Sentenza n. 1212/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avellino n. 1141/2024, depositata e resa pubblica il 29.11.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 3945/2022;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Avellino che aveva ordinato l'attivazione della Carta elettronica del docente e l'accredito di € 1.000,00 per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e ss. c.p.a. deducendo che la sentenza del Tribunale di Avellino era passata in giudicato, era stata notificata all'amministrazione il 15 aprile 2025 ai fini dell'intimazione ad adempiere ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha lamentato la persistente mancata esecuzione del titolo giudiziale, non risultando provata l'attivazione della Carta elettronica del docente né l'accredito della somma complessiva di € 1.000,00. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell'amministrazione al pagamento di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accertato la formazione del giudicato sulla sentenza azionata e il rispetto delle formalità necessarie per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione, compreso il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo. Rilevata l'assenza di prova dell'avvenuta attivazione della Carta elettronica del docente e dell'accredito dell'importo dovuto, ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di provvedere entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, con facoltà di delega, per il caso di ulteriore inadempienza: il commissario dovrà compiere tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento della spesa, e riferire al Tribunale. Il TAR ha precisato che l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha invece respinto la richiesta di astreinte: pur essendo astrattamente ammissibile nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative previste dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; nel caso concreto, la crisi della finanza pubblica e l'ammontare del debito pubblico sono state ritenute sufficienti a escluderla. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00 oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ricorrendone i presupposti, una penalità di mora.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
“per ogni ulteriore violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato”
La penalità di mora è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma il giudice deve valutare discrezionalmente la manifesta iniquità e le ulteriori ragioni ostative connesse alla posizione del debitore pubblico.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima di procedere all'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
art. 15 d.P.R. 24 giugno 2022, n. 105
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, la prova del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto dalla legge consente di procedere all'esecuzione coattiva quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto alle statuizioni giudiziali.
- Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di adottare entro un termine determinato tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- L'esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una causa legittima di impedimento all'esecuzione di un giudicato avente ad oggetto il pagamento di una somma di denaro; il commissario ad acta deve porre in essere le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche nei confronti della pubblica amministrazione, ma la sua concreta irrogazione richiede una valutazione discrezionale delle ragioni ostative derivanti dai vincoli normativi e di bilancio, dallo stato della finanza pubblica e dalla rilevanza degli interessi pubblici coinvolti.
- La mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, in presenza di un titolo passato in giudicato e dei presupposti formali per l'esecuzione, giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e la condanna dell'amministrazione alle spese di lite.
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