Cassazione Civile, Ordinanza n. 29028/2022 del 06/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento per imposte dirette, IVA, sanzioni e interessi relativi agli anni 2003 e 2004, oltre a un atto di contestazione sanzioni per il 2003, emessi per operazioni di compravendita di autovetture ritenute soggettivamente inesistenti e inserite in una frode carosello. L'Ufficio ha recuperato maggiori imposte, negato la detrazione IVA, la deducibilità dei costi e ha proceduto anche a un accertamento induttivo del reddito d'impresa. La CTP aveva accolto il ricorso della società, ma la CTR, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, ha accolto l'appello dell'Agenzia confermando integralmente le riprese. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente, perché la CTR avrebbe riprodotto testualmente le difese dell'Ufficio; 2) nullità per mancata corretta esecuzione del giudizio di rinvio e violazione dell'art. 384 c.p.c., per non aver rivalutato l'onere probatorio sulla frode e sulla consapevolezza del cessionario; 3) violazione delle norme IVA, civilistiche sull'onere della prova e sulle presunzioni, per avere ritenuto presuntivamente inesistenti le operazioni senza i presupposti; 4) omesso esame di fatti decisivi sulla insussistenza della frode e sulla buona fede della contribuente; 5) omessa pronuncia sul giudicato interno relativo alla determinazione induttiva del reddito; 6) omessa pronuncia sull'illegittima determinazione delle sanzioni per il 2004, per mancata applicazione della sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in diversi periodi d'imposta.
La decisione
La Corte ha rigettato i primi cinque motivi e ha accolto il sesto. Ha ritenuto infondata la censura sulla motivazione apparente, affermando che la riproduzione di passi difensivi non integra nullità se la ragione decisoria è chiaramente attribuibile al giudice e frutto di vaglio critico. Ha poi escluso la violazione dell'art. 384 c.p.c., ribadendo i principi sull'onere probatorio nelle operazioni soggettivamente inesistenti in frodi carosello: l'Amministrazione deve provare la fittizietà del fornitore e la consapevolezza, anche presuntiva, del cessionario; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile. I motivi terzo e quarto sono stati dichiarati inammissibili perché miravano a una rivalutazione del materiale probatorio, attività preclusa in cassazione. Il quinto motivo è stato ritenuto inammissibile per difetto di interesse. È stato invece accolto il sesto motivo, perché la CTR non aveva pronunciato sulla doglianza relativa all'applicazione della sanzione unica ex art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472/1997; la Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente a tale profilo e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma n. 4; primo comma n. 3; primo comma n. 5
vengono richiamati i diversi vizi denunciabili in cassazione; la Corte distingue tra nullità processuali, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi, escludendo che possano essere usati per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione non è nulla solo perché redatta riproducendo atti di parte, se le ragioni della decisione risultano comunque chiaramente attribuibili al giudice.
art. 118 disp. att. c.p.c.
norma richiamata a sostegno della doglianza sulla motivazione apparente; la Corte ne esclude la violazione nel caso concreto.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
nel processo tributario la sentenza deve essere motivata, ma la tecnica di redazione per rinvio agli atti di parte non è di per sé causa di nullità.
art. 384 c.p.c.
il giudice di rinvio deve attenersi ai principi di diritto fissati dalla Cassazione; nel caso concreto la censura è stata respinta perché la CTR ha nuovamente esaminato il quadro probatorio e non vi è stata violazione delle indicazioni rescindenti.
art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente in relazione alla detrazione IVA, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché diretta a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
richiamato dalla ricorrente insieme alle norme sull'onere probatorio e sulle presunzioni; la Corte non entra nel merito della violazione dedotta perché il motivo è inammissibile.
art. 2697 c.c.
la ripartizione dell'onere della prova nelle operazioni soggettivamente inesistenti impone all'Amministrazione di dimostrare fittizietà del fornitore e consapevolezza del cessionario, poi al contribuente la prova della propria diligenza.
art. 2727 c.c.
le presunzioni semplici possono fondare la prova della fittizietà dell'operazione, purché assistite dai requisiti di gravità, precisione e concordanza.
art. 2729 c.c.
la prova presuntiva può essere utilizzata per dimostrare l'inesistenza soggettiva delle operazioni e il coinvolgimento del contribuente nel meccanismo fraudolento.
art. 12, comma 5, d.lgs. n. 472 del 1997
la sanzione unica per violazioni della stessa indole commesse in periodi d'imposta diversi richiede una specifica valutazione in fatto; la mancata pronuncia sul punto integra omessa pronuncia e comporta rinvio.
art. 39, comma 2, d.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base dell'accertamento induttivo del reddito di impresa.
art. 14, comma 4, l. n. 537 del 1993
richiamato in relazione alla qualificazione di parte del reddito come provento da reato.
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
richiamato nel riferimento al parallelo giudizio penale per dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti; la decisione penale non produce giudicato nel processo tributario.
art. 112 c.p.c.
la mancata pronuncia su una specifica doglianza di appello integra vizio di omessa pronuncia e determina cassazione sul punto.
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove e il giudizio di prevalenza degli elementi di fatto appartengono al merito e non possono essere sostituiti in cassazione.
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti inserite in una frode carosello, l'Amministrazione finanziaria deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l'ordinaria diligenza, che l'operazione si inseriva in un'evasione d'imposta.
- La prova della frode e del coinvolgimento del contribuente può essere fornita anche tramite presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, e può derivare da un quadro indiziario complessivamente valutato dal giudice di merito.
- Una volta assolto l'onere probatorio dell'Ufficio, spetta al contribuente dimostrare di aver adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto; la regolarità formale della contabilità e dei pagamenti, da sola, non basta a escludere la partecipazione alla frode.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove compiute dal giudice di merito, se non nei limiti stretti del vizio motivazionale o della violazione di legge effettiva; non è ammessa una nuova rivalutazione del materiale istruttorio.
- La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che riproduca, in tutto o in parte, argomentazioni di una parte processuale, quando risulti comunque chiaro che la decisione è frutto di una scelta consapevole e criticamente vagliata dal giudice.
- L'omessa pronuncia su uno specifico motivo di appello relativo al trattamento sanzionatorio, quando il profilo richieda una autonoma valutazione in fatto e in diritto, integra vizio denunciabile in cassazione e comporta cassazione con rinvio sul punto.
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