Cassazione Civile, Ordinanza n. 08404/2023 del 23/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da avvisi di accertamento notificati per gli anni 2013 e 2014, con cui veniva contestato il mancato versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori di cooperative consorziate. L'Amministrazione finanziaria riteneva che le cooperative fossero schermi fittizi e che il contribuente fosse, in concreto, amministratore, liquidatore e datore di lavoro di fatto, cioè il reale dominus dell'organizzazione. Il contribuente impugnava gli avvisi sostenendo, in sintesi, l'insussistenza del presupposto impositivo e la mancanza di prova del suo ruolo personale; in cassazione proponeva due motivi: con il primo lamentava la violazione dell'art. 28 del D.Lgs. n. 175 del 2014 e un vizio motivazionale della sentenza di appello; con il secondo deduceva la violazione dell'art. 2697 c.c., sostenendo che non fosse stata provata la sua qualità di datore di lavoro di fatto e che mancasse prova della responsabilità personale per i debiti tributari contestati.
La decisione
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile e comunque infondato, perché la censura era formulata in modo confuso e privo di specifica critica alla decisione impugnata; ha inoltre ritenuto inammissibile, in parte, e infondato, per il resto, il secondo motivo, osservando che il ricorrente non si confrontava con la ratio decidendi della CTR, la quale aveva valorizzato elementi presuntivi e testimonianze per ritenere provata la fittizietà delle cooperative e il ruolo effettivo del contribuente quale datore di lavoro e dominus dell'organizzazione. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 28 D.Lgs. n. 175 del 2014
La Corte lo richiama come possibile norma invocata dal ricorrente in tema di responsabilità dei liquidatori per il pagamento delle imposte dovute, ma rileva che il motivo era formulato in modo non chiaro e senza un adeguato confronto con il contenuto della disposizione e con la decisione impugnata.
art. 2495 c.c.
È menzionato come base della tesi difensiva del contribuente sulla responsabilità dei soci e del liquidatore della società estinta; la Corte non accoglie tale impostazione nel caso concreto.
art. 2697 c.c.
La Corte afferma che la censura sull'onere della prova è infondata, perché nel contesto dell'accertamento tributario e della fittizietà della struttura societaria possono operare presunzioni semplici a carico dell'amministratore di fatto, con conseguente necessità per questi di fornire prova contraria.
art. 360 c.p.c.
La Corte evidenzia l'erronea e confusa prospettazione dei motivi, che mescolavano violazione di legge, omessa pronuncia e vizio motivazionale senza una chiara sussunzione nel corretto paradigma impugnatorio.
art. 29 D.Lgs. 276/2003
È richiamato nella ricostruzione della CTR come norma violata nella creazione fittizia delle cooperative e nell'utilizzo delle prestazioni lavorative.
art. 23 d.P.R. 600/1973
È richiamato dalla giurisprudenza citata dalla CTR per affermare che, in presenza di interposizione illecita di manodopera, gravano sul reale utilizzatore delle prestazioni gli obblighi del sostituto d'imposta.
art. 1, ultimo comma, L. 1369/1960
La Corte richiama la precedente giurisprudenza secondo cui, nel divieto di intermediazione di manodopera, i lavoratori impiegati illegittimamente sono considerati alle dipendenze dell'imprenditore che li utilizza effettivamente, con conseguenti obblighi fiscali e previdenziali.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Viene applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente in caso di rigetto.
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, quando l'Amministrazione dimostri una struttura societaria fittizia o meramente interposta, il giudice può valorizzare presunzioni semplici e elementi indiziari per individuare il reale soggetto obbligato al pagamento delle ritenute e degli altri obblighi fiscali connessi al rapporto di lavoro.
- Chi impugna in cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza di merito e indicare in modo puntuale quando e come le relative eccezioni siano state dedotte nei gradi precedenti; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La censura di violazione dell'art. 2697 c.c. non è fondata quando il giudice di merito abbia accertato, con motivazione coerente e su base presuntiva, la qualità di amministratore o datore di lavoro di fatto del contribuente, poiché in tal caso grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova contraria.
- Nel contesto di interposizione fittizia di manodopera, il soggetto che utilizza effettivamente le prestazioni lavorative può essere considerato responsabile degli obblighi fiscali del datore di lavoro, incluse le ritenute sulle retribuzioni.
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