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Sentenza

Sentenza n. 617/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l'esecuzione DEL GIUDICATO: di 3 sentenze rese dai Tribunali di Avezzano sezione Lavoro e Previdenza, con le quali sono state disposte condanne al pagamento delle spese legali con distrazione a favore dello scrivente per complessivi € 2.366,28.

Giustizia amministrativa202600167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Mancato pagamento di somme dovute in esecuzione di tre sentenze del Tribunale di Avezzano, Sezione lavoro e previdenza

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi su tre sentenze del Tribunale di Avezzano, che avevano disposto la condanna al pagamento delle spese legali, con distrazione in suo favore, per complessivi euro 2.366,28. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha accreditato le spettanze dovute. Il ricorrente ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, chiedendo la refusione delle spese processuali.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che l'adempimento intervenuto nel corso del giudizio aveva comportato la piena soddisfazione della pretesa azionata. Poiché l'ottemperanza è intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di giudizio a carico dell'Amministrazione, liquidandole in euro 1.000,00 oltre accessori di legge, tenuto conto del valore della causa e della natura seriale del contenzioso.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata determina la cessazione della materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento dell'Amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso e idoneo a soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando la pretesa azionata in ottemperanza viene soddisfatta solo dopo la proposizione del ricorso, le spese di giudizio possono essere poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, tenendo conto del valore della causa e della natura seriale del contenzioso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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