Sentenza del 27/01/2017 n. 2077 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento Irpef relativi agli anni 1999 e 2000, con i quali l'Agenzia delle Entrate aveva rettificato il suo reddito da partecipazione sulla base di un maggior reddito accertato nei confronti della società. Ha contestato, tra l'altro, la mancata prova della notifica dell'accertamento alla società, la sua conoscenza o conoscibilità dell'atto, l'insufficiente motivazione della sentenza di merito e la presunzione di distribuzione degli utili ai soci, sostenendo di aver agito civilmente per ottenere la documentazione contabile dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rilevato d'ufficio la nullità dell'intero giudizio per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della società e di tutti i soci. Poiché l'accertamento del reddito della società di persone e quello del reddito da partecipazione dei soci sono unitariamente collegati, tutti i soggetti interessati devono partecipare allo stesso processo. La sentenza della Commissione Tributaria Regionale è stata quindi cassata, il processo di merito è stato dichiarato nullo e le parti sono state rimesse davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma per un nuovo esame, previa integrazione del contraddittorio. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (T.U.I.R.)
Il reddito delle società di persone viene imputato ai soci in proporzione alla quota di partecipazione, indipendentemente dalla percezione effettiva degli utili. L'unitarietà dell'accertamento societario e di quello relativo ai soci impone la partecipazione al giudizio della società e di tutti i soci.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
In presenza di un litisconsorzio necessario nel processo tributario, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti indispensabili.
Codice civile, art. 2697
Disciplina l'onere della prova, richiamato dal contribuente per contestare la dimostrazione degli atti presupposti e della loro conoscenza o conoscibilità.
Codice civile, art. 2320
Riguarda i diritti di controllo dell'accomandante, richiamati dal ricorrente per sostenere di aver richiesto giudizialmente rendiconti e documentazione sulla gestione societaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 42
Disciplina gli elementi e la motivazione dell'avviso di accertamento, profilo contestato dal contribuente.
Massime di principio
- Quando l'accertamento riguarda una società di persone e, conseguentemente, il reddito imputato ai soci, società e tutti i soci devono partecipare allo stesso giudizio: la loro mancata partecipazione determina la nullità dell'intero processo.
- La nullità per omessa integrazione del contraddittorio è assoluta, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado e comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado.
- Prima di esaminare le contestazioni sul merito dell'accertamento, il giudice deve verificare la corretta instaurazione del contraddittorio tra tutti i soggetti necessari.
- La decisione non stabilisce che l'accertamento fiscale fosse infondato: annulla il processo per un vizio procedurale e impone un nuovo esame nel merito dopo la partecipazione di tutti i soggetti interessati.
- In casi analoghi, il contribuente può contestare la validità del procedimento per difetto di contraddittorio, ma dovrà poi affrontare nuovamente nel giudizio riassunto le questioni relative alla notifica, alla motivazione dell'avviso e alla prova del reddito societario e della sua imputazione.
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