Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 6748/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202403095

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Titoli edilizi e atti comunali relativi alla trasformazione di una finestra in porta e alla realizzazione di un balcone, nonché condono edilizio e successivo provvedimento di rettifica

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

In primo grado il proprietario confinante aveva impugnato la determinazione comunale con cui il Comune aveva ritenuto legittime e non sanzionabili opere eseguite in conformità a una SCIA e a una CILA, consistenti nella trasformazione di una finestra in porta e nella realizzazione di un balcone. Deduceva la violazione delle distanze tra costruzioni, assumendo che il balcone dovesse essere computato nella misurazione, l’omessa verifica della legittimità dei precedenti titoli di condono e abitabilità e l’assenza di un permesso di costruire per la trasformazione della copertura in terrazzo. Con motivi aggiunti impugnava inoltre il condono edilizio e il successivo permesso di costruire in sanatoria adottato in rettifica, sostenendo che la volumetria condonata superasse il limite di 750 mc previsto dall’art. 39 della legge n. 724/1994, per errori nelle rappresentazioni grafiche, mancato computo del vano scala e erronea determinazione dell’altezza lorda. Il TAR aveva ritenuto in parte infondate e in parte inammissibili le censure, dichiarando inammissibili per carenza di legittimazione e interesse i motivi aggiunti. In appello il ricorrente deduceva l’omessa pronuncia sulle censure relative alle distanze e alla necessità del permesso di costruire, nonché la violazione dell’art. 100 c.p.c. quanto alla declaratoria di difetto di legittimazione e interesse. Sosteneva inoltre che la vicinitas fosse sufficiente a radicare l’interesse e che la preesistenza edilizia fosse illegittima per superamento del limite volumetrico e asserite falsità progettuali.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto nel merito delle censure relative alle distanze e alla qualificazione dell’intervento, pur correggendo la motivazione del TAR sulla legittimazione e sull’interesse a ricorrere. Quanto alle distanze, il regolamento edilizio comunale vigente, non impugnato, escludeva dal calcolo gli sporti inferiori a 1,50 metri; l’appellante non aveva dimostrato che il balcone superasse tale misura né aveva specificamente censurato questa autonoma ratio decidendi. Il Collegio ha inoltre ritenuto corretta la qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA, poiché non aveva comportato variazione della sagoma ma soltanto modifica del prospetto e non rientrava nelle ipotesi soggette a permesso di costruire ex art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001. Il giudice ha escluso, invece, che il proprietario confinante fosse privo di legittimazione o interesse: la vicinitas attribuisce una posizione differenziata e l’intervento poteva incidere concretamente sul godimento dell’immobile, quanto ad aria, luce, soleggiamento e panoramicità; l’eventuale annullamento avrebbe potuto determinare il ripristino dello stato anteriore. Nel merito delle censure sulla preesistenza edilizia, il Collegio ha ritenuto non dimostrato il superamento del limite volumetrico: il vano scala costituiva volume tecnico e risultava comunque già presente nella licenza edilizia del 1966; il volume del ripostiglio era stato indicato nella relazione allegata alla domanda di condono; la perizia tecnica attestava una volumetria assentita di 719,92 mc, inferiore al limite di 750 mc. È stata accolta l’eccezione di irricevibilità dei motivi aggiunti contro il condono e il provvedimento di rettifica, poiché tali atti erano menzionati nel ricorso introduttivo e quindi conosciuti dal ricorrente sin dalla sua proposizione, mentre erano stati impugnati soltanto il 3 giugno 2023, oltre il termine decadenziale. Le spese del grado sono state poste a carico dell’appellante, per euro 2.000 a favore del Comune e complessivi euro 2.000 a favore dei controinteressati.

Norme richiamate

  • art. 9 D.M. 1444/1968

    La censura sulle distanze non è stata accolta; nel caso concreto trovava applicazione il regolamento edilizio comunale, non impugnato, che escludeva dal computo gli sporti inferiori a 1,50 metri.

  • art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001

    La modifica del prospetto mediante trasformazione di una finestra in porta e realizzazione del balcone, senza variazione della sagoma, è stata ricondotta alla ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA.

  • art. 10, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    L’intervento non è stato ritenuto riconducibile alle ipotesi di ristrutturazione edilizia che richiedono il permesso di costruire.

  • art. 39 legge n. 724/1994

    Il limite volumetrico di 750 mc per il condono non è risultato superato, essendo stata accertata una volumetria assentita pari a 719,92 mc e non computandosi il vano scala quale volume tecnico.

  • art. 100 c.p.c.

    La sentenza di primo grado è stata corretta nella parte in cui aveva ritenuto carenti legittimazione e interesse; il proprietario confinante disponeva di una posizione differenziata e di un interesse concreto all’impugnazione.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    Le parti appellate hanno potuto riproporre in appello le eccezioni assorbite o non esaminate dal giudice di primo grado.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo contro un titolo edilizio, la legittimazione e l’interesse a ricorrere sono condizioni autonome dell’azione: la prima richiede una posizione qualificata e differenziata, mentre il secondo richiede una lesione concreta e attuale e la possibilità di conseguire un’utilità effettiva dall’accoglimento.
  • In materia edilizia, la vicinitas derivante dalla titolarità di un immobile prossimo a quello interessato dall’intervento è idonea a radicare una posizione differenziata e, quando l’intervento possa incidere su aria, luce, soleggiamento, panoramicità o altre facoltà dominicali, anche l’interesse concreto all’impugnazione; non è quindi necessario dimostrare un pregiudizio diverso e ulteriore rispetto a quello riconducibile all’incidenza dell’intervento sul godimento dell’immobile.
  • Nel calcolo delle distanze tra edifici, gli aggetti o sporti inferiori alla soglia prevista dal regolamento edilizio comunale non devono essere computati quando il regolamento, non impugnato, li esclude espressamente; la parte che contesti la decisione deve censurare specificamente tale autonoma ragione e dimostrare il superamento della soglia.
  • La trasformazione di una finestra in porta con realizzazione di un balcone, ove non comporti variazione della sagoma ma soltanto modifica del prospetto, rientra nella ristrutturazione edilizia soggetta a SCIA e non richiede permesso di costruire, salvo che ricorra una delle specifiche ipotesi assoggettate a tale titolo.
  • Ai fini della decorrenza del termine per impugnare un titolo edilizio in sanatoria è sufficiente la piena conoscenza dell’esistenza dell’atto e della sua attitudine lesiva; non è necessaria la conoscenza integrale del provvedimento. Se il titolo è espressamente menzionato nel ricorso introduttivo, la sua successiva impugnazione mediante motivi aggiunti è tardiva.
  • Nella verifica del limite volumetrico per il condono edilizio, il vano scala qualificabile come volume tecnico non concorre al calcolo della volumetria complessiva, purché tale qualificazione risulti dagli elementi tecnici acquisiti e non sia adeguatamente contestata.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziDistanze, altezze e volumiSanatoria e condono edilizioLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardivitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.