effetto interruttivo della domanda giudiziale si consolida e la prescrizione resta sospesa fino alla definizione del giudizio interrotto.
art. 2947 c.c.
per l'illecito extracontrattuale si applica il termine quinquennale di prescrizione.
art. 24 Cost.
richiamato nei motivi come parametro di tutela del diritto di azione.
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi come parametro del giusto processo.
art. 696 c.p.c.
richiamato in relazione all'accertamento tecnico preventivo.
art. 702-bis c.p.c.
norma processuale sulla base del rito sommario con cui è stata introdotta la nuova domanda.
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sull'appello incidentale.
art. 384 c.p.c.
ha giustificato la cassazione con rinvio per la necessità di ulteriori accertamenti di fatto.
Massime di principio
- Quando la parte propone una seconda domanda risarcitoria fondata su una causa petendi radicalmente diversa da quella dedotta in un precedente giudizio, l'effetto interruttivo della prescrizione prodotto dalla prima domanda non si estende automaticamente alla seconda.
- In materia di responsabilità extracontrattuale, se tra il fatto potenzialmente illecito e la manifestazione del danno intercorre un intervallo temporale, la prescrizione decorre dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile dal danneggiato con l'ordinaria diligenza e ne sia apprezzabile l'origine, non dalla mera verificazione del fatto generatore.
- La domanda giudiziale validamente proposta, anche se poi definita con esito sfavorevole per ragioni di rito o in una precedente controversia, è idonea a interrompere la prescrizione; l'effetto interruttivo opera secondo la disciplina dell'art. 2943 c.c. e la prescrizione resta sospesa fino alla definizione del relativo processo ai sensi dell'art. 2945 c.c.
- Nell'azione di risarcimento del danno da illecito aquiliano, il termine quinquennale decorre dal momento di percezione del danno e della sua origine, non dal solo inizio della condotta dannosa se il pregiudizio si rivela successivamente.
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