Sentenza n. 678/2026 - Bari, Sezione 3
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dei Provvedimenti prot. nn. P-FG/L/Q/2023/100525,100497,100355 del 25-9-2024, giammai notificati ai ricorrenti ma dicui si è avuta piena conoscenza in data 19-5-2025 per effetto del deposito giudiziale degli stessi da parte dell’Avvocatura Distrettuale nel fascicolo del giudizio RG. n.385/2025, con cui la Prefettura-SUI di Foggia ha decretato la revoca dei <<Nulla-Osta all’ingresso>> rilasciati in data 1-5-2023 in favore dei lavoratori subordinati su istanza del richiedente Sig. -OMISSIS- prodotta in data 27-3-2023; - di tutti gli atti e/o provvedimenti precedenti, seguenti e connessi a quelli impugnati, ivi compreso -ove occorra – il <<provvedimento definitivo di revoca>> del 10-6-2024, ancorchè sconosciuto e comunque superato da quelli oggi impugnati. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.11.2025: del provvedimento della Prefettura-sui di foggia prot. n. 43144 del 10-6-2024 di revoca nulla-osta nei confronti del datore di lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dei nulla osta al lavoro subordinato, adottata il 25 settembre 2024 e riferita ai precedenti provvedimenti del 10 giugno 2024
Esito
Favorevole al ricorrente (lavoratori stranieri)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato i provvedimenti con cui la Prefettura di Foggia aveva revocato i nulla osta al lavoro subordinato rilasciati nel 2023 su richiesta nominativa del medesimo datore di lavoro. Essi avevano ottenuto i visti, fatto ingresso in Italia e atteso la convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, senza essere convocati. Nel frattempo, il datore di lavoro aveva trasmesso un DURC attestante la regolarità contributiva. I ricorrenti hanno dedotto: violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio, per omessa comunicazione di avvio e omesso preavviso di rigetto nei loro confronti; violazione dello schema procedimentale previsto dall’art. 42, commi 4 e 8, d.l. n. 73/2022 e difetto di istruttoria, per mancata convocazione e omessa considerazione del DURC trasmesso il 22 agosto 2024; sproporzione della revoca, sviamento e compressione dei diritti fondamentali; difetto di motivazione e illegittimità dell’autotutela, anche per mancata esplicitazione dell’interesse pubblico e mancata considerazione dell’affidamento dei lavoratori. La Prefettura ha eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo e la tardività dell’impugnazione, sostenendo inoltre che il procedimento dovesse svolgersi nei confronti del solo datore di lavoro e che il DURC fosse tardivo.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo sussistente una sostanziale identità delle questioni: i tre nulla osta erano stati richiesti dal medesimo datore di lavoro nell’ambito della stessa domanda e rilasciati contestualmente. Ha respinto anche l’eccezione di tardività, poiché la Prefettura non ha provato l’effettiva comunicazione dei provvedimenti ai lavoratori: l’indicazione della comunicazione nel protocollo non era sufficiente in assenza dei file .xml attestanti trasmissione e consegna. Nel merito, il giudice ha qualificato i provvedimenti del 25 settembre 2024 come autonomi esercizi del potere amministrativo, e non come meri atti di allineamento informatico o atti meramente confermativi dei provvedimenti del 10 giugno 2024. La nuova data, il nuovo protocollo e l’autonoma comunicazione conferivano loro effetti giuridici propri. Poiché tra i due momenti l’Amministrazione aveva acquisito il DURC dell’8 agosto 2024, direttamente riferito al presupposto della revoca, la Prefettura avrebbe dovuto svolgere una rinnovata istruttoria e motivare sulla rilevanza del documento. La riproduzione della motivazione precedente, senza considerare il DURC, ha integrato difetto di istruttoria e difetto di motivazione. È stata invece respinta la censura relativa alle garanzie partecipative: nella procedura di rilascio del nulla osta il datore di lavoro è l’interlocutore diretto dell’Amministrazione e il preavviso di rigetto è correttamente indirizzato a lui; i lavoratori hanno un interesse autonomo e qualificato, sufficiente a fondare la legittimazione processuale, ma non tale da imporre il loro coinvolgimento nel contraddittorio procedimentale. Le ulteriori censure sulla sproporzione e sull’autotutela sono state assorbite. Il TAR ha annullato i provvedimenti del 25 settembre 2024, già sostitutivi di quelli del 10 giugno 2024, disponendo la riedizione del potere previa valutazione del DURC e degli ulteriori elementi disponibili. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 7, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative e il preavviso di rigetto, nella procedura considerata, devono essere riferiti al datore di lavoro quale soggetto che presenta l’istanza e interlocutore diretto dell’Amministrazione; non è necessario coinvolgere i lavoratori stranieri secondo le medesime forme procedimentali.
art. 41 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Invocato dai ricorrenti a sostegno del diritto al contraddittorio, ma la relativa censura è stata respinta nei confronti dei lavoratori, non ritenuti destinatari necessari dell’interlocuzione procedimentale.
art. 42, commi 4 e 8, d.l. n. 73/2022
Invocato dai ricorrenti quale disciplina dello schema procedimentale relativo al nulla osta e alla convocazione per la sottoscrizione del contratto di soggiorno; la decisione di accoglimento è stata fondata sul difetto di istruttoria nella riedizione del potere.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione adotta un atto con nuova data, nuovo numero di protocollo e autonoma comunicazione ai destinatari, la qualificazione dell’atto deve essere effettuata dal giudice sulla base dei suoi elementi oggettivi: l’amministrazione non può sottrarsi agli effetti giuridici di una nuova determinazione definendola come mero allineamento informatico.
- La sopravvenienza, prima dell’adozione di un nuovo provvedimento, di un documento istruttorio direttamente riferito al presupposto della precedente decisione impone all’amministrazione di svolgere una rinnovata istruttoria e di motivare specificamente sulla rilevanza del documento.
- La riproduzione integrale della motivazione di un precedente provvedimento, senza considerare la documentazione acquisita nel frattempo, integra difetto di istruttoria e difetto di motivazione.
- Nella procedura di rilascio del nulla osta al lavoro subordinato su richiesta nominativa, il datore di lavoro è l’interlocutore diretto dell’amministrazione e il preavviso di rigetto deve essere indirizzato a lui; il lavoratore straniero, pur titolare di un interesse autonomo e qualificato alla positiva conclusione del procedimento e legittimato a impugnare l’atto sfavorevole, non è per ciò solo destinatario necessario del contraddittorio procedimentale.
- In presenza di una contestazione sulla comunicazione di un provvedimento, l’amministrazione deve provare l’effettiva notificazione al destinatario; la mera indicazione della comunicazione negli atti di protocollo non è sufficiente, se non accompagnata da elementi attestanti trasmissione e consegna.
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