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Sentenza

Sentenza n. 6937/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della nuova graduatoria finale di merito e dell'elenco dei vincitori della selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia indetto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 10 settembre 2010, registrato dalla Corte dei Conti l'8 ottobre 2010, ed avviato con decreto del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 29 ottobre 2010, approvata con provvedimento direttoriale dell'11 gennaio 2024, prot. 5284/2024, e pubblicata sul sito informatico dell'ente nella sezione “provvedimenti del Direttore dell'agenzia soggetti a pubblicità legale”, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da SOPRANI UMBERTO il 4\4\2025 : per l’annullamento e la riforma, per quanto dovesse occorrere e per quanto di eventuale interesse, del provvedimento adottato dal Direttore Vicario dell’Agenzia delle Entrate il 22 gennaio 2025 con n. prot. 14722, recante la rettifica della graduatoria finale di merito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 175 dirigenti di seconda fascia, nella parte in cui riforma, nei termini specificati negli allegati A e B, la graduatoria di merito e l’elenco dei vincitori della graduatoria approvata con provvedimento direttoriale dell’11 gennaio 2024, prot. 5284/2024.

Giustizia amministrativa202402812

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: nuova graduatoria finale della selezione per 175 dirigenti, approvata l'11 gennaio 2024, e successiva rettifica del 22 gennaio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, collocato tra gli idonei non vincitori, ha impugnato la nuova graduatoria formata dall'Agenzia delle Entrate in esecuzione di precedenti sentenze che avevano annullato i criteri di attribuzione dei punteggi per i titoli e la graduatoria del 2021. Ha dedotto violazione dell'art. 112 c.p.a. e dei principi sull'esecuzione del giudicato, sostenendo che l'Amministrazione avrebbe dovuto estendere a tutti i candidati in situazione analoga gli effetti delle sentenze favorevoli ottenute da altri concorrenti, sia quanto alla rideterminazione dei punteggi sia quanto alla valutazione di titoli omessi. Ha inoltre dedotto violazione della par condicio, disparità di trattamento, contraddittorietà, illogicità, ingiustizia manifesta, violazione delle regole del bando, difetto di istruttoria e mancata esecuzione del giudicato. Con specifico riferimento alla propria posizione, ha lamentato la mancata valutazione dell'incarico di capo team, dell'incarico di referente del gruppo di lavoro "Analisi e ricerca", della partecipazione alla commissione d'esame per il progetto "Iride" e dell'abilitazione alla professione di revisore contabile. L'Agenzia ha eccepito l'irricevibilità e l'improcedibilità per mancata impugnazione della graduatoria del 2021 e ha chiesto il rigetto nel merito.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso ricevibile e ammissibile. La nuova graduatoria non era preclusa dalla mancata impugnazione della graduatoria del 2021, poiché la graduatoria concorsuale è un atto plurimo, scindibile nei confronti dei singoli destinatari, e quella del 2024 costituiva il risultato della riedizione del potere e sostituiva integralmente la precedente valutazione. Sono state invece accolte solo le censure relative alla mancata valutazione del titolo costituito dall'incarico di referente del gruppo di lavoro "Analisi e ricerca". In base al bando e ai criteri della Commissione, la partecipazione a gruppi di lavoro costituisce titolo valutabile quando pertinente alla materia tributaria e alle attività istituzionali dell'Agenzia; dagli atti non emergeva la motivazione dell'omessa valutazione, nonostante la pertinenza del gruppo alle attività istituzionali dell'Amministrazione. L'Agenzia è stata quindi obbligata a svolgere la relativa istruttoria e a motivarne l'esito, con annullamento degli atti impugnati nei limiti indicati. Non è stata accolta la censura relativa all'incarico di capo team e alla partecipazione alla commissione per il progetto "Iride", in quanto ricompresi nei compiti d'ufficio. È stata respinta anche la richiesta di autonoma valutazione dell'abilitazione di revisore contabile, poiché, essendo il ricorrente già abilitato come commercialista e iscritto al relativo albo con esonero dall'esame, non era irragionevole evitare la duplicazione di titoli sostanzialmente omogenei. Sono state respinte le censure dirette a ottenere l'estensione automatica degli effetti dei giudicati favorevoli conseguiti da altri candidati: la graduatoria di concorso è un atto plurimo con effetti scindibili e il giudicato ultra partes è configurabile solo per atti a effetti inscindibili o per vizi inscindibili. Le spese sono state compensate per la peculiarità della controversia e la reciproca soccombenza parziale.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Disciplina l'esecuzione delle sentenze del giudice amministrativo; nel caso concreto non imponeva l'estensione generalizzata, a candidati non ricorrenti, degli effetti di giudicati favorevoli relativi a posizioni individuali scindibili.

  • art. 2909 c.c.

    Esprime la regola generale dei limiti soggettivi del giudicato, derogabile ultra partes solo in presenza di effetti inscindibili dell'atto o del vizio.

  • art. 22, comma 34, l. 724/1994

    Richiamato quale fonte della regola legislativa di divieto o limitazione dell'estensione dei giudicati favorevoli nel pubblico impiego.

  • art. 1, comma 132, l. 311/2004

    Richiamato quale successiva conferma della limitazione dell'estensione dei giudicati favorevoli nel pubblico impiego, anche per esigenze di finanza pubblica.

  • art. 7 del bando di concorso

    Prevedeva la valutazione dei titoli secondo i criteri stabiliti dalla Commissione; in applicazione di tale disciplina, il titolo relativo alla funzione di referente di un gruppo di lavoro pertinente alle attività istituzionali doveva essere sottoposto a istruttoria e valutazione motivata.

  • art. 1, comma 1, del bando di concorso

    Prevedeva la riserva di tre posti alla Provincia autonoma di Bolzano, con conseguente disponibilità di 172 posti nella graduatoria considerata.

Massime di principio

  • La graduatoria di un concorso pubblico è un atto plurimo e non un atto generale unitario: i suoi effetti sono scindibili nei confronti dei singoli candidati e la mancata impugnazione della precedente graduatoria non preclude, di per sé, l'impugnazione di una successiva graduatoria adottata a seguito della riedizione del potere e della completa sostituzione della precedente valutazione.
  • L'estensione ultra partes del giudicato amministrativo favorevole è ammissibile solo quando l'atto annullato produce effetti inscindibili o quando il vizio dedotto è inscindibile, sicché non è automaticamente estensibile ai candidati non ricorrenti il giudicato relativo alla posizione individuale di altro candidato collocato nella medesima graduatoria.
  • Quando il bando e i criteri della Commissione qualificano come valutabili gli incarichi o la partecipazione a gruppi di lavoro pertinenti alle attività istituzionali dell'amministrazione, l'omessa valutazione di un titolo apparentemente riconducibile a tale categoria richiede un'istruttoria e una motivazione specifica; in mancanza, l'atto è illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
  • Non è irragionevole escludere l'autonoma attribuzione di punteggio per titoli sostanzialmente omogenei quando il secondo titolo sia stato conseguito senza un distinto esame abilitativo e la sua valutazione determinerebbe una duplicazione rispetto al titolo già valorizzato.
  • La riedizione del potere conseguente all'annullamento giurisdizionale della precedente graduatoria comporta una nuova valutazione nei limiti conformativi derivanti dal giudicato, ma non determina automaticamente l'estensione a tutti i candidati degli effetti favorevoli di pronunce rese su posizioni individuali.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAppelloGiudizio di ottemperanza
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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