Cassazione Penale, Sentenza n. 48691/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto la richiesta di rescissione della sentenza di primo grado. Il ricorrente contestava che il decreto di rinvio d'ufficio dell'udienza del 16/04/2020 al 15/10/2020 non era stato notificato all'imputato, deducendo la nullità del giudizio e della sentenza per violazione delle norme sulla citazione/notifica (richiamando artt. 83 DL n.18/2020, 36 DL n.23/2020, art.178 c.p.p., art.429 c.p.p., artt.66 e 138 c.p.p.). Inoltre si contestava la valenza probatoria del verbale stenotipico quale prova della presenza dell'imputato all'udienza del 15/10/2020.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la rescissione del giudicato richieda che la sentenza sia stata pronunciata in assenza dell'imputato, mentre dagli atti risultava che l'imputato era presente, assistito dal difensore, all'udienza del 15/10/2020. Il motivo relativo alla denegata efficacia probatoria del verbale stenotipico è stato qualificato come generico e non confrontato con il dato processuale specifico (la pronuncia della sentenza in presenza dell'imputato). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art.616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
decreto legge n.18/2020, art.83
Riferimento normativo utilizzato dal ricorrente per contestare il rinvio d'ufficio nel periodo emergenziale; il giudice non ha ritenuto che la mera mancata notifica del decreto di rinvio, se l'imputato era poi presente all'udienza, integri di per sé la rescissione del giudicato
decreto legge n.23/2020, art.36
Analogamente richiamato dal ricorrente per ragioni connesse alle disposizioni emergenziali sul rinvio delle udienze; non ha inciso sul giudizio di inammissibilità ove risultava la presenza dell'imputato in udienza
codice di procedura penale, art.178
Norma sulla notifica degli atti processuali; la Corte ha ritenuto che la mancata notifica del decreto di rinvio non produce la rescissione quando la sentenza è stata pronunciata in presenza dell'imputato
codice di procedura penale, art.429
Norma che disciplina le ipotesi di nullità della sentenza; il vizio dedotto non è stato ritenuto idoneo a provocare la nullità perché la presenza dell'imputato all'udienza esclude la richiesta di rescissione del giudicato
codice di procedura penale, artt.66 e 138
Richiamati in relazione alla rilevanza probatoria della verbalizzazione della presenza; il giudice ha ritenuto che l'attacco generico alla valenza certificatoria del verbale non abbia confutato il concreto accertamento della presenza dell'imputato
codice di procedura penale, art.616
Norma che dispone la condanna alle spese per i ricorsi inammissibili; è stata applicata con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese e, in mancanza di elementi per escludere la colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende
Corte Costituzionale, sentenza n.186 del 2000
Richiamata quale riferimento giurisprudenziale per affermare che la sanzione pecuniaria per ricorso inammissibile può essere applicata se non risultano elementi a escludere la colpa del ricorrente
Massime di principio
- La rescissione del giudicato per nullità processuale derivante da mancata notifica del decreto di rinvio presuppone che la sentenza sia stata pronunciata in assenza dell'imputato; se l'imputato è presente all'udienza la richiesta di rescissione è generalmente infondata
- La presenza dell'imputato, assistito dal difensore, all'udienza in cui è stata pronunciata la sentenza tende a sanare vizi formali relativi alla mancata comunicazione del rinvio
- Le contestazioni generiche sull'efficacia probatoria del verbale stenotipico o di altri atti devono confrontarsi concretamente con il dato processuale che il giudice ha ritenuto; altrimenti sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
- Chi propone ricorso in cassazione per vizi di notifica o nullità deve documentare in modo specifico e puntuale come tali vizi abbiano effettivamente inciso sulla regolarità del giudizio (ad esempio provando l'assenza dell'imputato alla data decisiva)
- Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanne alle spese e sanzioni a titolo di ammenda ai sensi dell'art.616 c.p.p.; valutare il rischio economico prima di proporre impugnazioni prive di fondamento probatorio
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