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Sentenza

Sentenza n. 1493/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza alla sentenza n. 789/24 del Tribunale di LIVORNO, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6/11/24.

Giustizia amministrativa202501826

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata completa esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente e ai relativi accessori del credito

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, divenuta definitiva e notificata in forma esecutiva al Ministero. La sentenza presupposta aveva accertato il diritto alla carta docente per gli importi e gli anni scolastici ivi indicati, oltre a rivalutazione e interessi nei limiti previsti dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere la carta a disposizione della docente. Nel giudizio di ottemperanza la ricorrente ha rappresentato che il Ministero aveva corrisposto soltanto la sorte capitale, senza versare rivalutazione e interessi. Ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'integrale esecuzione del giudicato, compresa la nomina di un commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che non era stata dimostrata la completa esecuzione della sentenza, poiché risultavano ancora dovuti gli accessori del credito riconosciuti dal giudice del lavoro. La mancata corresponsione delle spese di lite al difensore antistatario non incideva sulla posizione della ricorrente, poiché il difensore distrattario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato per le somme oggetto di distrazione. Il Collegio ha ritenuto superato il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, corrispondendo rivalutazione e interessi secondo quanto stabilito nella sentenza presupposta. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, con termine di 60 giorni per provvedere, anche mediante pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio di ottemperanza, da corrispondere ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di imporre le misure necessarie all'esecuzione del giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    Disciplina la corresponsione di rivalutazione e interessi sugli importi dovuti, secondo i limiti richiamati dalla sentenza del giudice del lavoro.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni pubbliche; nel caso concreto il termine era decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Consente, ove necessario, il pagamento in conto sospeso nell'ambito degli adempimenti commissariali finalizzati all'esecuzione del giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione parziale della pronuncia presupposta non è sufficiente: il giudice può ordinare all'amministrazione di corrispondere anche gli accessori del credito espressamente riconosciuti dal titolo, secondo le modalità stabilite nel giudicato.
  • Decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei titoli nei confronti delle amministrazioni pubbliche, l'inerzia dell'amministrazione legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'assegnazione di un termine perentorio per l'adempimento.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuandolo anche nell'organo contabile competente dell'amministrazione, e attribuirgli il compito di porre in essere tutti gli adempimenti necessari all'integrale esecuzione del giudicato.
  • Quando la sentenza presupposta dispone la distrazione delle spese processuali, il difensore antistatario è l'unico legittimato a chiedere l'esecuzione del giudicato relativamente alle somme distratte; l'eventuale mancato pagamento di tali somme non impedisce al cliente vittorioso di agire per l'esecuzione delle proprie spettanze.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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