Sentenza del 24/09/2018 n. 2793 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO - Sentenza - Motivazione - Principi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'insufficienza e l'apoditticità della motivazione della sentenza, poiché il giudice aveva fondato il proprio convincimento sulla presunta conoscenza, da parte del contribuente, di un regolamento. Tale conoscenza era stata desunta dal fatto che il regolamento sarebbe stato pubblicizzato e "molto probabilmente" riportato nel contratto di fornitura, senza indicare elementi concreti e verificabili a sostegno di tale conclusione.
La decisione
La motivazione è stata ritenuta inadeguata. Una decisione non può fondarsi su mere presunzioni generiche o su affermazioni probabilistiche circa la conoscenza di una disciplina da parte del contribuente. Il giudice deve indicare gli elementi specifici dai quali desume l'effettiva conoscenza o conoscibilità del regolamento e deve spiegare il percorso logico seguito. Il ricorso risulta pertanto accolto, almeno con riferimento al vizio di motivazione, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio al giudice competente per un nuovo esame, salvo quanto non precisato nel testo disponibile.
Norme richiamate
Principio generale dell'obbligo di motivazione delle sentenze
Non costituisce adeguata motivazione della sentenza l'apodittica affermazione ... basata sulla presunta conoscenza, da parte del contribuente, di un regolamento in quanto pubblicizzato e "molto probabilmente" riportato nel contratto di fornitura.
La motivazione deve essere concreta, coerente e verificabile. Non è sufficiente richiamare una conoscenza presunta o formulare ipotesi probabilistiche senza indicare le prove o gli elementi obiettivi che le sorreggono.
Massime di principio
- Una sentenza è motivata adeguatamente solo se espone in modo comprensibile i fatti, le prove e il ragionamento che collega tali elementi alla decisione.
- La mera pubblicizzazione di un regolamento non dimostra automaticamente che il contribuente ne abbia avuto effettiva conoscenza, soprattutto quando non siano indicate modalità, tempi e destinatari della pubblicità.
- Espressioni come "molto probabilmente" non possono sostituire l'accertamento di un fatto decisivo, se non sono accompagnate da elementi concreti e verificabili.
- Quando l'applicazione di un regolamento incide sugli obblighi del privato, il giudice deve verificare specificamente se il regolamento sia stato portato a conoscenza dell'interessato o validamente incorporato nel contratto.
- In situazioni analoghe, è contestabile la decisione che attribuisca effetti sfavorevoli al contribuente sulla base di una conoscenza soltanto presunta, non documentata e non logicamente dimostrata.
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