Sentenza n. 13769/2026 - Roma, Sezione 1T
per l'annullamento - del decreto n. 18311 del 14.12.2022 della Direzione Generale Welfare, con cui la Regione Lombardia ha approvato gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter, comma 9 bis del D.L. n. 78/2015 e ha disposto che la ricorrente dovrà versare l'importo di Euro 27,80 entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della Regione Lombardia ai sensi dell'art. 4 (decreto ministero della salute) del 6 ottobre 2022 mediante bonifico bancario, e del relativo Allegato; - del Decreto del 6 ottobre 2022 del Ministero della Salute pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, Serie Generale, n. 251 di “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”; - di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, successivi, consequenziali o comunque connessi, ivi compresi, nello specifico, - della nota del Ministero della Salute del 5 agosto 2022 ad oggetto “Nota esplicativa ripiano dispositivi medici anni 2015 -2018 in attuazione dell'articolo 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato al comma 8 dell'articolo 1, comma 557, del-la legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, Serie Generale n. 216, che certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; - dell'Accordo Rep. Atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell'art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di “Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018”; - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n. 145”; - dell'intesa raggiunta dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28.9.2022; nonché per la condanna delle resistenti al risarcimento del danno ingiusto subito dalla ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti ministeriali e regionali di accertamento del superamento dei tetti di spesa per dispositivi medici e di determinazione della quota di payback posta a carico dell'impresa per gli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La società ha impugnato il decreto regionale che approvava gli elenchi delle aziende fornitrici soggette al ripiano e le imputava una quota di payback, nonché gli atti ministeriali e interistituzionali presupposti, tra cui il decreto ministeriale recante le linee guida, il decreto di certificazione del superamento dei tetti di spesa, la nota esplicativa ministeriale, l'accordo in Conferenza Stato-Regioni, la circolare ministeriale e la relativa intesa. È stata inoltre proposta domanda di risarcimento del danno. Dal testo emerge che la contestazione riguardava l'illegittimità degli atti adottati in attuazione dell'art. 9-ter del d.l. n. 78/2015 e dell'art. 18 del d.l. n. 115/2022, con riferimento all'accertamento del superamento dei tetti di spesa e alla ripartizione degli oneri tra le aziende fornitrici. Nel corso del giudizio la società ha documentato di avere versato alla Regione Lombardia la quota ridotta del 25% prevista dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che l'art. 7, comma 1, del d.l. n. 95/2025 stabilisce che, per gli anni 2015-2018, gli obblighi delle aziende fornitrici sono assolti mediante il versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali; il versamento integrale estingue l'obbligazione e preclude ulteriori azioni giurisdizionali connesse. Poiché la società ha effettuato il pagamento e il decreto regionale depositato in atti ne ha attestato l'avvenuto versamento, è venuto meno l'interesse alla prosecuzione del giudizio, con conseguente cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti per la peculiarità delle sopravvenienze normative e delle modalità di definizione della controversia.
Norme richiamate
art. 9-ter, comma 9, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Costituisce la base normativa degli obblighi di ripiano posti a carico delle aziende fornitrici in caso di superamento del tetto di spesa per dispositivi medici.
art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito dalla l. 6 agosto 2015, n. 125
Disciplina l'adozione dei provvedimenti regionali e provinciali di individuazione degli importi dovuti dalle aziende fornitrici.
art. 18 d.l. 9 agosto 2022, n. 115, convertito dalla l. 21 settembre 2022, n. 142
È richiamato quale fondamento degli atti adottati per la determinazione degli oneri di ripiano relativi agli anni 2015-2018.
art. 7, comma 1, d.l. 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge di conversione indicata nel provvedimento
Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi ... si intendono assolti con il versamento ... della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali ... L'integrale versamento ... estingue l'obbligazione ... precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa ...
Il versamento integrale della quota ridotta del 25% estingue l'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018 e determina la cessazione della materia del contendere nei ricorsi contro i provvedimenti regionali e provinciali di payback.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Richiamato tra le disposizioni processuali applicabili; il testo non esplicita una specifica interpretazione ulteriore.
Massime di principio
- Quando una sopravvenienza normativa prevede che il versamento di una quota ridotta dell'importo originariamente richiesto estingua integralmente l'obbligazione sostanziale e precluda ulteriori azioni giurisdizionali connesse, l'avvenuto pagamento determina il venir meno dell'interesse alla decisione sui ricorsi pendenti relativi a quell'obbligazione.
- La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione documenta l'avvenuto versamento della quota prevista dalla disciplina sopravvenuta e tale versamento produce per legge l'estinzione dell'obbligazione controversa.
- In presenza di una disciplina sopravvenuta che definisce la controversia mediante pagamento transattivo o agevolato e dispone la compensazione delle spese, il giudice può compensare integralmente le spese anche in ragione della peculiarità delle sopravvenienze e delle modalità di definizione del giudizio.
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